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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/428

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

Normativa europea32025R0428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per adeguarlo alla nuova disciplina sul certificato elettronico di esenzione dall'IVA introdotta dalla direttiva (UE) 2025/425. Prevede un periodo transitorio in cui, fino al 30 giugno 2032, può essere ancora utilizzato il certificato cartaceo, mentre dal 1º luglio 2032 il sistema elettronico diventa esclusivo. Viene inoltre sostituito l'allegato II con le istruzioni e il modulo del certificato, allineandolo al nuovo quadro sulle accise. Dal 1º luglio 2031 si applicano le modifiche relative alla convivenza tra certificato elettronico e cartaceo; dal 1º luglio 2032 sono soppressi l'articolo 51 e l'allegato II del regolamento n. 282/2011.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per introdurre e disciplinare il certificato elettronico di esenzione dall'IVA, con periodo transitorio e successiva soppressione del modello cartaceo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e, in concreto, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei casi in cui il cessionario/destinatario sia stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro di effettuazione dell'operazione, nonché alle esenzioni IVA e, per quanto collegato, alle esenzioni dalle accise documentate dal certificato. Riguarda i fornitori e/o depositari autorizzati, gli organismi o le persone beneficiarie dell'esenzione, e le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di stabilimento. Sono rilevanti le esclusioni temporali del nuovo regime elettronico: fino al 30 giugno 2032 può ancora essere usato il certificato cartaceo; dal 1º luglio 2032 deve essere usato unicamente il certificato elettronico.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428: certificato elettronico di esenzione dall'IVA

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per accompagnare il passaggio al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto previsto dalla direttiva (UE) 2025/425. La disciplina è costruita in modo graduale: fino al 30 giugno 2032 resta possibile l'uso del certificato cartaceo, mentre dal 1º luglio 2032 il modello elettronico diventa l'unico strumento ammesso.

Contesto e finalità

La modifica mira a consentire agli Stati membri una transizione flessibile, tenendo conto dei numerosi progetti informatici già in corso per l'implementazione del nuovo sistema elettronico. In parallelo, l'allegato II viene aggiornato per riflettere anche il nuovo riferimento normativo in materia di accise, sostituendo il richiamo alla direttiva 2008/118/CE con quello alla direttiva (UE) 2020/262.

Ambito applicativo

La disciplina interessa le operazioni in cui il cessionario o destinatario della prestazione è stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro in cui l'operazione ha luogo e in cui l'esenzione deve essere documentata. Il certificato opera come giustificativo sia per le esenzioni IVA sia, ove pertinente, per le esenzioni dalle accise. Sono coinvolti il fornitore e/o il depositario autorizzato, il beneficiario dell'esenzione e le autorità competenti degli Stati membri interessati.

Regola transitoria sull'uso del certificato

Dal 1º luglio 2031 l'articolo 51, come modificato, consente espressamente l'uso alternativo del certificato elettronico o di quello cartaceo, qualora non sia ancora utilizzato il certificato elettronico di esenzione di cui all'articolo 151 bis della direttiva 2006/112/CE. In tale fase lo Stato membro di stabilimento del destinatario può scegliere se adottare un certificato comune per IVA e accise oppure due certificati separati.

Disciplina del certificato cartaceo nell'allegato II

Il nuovo allegato II contiene le note esplicative del certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise. Il documento costituisce prova dell'esenzione per forniture di beni, prestazioni di servizi o spedizioni di beni verso i beneficiari previsti dall'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/262. Le regole operative stabiliscono, tra l'altro, che:

  • va redatto un certificato distinto per ciascun fornitore/depositario;
  • il fornitore/depositario deve conservare il certificato nei propri registri secondo le norme nazionali;
  • la carta deve essere bianca, nel formato 210 × 297 mm, con tolleranze dimensionali limitate;
  • per le accise il certificato è emesso in duplice copia, una per lo speditore e una per accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa;
  • il modulo deve essere compilato in modo leggibile, senza cancellazioni o correzioni, e in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante;
  • se l'ordinativo o i dati richiamati sono in una lingua non riconosciuta, il beneficiario deve allegare una traduzione;
  • il riferimento all'ordinativo deve contenere almeno data e numero, e l'ordinativo deve riportare tutti i dati della casella 5;
  • il numero ai fini delle accise è facoltativo, mentre il numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatorio;
  • le autorità competenti dello Stato membro ospitante autenticano la dichiarazione del beneficiario mediante visto, potendo subordinare il visto all'accordo di un'altra autorità;
  • per le esenzioni per uso ufficiale, le autorità competenti possono dispensare l'organismo beneficiario dalla richiesta di visto.

Soppressione del regime cartaceo

Dal 1º luglio 2032 l'articolo 2 sopprime l'articolo 51 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 282/2011. Da tale data, in linea con la direttiva 2006/112/CE come modificata, dovrà essere utilizzato unicamente il certificato elettronico di esenzione dall'IVA. Questo segna la cessazione definitiva del modello cartaceo nel sistema UE di documentazione dell'esenzione.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scansione temporale è centrale per la pratica professionale: applicazione dell'articolo 1 dal 1º luglio 2031 e soppressione delle disposizioni cartacee dal 1º luglio 2032.

Disposizioni principali

Introduzione del periodo transitorio tra certificato elettronico e cartaceo

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 282/2011: se il destinatario della cessione o prestazione è stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro di effettuazione e non viene utilizzato il certificato elettronico di esenzione ai sensi dell'articolo 151 bis della direttiva 2006/112/CE, si utilizza il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II. Lo Stato membro di stabilimento del destinatario può scegliere tra un certificato comune IVA/accise oppure due certificati distinti.

Sostituzione dell'allegato II

L'articolo 1 sostituisce l'allegato II del regolamento (UE) n. 282/2011 con il nuovo testo del certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise, aggiornato anche per riflettere il rinvio alla direttiva (UE) 2020/262 in luogo della direttiva 2008/118/CE.

Soppressione del regime cartaceo dal 1º luglio 2032

L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 1º luglio 2032, la soppressione dell'articolo 51 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 282/2011, in coerenza con l'obbligo di utilizzare solo il certificato elettronico a partire da tale data.

Entrata in vigore e decorrenza delle applicazioni

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 si applica dal 1º luglio 2031; l'articolo 2 si applica dal 1º luglio 2032.

Contenuto operativo del certificato nell'allegato II

Le note esplicative disciplinano formato e compilazione del certificato: il certificato serve da documento giustificativo per l'esenzione a favore dei beneficiari ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2020/262; deve essere redatto un certificato distinto per ciascun fornitore/depositario; sono previste regole sulla carta, sulla leggibilità, sulle traduzioni, sulla lingua accettata, sul contenuto dell'ordinativo, sulla possibilità di usare un certificato comune o distinti documenti, sull'indicazione del numero IVA o fiscale e sulla firma/visto delle autorità competenti.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntoaccisecooperazione amministrativafiscalità indirettadigitalizzazione delle procedure fiscali

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