Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/348

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/348 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

Normativa europea32025R0348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/348 adegua il regime sanzionatorio dell’Unione relativo allo Zimbabwe, dando seguito alla decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio. La modifica consiste nella soppressione dall’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dell’ultima entità ancora elencata, con conseguente aggiornamento del perimetro soggettivo delle misure restrittive. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 eliminando dall’allegato III l’ultima entità soggetta a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nello Zimbabwe, e in particolare al regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 314/2004. Il regolamento interviene unicamente sull’allegato III di tale atto, aggiornando l’elenco delle persone ed entità interessate. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle misure restrittive dell’UE nei confronti dello Zimbabwe

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/348 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 314/2004, che disciplina le misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione nello Zimbabwe. L’intervento è conseguente alla decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio del 18 febbraio 2025 e consiste nella rimozione dell’ultima entità ancora iscritta nell’elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua, nella misura necessaria a livello dell’Unione, la decisione 2011/101/PESC del Consiglio. In tale quadro, l’allegato III del regolamento contiene l’elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Poiché il Consiglio ha adottato una decisione di depennamento dell’ultima entità, risulta necessario allineare il testo del regolamento unionale.

Modifica dell’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nella sezione II dell’allegato III viene soppressa la voce relativa a "Zimbabwe Defence Industries", con sede indicata al 10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe, qualificata come associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.

Effetti pratici per gli operatori

La soppressione dall’elenco comporta il venir meno, per il soggetto indicato, dell’inclusione nel perimetro soggettivo delle misure restrittive previste dal regolamento n. 314/2004. Per gli operatori finanziari e per i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio e sanzionatori, l’atto rileva come aggiornamento dell’elenco da consultare ai fini delle verifiche su congelamento di fondi e risorse economiche.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004

L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione II dell’allegato III, dalla quale è soppressa la voce relativa a Zimbabwe Defence Industries, con indicazione dell’indirizzo a Harare e della sua associazione al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.

Base giuridica e collegamento con la decisione PESC

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2004 e dà attuazione, per quanto necessario a livello dell’Unione, alla decisione 2011/101/PESC. Il considerando richiama inoltre la decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio del 18 febbraio 2025, che depenna l’ultima entità dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivecongelamento di fondi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.