Cassazione Civile, Ordinanza n. 10301/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società, dopo avere richiesto all'agente della riscossione di verificare l'eventuale esistenza di iscrizioni a ruolo, aveva ricevuto gli estratti di ruolo relativi a tredici cartelle di pagamento e li aveva impugnati davanti al giudice tributario, deducendo la nullità delle cartelle per mancata o invalida notifica e per intervenuta prescrizione del credito tributario. La CTP aveva accolto la censura sulla notifica; in appello, però, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo ammissibile l'impugnazione degli estratti di ruolo, sufficiente la prova delle notifiche prodotta dall'agente e generica l'eccezione di prescrizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: aspecificità dell'appello dell'agente della riscossione; inammissibilità in appello della produzione degli stralci dei referti di notifica; erronea valutazione della contestazione di conformità delle copie agli originali; omessa pronuncia sull'inammissibilità dei referti prodotti in appello; nullità di alcune notifiche eseguite a mani di impiegati/addetti senza raccomandata informativa; erronea esclusione della prescrizione del diritto alla riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio che l'azione originaria di impugnazione degli estratti di ruolo era inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale all'impugnazione, interesse che la parte ricorrente non aveva allegato né dimostrato. Richiamando l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e la giurisprudenza di legittimità successiva, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ex art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Sono state compensate le spese di tutti i gradi di giudizio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della società ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/motivazione, ma i motivi non vengono esaminati nel merito perché assorbiti dalla rilevata inammissibilità originaria dell'azione
art. 342 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro dell'aspecificità dell'appello, ma la Corte non decide su tale doglianza
art. 2712 c.c.
richiamato nei motivi relativi alla contestazione della conformità delle copie e alla prova documentale, senza decisione nel merito per assorbimento
art. 2729 c.c.
richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle copie e delle presunzioni documentali, senza decisione nel merito per assorbimento
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, ma la Corte non affronta il merito della doglianza per assorbimento
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di omessa pronuncia, ma la decisione finale si fonda su una questione preliminare di ammissibilità dell'azione
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare alcune notifiche a mani, senza esame nel merito
art. 2948 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione dei crediti tributari, ma la Corte non esamina la questione perché l'azione è dichiarata inammissibile
art. 2953 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione e conversione del termine, ma senza decisione nel merito
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
norma decisiva: seleziona i casi in cui l'invalida notificazione della cartella rende attuale l'interesse a impugnare l'estratto di ruolo; fuori da tali ipotesi lo specifico interesse deve essere allegato e dimostrato
art. 372 c.p.c.
indicato come mezzo per produrre in cassazione la documentazione utile a dimostrare l'interesse ad agire, fino all'udienza o all'adunanza camerale, secondo la giurisprudenza richiamata
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
base processuale per cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
evocato nel merito della originaria eccezione di nullità per mancata notifica, ma la Corte non lo applica direttamente
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo per dedotta violazione delle regole dell'appello tributario, ma non decisivo nel dispositivo finale
art. 145 c.p.c.
citato nella motivazione della CTR in ordine alla notifica, ma non oggetto di decisione della Cassazione
Corte cost. n. 190 del 2023
richiamata per evidenziare che sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022
richiamata come precedente di legittimità che qualifica l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo come condizione dinamica, da dimostrare nei processi pendenti
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile in via automatica: il contribuente deve allegare e dimostrare uno specifico interesse concreto e attuale ad agire, salvo i casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, che può essere incisa da norme sopravvenute anche nei giudizi pendenti e deve risultare esistente al momento della decisione.
- In cassazione, la mancanza originaria dell'interesse ad agire comporta la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, con decisione finale nel merito ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- Quando una questione preliminare di ammissibilità dell'azione è dirimente, restano assorbiti i motivi che investono notifiche, prescrizione e vizi delle prove documentali relative alle cartelle impugnate.
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