Sentenza n. 3915/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della graduatoria unica nazionale di merito concorso di cui al Bando 244922 del 27.9.2021 pubblicata il 19/20.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria unica nazionale di merito, originaria e rettificata, della procedura interna per il passaggio dalla seconda alla terza Area funzionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata al profilo di funzionario nella procedura interna per 510 posti, aveva conseguito 71,27 punti e si era collocata al posto n. 522, poi n. 523, senza ottenere il passaggio di area. Ha impugnato la graduatoria deducendo, in primo luogo, eccesso di potere, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta per la diversa ampiezza dei questionari predisposti per le tre macro aree e per la mancata preventiva individuazione delle lauree attinenti e non attinenti. In particolare, sosteneva che i candidati delle diverse macro aree avessero avuto un numero diverso di quesiti tra cui scegliere. In secondo luogo, ha dedotto violazione dell'art. 22 della legge Madia, sostenendo che fossero stati attribuiti punteggi a lauree non attinenti e che i requisiti relativi alle lauree giuridiche ed economiche dovessero applicarsi anche alla progressione verticale. Ha inoltre chiesto l'esibizione e la produzione degli atti della procedura, dopo il mancato riscontro alle istanze di accesso. Nel corso del giudizio l'Agenzia ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la candidata aveva conseguito il passaggio di area il 5 maggio 2025 mediante un successivo concorso interno. La ricorrente ha sostenuto la permanenza dell'interesse per il periodo tra la graduatoria del 2022 e il successivo passaggio, anche in relazione al danno patrimoniale e alla perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha ritenuto l'eccezione di improcedibilità parzialmente fondata e parzialmente infondata. È venuto meno l'interesse alle censure dirette all'annullamento integrale della procedura, perché il loro eventuale accoglimento avrebbe comportato soltanto la riedizione del concorso e la ricorrente aveva già ottenuto il passaggio di area per altra via. È stata quindi dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la censura relativa alla presunta fissazione dei criteri di valutazione dei titoli dopo la correzione delle prove. È stato invece riconosciuto l'interesse a coltivare le censure che, ove fondate, avrebbero potuto determinare un incremento del punteggio utile al passaggio per il periodo compreso tra il 20 settembre 2022 e il 5 maggio 2025. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: la scelta delle modalità delle prove selettive rientra nella discrezionalità amministrativa e la predisposizione di sedici quesiti per ciascuna materia ha garantito parità di trattamento e proporzionalità. Nessun candidato conosceva preventivamente il numero complessivo dei quesiti delle singole macro aree, sicché tutti si trovavano nelle medesime condizioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché non indicava quali lauree fossero state illegittimamente valutate, per quali ragioni dovessero essere escluse e quale effetto concreto l'esclusione avrebbe prodotto sulla graduatoria. È stata inoltre respinta l'istanza di esibizione, ritenuta generica sia quanto ai documenti richiesti sia quanto all'interesse sotteso. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
I motivi di ricorso devono essere specifici
La specificità dei motivi costituisce condizione di ammissibilità del ricorso: il ricorrente deve indicare puntualmente i vizi dedotti e le circostanze concrete da cui deriverebbero, senza rimettere al giudice l'integrazione delle lacune difensive.
art. 22 l. 124/2015 (legge Madia)
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità, alla procedura di progressione verticale, di requisiti relativi alle lauree giuridiche ed economiche; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, senza esame nel merito della portata della norma.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto, attuale e correlato a un'utilità pratica, diretta e immediata ottenibile mediante la decisione giudiziale; non è sufficiente il richiamo astratto al rispetto della legalità.
- Quando il ricorrente abbia conseguito, nelle more del giudizio, il risultato sostanziale perseguito mediante un successivo procedimento, viene meno l'interesse alle censure che potrebbero condurre soltanto alla riedizione integrale della procedura, mentre può permanere l'interesse alle censure idonee a incidere sulla posizione conseguita nel periodo anteriore.
- La scelta delle modalità di svolgimento delle prove selettive rientra nella discrezionalità amministrativa e non è illegittima quando i criteri di distribuzione dei quesiti siano predeterminati e applicati uniformemente ai candidati collocati nella medesima condizione, assicurando parità di trattamento e proporzionalità.
- È inammissibile per genericità il motivo che denunci l'illegittima valutazione di titoli senza individuare i titoli concretamente contestati, le ragioni della loro esclusione o inclusione e l'incidenza dell'errore sulla graduatoria.
- Una richiesta istruttoria o di esibizione documentale deve individuare in modo sufficientemente determinato i documenti richiesti e l'interesse concreto alla loro acquisizione; una richiesta generica non può essere accolta.
Come è indicizzato
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