Regolamento (UE) 2025/325
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/325 della Commissione, del 18 febbraio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il sistema antidumping già in vigore sulla melamina cinese, sostituendo la precedente combinazione di prezzo minimo all'importazione e dazio fisso con dazi ad valorem. La Commissione conclude, dopo riesame intermedio parziale ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che sono mutati in modo significativo e duraturo sia i costi di produzione dell'industria dell'Unione sia la situazione dell'offerta, e che la forma vigente delle misure non protegge più adeguatamente l'industria europea. Le nuove aliquote vanno dal 12,0 % al 65,2 % a seconda dell'esportatore, con disciplina documentale specifica per fruire delle aliquote individuali.
Modifica della forma dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese, con passaggio da prezzo minimo all'importazione e dazio fisso a dazi ad valorem.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di melamina, attualmente classificata al codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese. Riguarda tutti gli operatori che importano tale prodotto, con aliquote differenziate per i produttori esportatori espressamente menzionati e un'aliquota residuale per tutte le altre importazioni dalla Cina. Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; in mancanza, si applica l'aliquota residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle misure antidumping sulla melamina originaria della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/325 modifica il regime antidumping applicabile alla melamina originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione, a seguito di un riesame intermedio parziale ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, ritiene che la forma delle misure in vigore non sia più adeguata a eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.
Contesto procedurale
Le misure originarie risalgono al regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011, che aveva istituito un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata, salvo tre produttori esportatori cinesi per i quali era stato fissato un prezzo minimo all'importazione di 1 153 EUR/tonnellata. Successivamente le misure sono state riesaminate e reistituite nel 2017 e nel 2023; con il regolamento (UE) 2023/2653 è stato inoltre introdotto per Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co. Ltd. un prezzo minimo all'importazione pari a 1 346 EUR/tonnellata.
Oggetto del riesame e prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è la melamina, classificata al codice NC 2933 61 00. La Commissione conferma che il prodotto esportato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto dall'industria dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e devono quindi considerarsi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mutamento delle circostanze
La Commissione individua un mutamento significativo e duraturo delle circostanze rispetto all'inchiesta iniziale. Il principale fattore è l'aumento drastico dei costi del gas, che incide in misura determinante sul costo di produzione della melamina; il regolamento evidenzia che dal 2021 i mercati europei del gas hanno subito cambiamenti strutturali, aggravati dalla crisi geopolitica legata all'aggressione russa contro l'Ucraina. A ciò si aggiungono l'aumento dei costi di conformità ambientale, in particolare nell'ambito ETS, e l'inflazione generale dei prezzi.
Situazione dell'offerta nel mercato dell'Unione
Rispetto al 2009, la Commissione rileva una situazione dell'offerta profondamente diversa: la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è aumentata, mentre la quota di mercato dell'industria europea è scesa al 48,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, a fronte del forte incremento delle importazioni cinesi, salite al 29,2 %. Anche le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina sono aumentate e rappresentano una fonte alternativa stabile di approvvigionamento.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. La produzione è diminuita del 56 %, l'utilizzo degli impianti è crollato al 36,9 %, le vendite si sono ridotte del 43 % e la redditività è passata da valori positivi nel 2021 a una perdita del 100,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni cinesi sono aumentate di oltre ottanta volte rispetto al 2020 e sono entrate nell'Unione a prezzi inferiori a quelli dell'industria europea, con undercutting dell'8,5 % e forte pressione sui prezzi di vendita interni.
Interesse dell'Unione e osservazioni delle parti
La Commissione esamina anche l'interesse degli importatori e degli utilizzatori, ma constata che la loro collaborazione è stata limitata e che le informazioni fornite non consentono di dimostrare un danno indebito derivante dal passaggio ai dazi ad valorem. Le argomentazioni di operatori e associazioni di settore vengono respinte in mancanza di elementi probatori sufficienti o perché riferite a profili estranei al perimetro del riesame limitato alla forma delle misure.
Nuovo regime daziario
Il regolamento stabilisce dazi antidumping definitivi ad valorem sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, pari a:
- 12,0 % per Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd;
- 44,9 % per Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd;
- 47,6 % per Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd;
- 49,0 % per Henan Junhua Development Company Ltd;
- 65,2 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina.
Condizioni applicative e antifrode documentale
Per beneficiare delle aliquote individuali, l'importatore deve presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, datata e firmata da un responsabile identificato. Se tale fattura manca o non è conforme, si applica l'aliquota residuale del 65,2 %. La Commissione richiama inoltre la necessità di prevenire rischi di elusione e precisa che le autorità doganali possono effettuare i consueti controlli e richiedere documentazione supplementare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali restano applicabili in via generale, salvo diversa indicazione del regolamento.
Disposizioni principali
Oggetto del riesame e base giuridica
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell'articolo 11, paragrafo 3, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776. Il riesame intermedio parziale è limitato alla forma delle misure antidumping sulle importazioni di melamina originaria della RPC.
Constatazione di mutamento significativo e duraturo delle circostanze
La Commissione accerta un forte aumento dei costi di produzione, soprattutto per il gas, oltre a maggiori costi di conformità ambientale e a effetti inflazionistici. Rileva inoltre un mutamento strutturale dell'offerta nel mercato dell'Unione, con maggiore capacità dell'industria dell'Unione e incremento delle importazioni da paesi terzi. Tali mutamenti sono considerati duraturi.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
La Commissione conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, con forte calo di produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, redditività e flusso di cassa. Le importazioni cinesi sono cresciute in misura esponenziale, con undercutting del 8,5 % e forte depressione dei prezzi.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che la modifica della forma delle misure non sia contraria all'interesse dell'Unione. La limitata collaborazione degli utilizzatori e degli importatori non consente di dimostrare un pregiudizio indebito per tali soggetti superiore al beneficio derivante dalla tutela dell'industria dell'Unione.
Passaggio ai dazi ad valorem
La Commissione decide di ripristinare la forma ordinaria dei dazi ad valorem per tutte le società, ritenendo non più adeguata la combinazione di prezzo minimo all'importazione e dazio fisso. La modifica non comporta la revisione del livello delle misure, ma solo della loro forma.
Aliquote del dazio e società interessate
Sono stabilite le seguenti aliquote antidumping definitive sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto: Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd 12,0 %; Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd 44,9 %; Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd 47,6 %; Henan Junhua Development Company Ltd 49,0 %; tutte le altre importazioni originarie della Cina 65,2 %.
Condizione documentale per le aliquote individuali
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società emittente, con indicazione del volume, del prodotto, del fabbricante, del codice addizionale TARIC e del paese interessato. In mancanza, si applica il dazio residuale.
Regole doganali e applicazione temporale
Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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