Regolamento (UE) 2025/313
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/313 della Commissione, del 17 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai cani (titolare dell’autorizzazione: Porus GmbH)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai cani, sulla base della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione fa leva sul parere favorevole dell’EFSA, che ne ha valutato sicurezza ed efficacia alle condizioni d’uso proposte, e stabilisce precise condizioni di impiego, etichettatura e protezione degli utilizzatori. L’autorizzazione è concessa per la categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale altri additivi zootecnici, con validità fino al 10 marzo 2035.
Autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai cani, con condizioni d’uso, etichettatura e misure di sicurezza per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica al carbonato di lantanio ottaidrato commercializzato da Porus GmbH come additivo per mangimi nell’Unione europea, limitatamente ai mangimi destinati ai cani. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi zootecnici e il gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici, con uso consentito solo ai cani adulti e alle condizioni tecniche e di impiego stabilite nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’autorizzazione è valida fino al 10 marzo 2035.
Autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/313 della Commissione autorizza il carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai cani, nell’ambito della disciplina sugli additivi per l’alimentazione animale dettata dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione adotta la misura sulla base della domanda presentata dal titolare dell’autorizzazione, del parere favorevole dell’EFSA e delle valutazioni tecniche disponibili, ritenendo soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi per mangimi, nonché la procedura di domanda di cui all’articolo 7. Dalla valutazione dell’EFSA del 13 marzo 2024 emerge che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza è sicura per i cani adulti fino a 7 500 mg/kg di mangime completo ed è efficace nel ridurre la biodisponibilità del fosforo a partire da 1 500 mg/kg di mangime completo. L’EFSA ha inoltre escluso rischi di irritazione cutanea o oculare e di sensibilizzazione cutanea, ritenendo improbabile l’esposizione per inalazione; non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Il regime autorizzatorio è quindi circoscritto alla specie canina e, in particolare, ai cani adulti, per finalità connesse alla riduzione dell’escrezione urinaria di fosforo.
Identificazione dell’additivo e dati tecnici
L’allegato riporta il numero di identificazione 4d23 e identifica il titolare dell’autorizzazione in Porus GmbH. L’additivo è il carbonato di lantanio ottaidrato, descritto come sostanza solida contenente almeno l’85% di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva, con formula chimica La2(CO3)3*8H2O e numero CAS 6487-39-4. Sono indicati anche i metodi di analisi: per la quantificazione del carbonato nell’additivo si applica il metodo UE di cui al regolamento (CE) n. 152/2009; per il lantanio nell’additivo e nei mangimi composti si usa l’ICP-AES.
Condizioni di impiego e limiti quantitativi
L’additivo è autorizzato per i cani con un tenore minimo di 1 500 mg/kg di mangime completo e un tenore massimo di 7 500 mg/kg di mangime completo, riferiti a un tasso di umidità del 12%. L’allegato precisa inoltre che l’additivo può essere somministrato solo ai cani adulti.
Prescrizioni di etichettatura e avvertenze
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Devono inoltre riportare una specifica avvertenza: "Per cani adulti. Evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo.". Tale prescrizione è funzionale a garantire un impiego corretto del prodotto e a prevenire interazioni indesiderate con altri mangimi.
Sicurezza degli utilizzatori
La Commissione sottolinea la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi a cui gli utilizzatori possano essere esposti; qualora tali rischi non possano essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia nel tempo
L’autorizzazione ha durata limitata: l’allegato indica come termine finale il 10 marzo 2035. Quanto all’efficacia del regolamento, l’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e motivazione tecnica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, il parere EFSA del 13 marzo 2024 e la conclusione che il carbonato di lantanio ottaidrato è sicuro per i cani adulti fino a 7 500 mg/kg di mangime completo e efficace a partire da 1 500 mg/kg.
Condizioni d’uso e specie destinataria
L’additivo è autorizzato solo per i cani, con indicazione espressa che può essere somministrato solo ai cani adulti. Nell’allegato sono fissati un tenore minimo di 1 500 mg/kg e un tenore massimo di 7 500 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con numero 4d23 e il titolare dell’autorizzazione in Porus GmbH. La sostanza attiva è il carbonato di lantanio ottaidrato, formula La2(CO3)3*8H2O, numero CAS 6487-39-4, in forma solida, con almeno l’85% di sostanza attiva. Per la quantificazione del carbonato nell’additivo si applica il metodo UE previsto dal regolamento (CE) n. 152/2009; per la quantificazione del lantanio nell’additivo e nei mangimi composti si usa la spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).
Avvertenze e obblighi di etichettatura
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Devono inoltre riportare la dicitura: "Per cani adulti. Evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo."
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Validità dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 10 marzo 2035.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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