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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/326

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/326 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese nel contesto di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione il 19 dicembre 2024. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di applicare eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se in seguito ne ricorrano i presupposti. La Commissione precisa che, in questa fase, non è possibile determinare l’ammontare di eventuali futuri dazi. Il regolamento si applica per nove mesi e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di valina originaria della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare le importazioni nell’Unione di valina e suoi esteri, nonché dei sali di tali prodotti, intesi come composto organico distinto chimicamente definito, contenente o meno impurità, attualmente classificato al codice NC 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87) e originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione opera per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento non istituisce dazi antidumping, ma prepara l’eventuale futura riscossione retroattiva qualora, all’esito dell’inchiesta, siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base.

Registrazione delle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/326 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di valina nell’Unione nell’ambito di un procedimento antidumping già avviato. La misura è adottata per tutelare l’eventuale efficacia di futuri dazi antidumping, consentendo, se ne ricorreranno i presupposti, una possibile riscossione retroattiva sulle importazioni registrate.

Contesto del procedimento antidumping

La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping del 19 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, seguita a una denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Eurolysine SAS per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di valina. Il regolamento attuale non conclude l’inchiesta, ma introduce una misura cautelare di natura procedurale.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è identificato come valina e suoi esteri, nonché i sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, con o senza impurità. Il bene è attualmente classificato nel codice NC 2922 49 85 e nel codice TARIC 2922 49 85 87, con la precisazione che tali indicazioni tariffarie hanno finalità meramente informative e possono essere modificate in seguito.

Registrazione delle importazioni e finalità della misura

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è funzionale a garantire che, qualora l’inchiesta sfoci nell’istituzione di dazi antidumping e siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate.

Durata della registrazione

La registrazione ha una durata limitata: scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo non prevede ulteriori proroghe o rinnovi.

Dazi futuri e parametri indicativi richiamati nella denuncia

La Commissione sottolinea che, allo stato, non è possibile determinare l’ammontare di eventuali dazi futuri. Il regolamento richiama, a titolo informativo e senza valore vincolante, le stime contenute nella denuncia: un margine di dumping del 65 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra il 150 % e il 250 % per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Viene inoltre ricordato che, in via ordinaria, il dazio è fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Dati personali

Il regolamento contiene una clausola specifica sul trattamento dei dati personali raccolti nel contesto della registrazione, che devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente vincolo immediato per le autorità doganali nazionali.

Disposizioni principali

Avvio del contesto antidumping

La misura si colloca nell’ambito di un procedimento antidumping aperto dalla Commissione il 19 dicembre 2024, a seguito di una denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Eurolysine SAS per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di valina.

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto interessato è la valina e i suoi esteri, nonché i sali di tali prodotti, come composto organico distinto chimicamente definito, contenente o meno impurità. Il prodotto è attualmente classificato nel codice NC 2922 49 85 e nel codice TARIC 2922 49 85 87; tali codici hanno solo valore informativo e possono essere modificati in seguito.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono incaricate, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è disposta d’ufficio dalla Commissione e serve a preservare la possibilità di riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping, se le condizioni di legge saranno soddisfatte.

Durata della registrazione

La registrazione ha durata limitata e scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Eventuali dazi futuri e limiti della stima

La Commissione chiarisce che l’esistenza e l’ammontare di eventuali futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. La denuncia indicava in via informativa un margine di dumping del 65 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 150 % e il 250 % per il periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024, ma tali dati non vincolano la determinazione finale dei dazi. L’eventuale dazio sarà normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganepolitica commerciale

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