Sentenza n. 14840/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'accertamento - del diritto e/o interesse al conseguimento della progressione di carriera a seguito del conferimento degli scatti di progressione economica previsti dall'art. 32 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale ANAC per la condanna - di ANAC all'assegnazione degli scatti di progressione economica ed avanzamento ex art. 32 del Regolamento previsti per l'attività lavorativa svolta nell'anno 2022 ovvero, in via gradata, all'avvio del relativo procedimento, con la condanna consequenziale alla ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici e disponendosi, ora per allora, il ricalcolo e l'adeguamento della base imponibile utile ai fini dell''indennità di buonuscita e del calcolo del trattamento previdenziale; per l’annullamento - della Nota di ANAC del 8.6.2023 recante il rigetto dell'istanza del 31.5.2023; - delle richiamate delibera del Consiglio dell'Autorità adottata nell'adunanza del 13.4.2022 e nota ANAC del 25.3.2022; - di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere la progressione giuridica ed economica, ivi incluso, ove occorra, l'ignoto provvedimento determinante la base di calcolo del trattamento di quiescenza e di buonuscita e l'art. 32 co. 2 del Regolamento sull'Ordinamento giuridico ed economico del personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego ANAC dell'8 giugno 2023 di attribuzione degli scatti di progressione economica per l'attività svolta nel 2022, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dirigente di ruolo ANAC collocato in quiescenza il 18 dicembre 2022, aveva conseguito per l'attività svolta nel 2022 una valutazione complessiva di 90/100, corrispondente alla fascia massima e astrattamente idonea all'attribuzione di tre scatti di avanzamento. Ha impugnato il diniego con cui ANAC aveva escluso la progressione, rilevando che l'art. 32, comma 2, del Regolamento del personale prevede la decorrenza giuridica ed economica degli scatti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello valutato e che, a tale data, il dipendente non era più in servizio. Il primo motivo deduceva violazione ed elusione dell'art. 32 del Regolamento ANAC, violazione dei d.P.R. n. 1032 e n. 1092 del 1973, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e discriminazione; il ricorrente sosteneva di avere maturato il diritto alla progressione e chiedeva, almeno pro quota, l'incidenza degli scatti sul trattamento pensionistico e sull'indennità di buonuscita. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, motivazione insufficiente, violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, correttezza e buona amministrazione, nonché ingiustizia manifesta, sostenendo che la decorrenza al 1° gennaio dovesse valere per i dipendenti ancora in servizio e non per quelli cessati dopo avere svolto quasi tutto l'anno di valutazione. Il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi dedotti. L'art. 32 del Regolamento ANAC stabilisce espressamente che le progressioni di carriera sono conferite, ai fini giuridici ed economici, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione; inoltre, il comma 18 prevede che la relativa liquidazione avvenga entro il 30 luglio dell'anno successivo. Dal dato letterale delle disposizioni emerge una decorrenza generale, senza distinzione tra personale in servizio e personale cessato, sicché la progressione può essere attribuita soltanto a chi sia ancora in servizio il 1° gennaio dell'anno successivo. Il Collegio ha distinto la progressione di carriera dal premio di risultato: il primo beneficio riguarda l'anno successivo e spetta ai dipendenti in servizio a quella data, mentre il secondo è riconosciuto per l'attività svolta nell'anno valutato ed era stato correttamente attribuito al ricorrente. Il diniego non è stato ritenuto irragionevole o discriminatorio. I d.P.R. n. 1032 e n. 1092 del 1973 non sono applicabili, poiché, in base all'art. 161 della legge n. 312 del 1980, rilevano per cessazioni successive alla data di decorrenza economica dell'inquadramento o del livello retributivo; nel caso concreto la cessazione è intervenuta prima del 1° gennaio 2023, data di decorrenza della progressione richiesta. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché il diniego aveva natura vincolata e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, quale che fosse stato l'apporto partecipativo dell'interessato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 32 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC
“conferite, ai fini giuridici ed economici, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione”
La progressione di carriera decorre necessariamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello valutato e può essere attribuita solo ai dipendenti in servizio a tale data; la disciplina non distingue tra dipendenti cessati e dipendenti ancora in servizio.
art. 32, comma 18, del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC
“La liquidazione delle progressioni che hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione è disposta entro il 30 luglio”
La previsione della liquidazione entro il 30 luglio dell'anno successivo conferma che la progressione si riferisce all'anno successivo a quello valutato e presuppone la permanenza in servizio alla data di decorrenza.
d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973
Le disposizioni sul trattamento di liquidazione non sono applicabili al caso concreto, perché la cessazione dal servizio è intervenuta prima della decorrenza economica della progressione.
d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973
Le disposizioni sul trattamento pensionistico richiamate dal ricorrente non consentono di riconoscere la progressione, essendo la cessazione anteriore alla relativa decorrenza economica.
art. 161 legge n. 312 del 1980
Le disposizioni sui trattamenti di quiescenza e previdenza si applicano alle cessazioni successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti o dei livelli retributivi; tale presupposto mancava nel caso esaminato.
art. 3 legge n. 241 del 1990
La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente, poiché l'atto si fondava sull'applicazione vincolata della decorrenza prevista dall'art. 32 del Regolamento ANAC.
art. 10-bis legge n. 241 del 1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità del diniego quando il provvedimento ha natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare stabilisce che una progressione economica decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione, il beneficio spetta solo al dipendente in servizio alla data di decorrenza, salvo che la disciplina preveda espressamente una diversa regola per il personale cessato.
- La valutazione positiva dell'attività svolta nell'anno di riferimento non determina, di per sé, l'acquisizione immediata della progressione economica se la disciplina collega il conferimento degli scatti a una decorrenza successiva e al rispetto delle condizioni previste per tale decorrenza.
- Il premio di risultato collegato all'attività svolta nell'anno valutato e la progressione di carriera destinata a produrre effetti dall'anno successivo sono benefici distinti: il primo può spettare al dipendente che abbia prestato servizio nell'anno valutato, mentre la seconda può essere riservata a chi sia in servizio alla data successiva di decorrenza.
- Le disposizioni che consentono di computare quote di aumenti stipendiali nel trattamento pensionistico o di buonuscita presuppongono, quando previsto dalla disciplina applicabile, che la cessazione dal servizio sia successiva alla decorrenza economica dell'inquadramento o del livello retributivo; non operano per una progressione avente decorrenza successiva alla cessazione.
- La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non comporta l'illegittimità del provvedimento quando l'amministrazione esercita un'attività vincolata e risulti che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso a seguito della partecipazione dell'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →