Cassazione Civile, Ordinanza n. 19894/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di concessione/appalto per la costruzione di una tratta ferroviaria, regolato da una convenzione stipulata negli anni Novanta. Il consorzio appaltatore, agendo in nome proprio e per conto delle consorziate, aveva chiesto il pagamento di circa 29 milioni di euro per 34 riserve iscritte nel corso dell’esecuzione, oltre al risarcimento del danno all’immagine per il ritardato collaudo. La committente aveva proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei vizi riscontrati nelle opere, ottenendo in primo grado la condanna del consorzio al pagamento di oltre 2,6 milioni di euro. In appello il consorzio lamentava: la mancata decisione sulla prescrizione/decadenza di alcune riserve; l’erroneità della riduzione del prezzo nell’appalto a corpo per effetto di modifiche esecutive; l’erronea esclusione di norme regolamentari sugli appalti pubblici e sul collaudo; la violazione delle regole probatorie e dell’onere della prova sui vizi; l’erroneità della quantificazione del danno riconosciuto in via riconvenzionale. In cassazione ha riproposto sei motivi, centrati soprattutto sulla portata delle riserve, sulla invariabilità del prezzo a corpo, sulla disciplina del collaudo e sulla distribuzione dell’onere probatorio e del quantum del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo; ha ritenuto infondato il terzo; ha accolto il secondo motivo e, nei limiti indicati in motivazione, anche il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare, in particolare, se la variazione realizzata unilateralmente dall’appaltatore abbia inciso sostanzialmente sull’oggetto del contratto e sul sinallagma, e dovrà riconsiderare la quantificazione del danno riconvenzionale alla luce dei principi sulla contestazione del quantum quando l’an della responsabilità sia contestato. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il vizio di giudicato/erronea considerazione della prescrizione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per contestare la statuizione sull’efficacia del giudicato; motivo inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Evocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse stata omissione, rilevando piuttosto la mancanza di una specifica censura in appello sulla prescrizione.
art. 1657 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la riducibilità del prezzo nell’appalto a forfait.
art. 1659 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di varianti e modifiche dell’opera.
art. 1661 c.c.
Richiamato dalla Corte come norma che, nel sistema, esclude la trasformazione indebita dell’appalto a corpo in appalto a misura e tutela l’assetto contrattuale.
art. 1664 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di variazioni e compenso nell’appalto.
art. 53, comma 4, d.lgs. n. 163/2006
Richiamato come conferma del principio di invariabilità del prezzo negli appalti di opere pubbliche, pur non applicabile ratione temporis.
art. 59, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato dal ricorrente quale canone interpretativo sulla disciplina dell’appalto a corpo; non decisivo ai fini della controversia.
art. 197 d.P.R. n. 554/1999
Invocato per il tema del collaudo; motivo dichiarato inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 102 r.d. n. 350/1895
Invocato per il tema del collaudo; motivo dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla prova e sulla non contestazione; la Corte ha precisato che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali, non quando si censura la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla prova; la Corte ha ribadito che non consente di sindacare in cassazione il prudente apprezzamento delle prove del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per l’onere probatorio sui vizi e sul danno; la Corte ha ribadito che la violazione si ha solo se l’onere viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, non è sufficiente una censura meramente enunciata nella rubrica del motivo: occorre che la specifica ratio decidendi sia effettivamente attaccata con argomentazioni pertinenti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nell’appalto a corpo il prezzo non è assolutamente immutabile: se le modifiche progettuali incidono realmente sull’oggetto del contratto e superano l’alea normale, può sorgere un diritto al compenso per le lavorazioni ulteriori; viceversa, non è consentito trasformare surrettiziamente l’appalto a corpo in appalto a misura per il solo fatto di avere impiegato quantità minori di materiali, senza accertare una vera modifica sostanziale dell’opera.
- La riduzione del corrispettivo in un appalto a corpo richiede la verifica concreta che la variazione realizzata abbia inciso sull’oggetto del contratto o sul sinallagma; altrimenti il risparmio di spesa dell’appaltatore non giustifica la diminuzione del prezzo pattuito.
- In materia di appalto, fino all’accettazione dell’opera il committente può limitarsi ad allegare l’esistenza dei vizi, mentre grava sull’appaltatore l’onere di provare di avere eseguito l’opera a regola d’arte e l’eventuale fatto a lui non imputabile che abbia causato il difetto.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. o dell’art. 116 c.p.c. non si identifica con la mera critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito: è configurabile solo se la decisione si fonda su prove inesistenti, prove officiosamente introdotte oltre i limiti, o su prove legali mal valutate.
- Quando l’an della pretesa risarcitoria è contestato in radice, la parte non è onerata di una specifica contestazione del quantum in termini autonomi se i conteggi dipendono dagli stessi fatti costitutivi contestati; tuttavia, in concreto, la quantificazione resta sindacabile solo nei limiti della specifica contestazione e della prova del pregiudizio.
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