Regolamento (UE) 2025/348
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/348 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/348 adegua il regime sanzionatorio dell’Unione relativo allo Zimbabwe, dando seguito alla decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio. La modifica consiste nella soppressione dall’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dell’ultima entità ancora elencata, con conseguente aggiornamento del perimetro soggettivo delle misure restrittive. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 eliminando dall’allegato III l’ultima entità soggetta a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nello Zimbabwe, e in particolare al regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 314/2004. Il regolamento interviene unicamente sull’allegato III di tale atto, aggiornando l’elenco delle persone ed entità interessate. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle misure restrittive dell’UE nei confronti dello Zimbabwe
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/348 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 314/2004, che disciplina le misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione nello Zimbabwe. L’intervento è conseguente alla decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio del 18 febbraio 2025 e consiste nella rimozione dell’ultima entità ancora iscritta nell’elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua, nella misura necessaria a livello dell’Unione, la decisione 2011/101/PESC del Consiglio. In tale quadro, l’allegato III del regolamento contiene l’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Poiché il Consiglio ha adottato una decisione di depennamento dell’ultima entità, risulta necessario allineare il testo del regolamento unionale.
Modifica dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nella sezione II dell’allegato III viene soppressa la voce relativa a "Zimbabwe Defence Industries", con sede indicata al 10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe, qualificata come associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.
Effetti pratici per gli operatori
La soppressione dall’elenco comporta il venir meno, per il soggetto indicato, dell’inclusione nel perimetro soggettivo delle misure restrittive previste dal regolamento n. 314/2004. Per gli operatori finanziari e per i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio e sanzionatori, l’atto rileva come aggiornamento dell’elenco da consultare ai fini delle verifiche su congelamento di fondi e risorse economiche.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione II dell’allegato III, dalla quale è soppressa la voce relativa a Zimbabwe Defence Industries, con indicazione dell’indirizzo a Harare e della sua associazione al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.
Base giuridica e collegamento con la decisione PESC
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2004 e dà attuazione, per quanto necessario a livello dell’Unione, alla decisione 2011/101/PESC. Il considerando richiama inoltre la decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio del 18 febbraio 2025, che depenna l’ultima entità dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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