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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/370

Regolamento (UE) 2025/370 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente Altri

Normativa europea32025R0370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2025 relativo alla limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per il contingente «Altri». Di conseguenza, dispone la chiusura delle attività di pesca per i pescherecci dell’Unione interessati e vieta ulteriori operazioni di cattura, detenzione a bordo, trasbordo, trasferimento e sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci dell’Unione che operano nell’ambito del contingente «Altri» per il 2025.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano, nell’ambito del contingente «Altri», lo stock di limanda a coda gialla (codice stock YEL/N3LNO) nelle divisioni NAFO 3LNO. L’effetto riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione europea che operano in tale contingente. La chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato, ossia dall’8 gennaio 2025, ed è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale.

Chiusura della pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO

Il regolamento dà attuazione alla constatazione dell’esaurimento del contingente 2025 per la limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO nell’ambito del contingente «Altri». La misura è adottata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, e si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca fissate per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio.

Ambito soggettivo e oggettivo

La chiusura riguarda i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che operano nel contingente «Altri». L’oggetto materiale è lo stock di limanda a coda gialla identificato dal codice YEL/N3LNO, nella zona delle divisioni NAFO 3LNO. Il provvedimento interessa tutti gli Stati membri dell’Unione europea che pescano nell’ambito di tale contingente.

Esaurimento del contingente e conseguenze operative

La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture effettuate da pescherecci di parti contraenti NAFO hanno determinato l’esaurimento del contingente 2025. Da ciò deriva la chiusura immediata, a decorrere dalla data indicata nell’allegato, delle attività di pesca dello stock da parte dei pescherecci dell’Unione interessati.

Divieti specifici

Dal momento della chiusura è vietato:

  • effettuare attività di pesca dello stock interessato;
  • tenere a bordo le catture di tale stock;
  • trasferire le catture;
  • trasbordare le catture;
  • sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura.

Data di chiusura e decorrenza

L’allegato stabilisce come data di chiusura l’8 gennaio 2025. Il regolamento, tuttavia, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Valore pratico per gli operatori

Per gli armatori e gli operatori della pesca ciò significa che, una volta raggiunta la chiusura del contingente, ogni ulteriore cattura o movimentazione dello stock in questione diventa illegittima ai fini del diritto dell’Unione. Il regolamento opera dunque come misura di chiusura del contingente e di prevenzione di catture eccedentarie, con effetto uniforme in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato ad «Altri» per il 2025, applicabile alle parti contraenti della NAFO, inclusa l’Unione europea, per lo stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO, è considerato esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato.

Divieto di pesca e di operazioni connesse

Per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro che pescano nell’ambito del contingente «Altri», le attività di pesca dello stock sono vietate dalla data indicata nell’allegato. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Data di chiusura

L’allegato indica come data di chiusura l’8 gennaio 2025 per tutti gli Stati membri dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente «Altri», relativamente allo stock YEL/N3LNO, specie limanda a coda gialla, nelle divisioni NAFO 3LNO.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione dei contingenti itticicontrollo e conservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

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