Sentenza n. 373/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno ex art. 27 T.U.I.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia per lavoro in casi particolari ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 286/1998, aveva ottenuto un permesso di soggiorno fondato sul nulla osta al distacco presso la medesima azienda italiana, poi prorogato per ulteriori dodici mesi. Prima della scadenza del titolo aveva presentato domanda di rinnovo, ma l’Amministrazione l’aveva respinta per l’assenza di un’ulteriore proroga del nulla osta rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, che il rigetto non poteva fondarsi sulla mera mancanza di riscontro del SUI a una richiesta di proroga, in assenza di un espresso diniego o revoca del nulla osta. Ha inoltre sostenuto che tale carenza costituiva, al più, un’irregolarità amministrativa sanabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, non ostativa al rinnovo, considerato che l’ingresso ex art. 27 è sottratto al sistema delle quote e che i controlli sulla permanenza dello straniero potevano essere svolti direttamente dalla Questura. Ha richiamato anche la disciplina del silenzio del SUI prevista dall’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998, nonché l’art. 40, commi 2 e 5, d.P.R. 394/1999, secondo cui il distacco può durare, comprese le proroghe, fino a cinque anni. Infine, ha censurato il mancato esame dei nuovi elementi sopravvenuti, quali il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la stessa azienda, la continuità lavorativa, il reddito e la residenza in Italia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Collegio ha preliminarmente affermato che il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 27 d.lgs. 286/1998 richiedono il previo nulla osta al distacco dello Sportello Unico, vincolante per l’emissione del titolo. Tuttavia, nel caso concreto, il rigetto è stato ritenuto illegittimo perché il ricorrente aveva continuato a lavorare presso la stessa società distaccataria, in coerenza con la funzione dell’art. 40 d.P.R. 394/1999, e aveva stipulato con essa un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, alla data della domanda non era ancora decorso il limite massimo complessivo di cinque anni previsto per il distacco, sicché il nulla osta avrebbe potuto essere rilasciato e non risultavano ulteriori ragioni ostative. Poiché il diniego era dipeso esclusivamente dall’assenza della proroga del nulla osta, l’Amministrazione avrebbe potuto acquisirla d’ufficio, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e semplificazione amministrativa. Il giudice ha disposto il definitivo consolidamento del titolo eventualmente rilasciato in esecuzione della misura cautelare oppure, in mancanza, il rilascio di un permesso di soggiorno ora per allora. Spese compensate per la novità della controversia.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 286/1998
al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato
La disposizione disciplina gli ingressi per lavoro in casi particolari, al di fuori del sistema ordinario delle quote, rinviando al regolamento per modalità e termini speciali.
art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999
il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria
Il nulla osta al distacco dei lavoratori altamente specializzati può coprire il trasferimento temporaneo per il periodo corrispondente alle effettive esigenze aziendali, entro il limite complessivo di cinque anni; prima del decorso di tale limite, il rilascio del nulla osta è astrattamente possibile in assenza di ulteriori ragioni ostative.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il diniego o la revoca del titolo di soggiorno devono essere valutati alla luce delle irregolarità sanabili e dei nuovi elementi sopraggiunti; nel caso concreto il TAR ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato esclusivamente sull’assenza della proroga del nulla osta, senza considerare la continuità lavorativa e gli altri elementi favorevoli.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998
decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del SUI, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo
La disposizione è stata invocata a sostegno della possibilità di non imputare automaticamente allo straniero la mancata definizione dell’istanza di nulla osta; la sentenza valorizza, in ogni caso, la possibilità per l’Amministrazione procedente di acquisire d’ufficio il nulla osta.
Massime di principio
- Il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro in casi particolari ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 286/1998 presuppone il previo nulla osta al distacco dello Sportello Unico per l’Immigrazione, ma il diniego non può fondarsi in modo automatico sulla sola assenza di una proroga formalmente acquisita quando il lavoratore continui a prestare attività presso la medesima azienda e non siano emerse ulteriori ragioni ostative.
- Nel regime dell’art. 40, comma 5, d.P.R. 394/1999, il trasferimento temporaneo del lavoratore altamente specializzato può essere autorizzato, comprese le proroghe, entro il limite complessivo di cinque anni; finché tale limite non è decorso, la mancata acquisizione della proroga non giustifica da sola il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, se persistono le esigenze aziendali e la continuità del rapporto lavorativo.
- Quando il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dipende esclusivamente dalla mancata acquisizione di un atto endoprocedimentale richiesto a un’altra articolazione amministrativa, l’Amministrazione deve valutare l’acquisizione d’ufficio dell’atto, in attuazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione, anziché addossarne automaticamente le conseguenze al richiedente.
- Nella valutazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno devono essere considerati la continuità dell’attività lavorativa, l’eventuale trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e gli altri elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
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