Cassazione Civile, Ordinanza n. 04609/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005-2007, fondato su verbali SIAE riguardanti associazioni sportive dilettantistiche di cui il contribuente era legale rappresentante e su indagini bancarie su conti a lui riconducibili, anche intestati a familiari e a soggetti/enti collegati. L’Ufficio contestava ricavi non dichiarati e movimenti bancari non giustificati. Il contribuente impugnava l’accertamento e, in Cassazione, deduceva: (1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, dell’art. 12 l. 212/2000 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse determinato irragionevolmente il reddito sommando entrate e uscite e senza considerare la capacità contributiva; (2) violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 3 e 53 Cost., perché l’Ufficio non avrebbe dovuto procedere con il metodo adottato e avrebbe invertito l’onere della prova; (3) nullità della sentenza per mancata allegazione all’avviso dell’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in materia di indagini bancarie, i versamenti sui conti hanno efficacia presuntiva di maggior reddito nei confronti di tutti i contribuenti e i prelevamenti conservano efficacia presuntiva, per i soli titolari di reddito d’impresa, mentre il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione a operazioni già dichiarate o comunque estranee a materia imponibile. Non sono ammesse giustificazioni generiche, richiami all’equità o alla capacità contributiva, né deduzioni forfetarie di costi. È stato inoltre ribadito che l’Amministrazione può scegliere la modalità di accertamento ritenuta più idonea e che, in assenza di contabilità attendibile, non era imposto un accertamento analitico. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura era nuova e non attinente a questione rilevabile d’ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
primo comma, n. 2; primo comma, n. 7
Costituisce base della presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie; i dati dei rapporti bancari sono utilizzabili nei confronti dei contribuenti accertati e i versamenti possono fondare la presunzione di maggior reddito; l’eventuale mancata allegazione dell’autorizzazione è stata ritenuta censura nuova e quindi inammissibile.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’Ufficio può procedere con il metodo di accertamento ritenuto più idoneo; nel caso concreto non vi era una contabilità attendibile che imponesse un accertamento analitico.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in parallelo all’art. 32 d.P.R. 600/1973 per la presunzione legale legata alle movimentazioni bancarie.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento delle censure.
art. 3 Cost.
Invocato in relazione ai principi di ragionevolezza, ma non ritenuto violato dalla modalità di accertamento adottata.
art. 53 Cost.
Invocato in relazione alla capacità contributiva, ma la Corte ha ritenuto che non consenta di sostituire alla prova analitica una valutazione equitativa o forfetaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamata dal ricorrente.
art. 2729 c.c.
La Corte ha precisato che la presunzione legale bancaria non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. 115/2002, rilevante per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale di maggior reddito: i versamenti sono presuntivamente imponibili nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti conservano rilevanza presuntiva, quanto ai ricavi/compensi, solo nei limiti previsti per i soggetti obbligati alle scritture contabili e secondo gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- Per superare la presunzione derivante dalle indagini bancarie, il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, dimostrando la già contabilizzazione del versamento o l’estraneità dell’operazione al reddito imponibile; non bastano allegazioni generiche, richiami all’equità o deduzioni forfetarie dei costi.
- L’accertamento bancario non è assimilabile a un accertamento induttivo puro tale da consentire l’imputazione forfetaria dei costi: i costi deducibili devono essere specificamente provati dal contribuente.
- L’Amministrazione finanziaria può scegliere la tipologia di accertamento ritenuta più idonea in relazione alla situazione concreta; la scelta non è censurabile in sé solo perché, per altri anni o in altri procedimenti, sia stata adottata una diversa modalità.
- Le censure nuove in cassazione, se non riguardano questioni rilevabili d’ufficio, sono inammissibili anche quando la parte deduca di aver sollevato analoghi rilievi in diverso giudizio o nei confronti di soggetti differenti.
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