Cassazione Civile, Sentenza n. 06273/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Ufficio contestava che, nell'ambito di un complesso scambio di crediti e partecipazioni tra società del gruppo Agarini e banche, si era determinata una sopravvenienza attiva per Euro 55.512.137, derivante dalla rinuncia a crediti da parte di Apoteia e altri soggetti, e qualificava l'operazione come elusiva ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973. L'Agenzia notificò un avviso di accertamento alla società poi cancellata e, successivamente, un avviso di responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 nei confronti della socia TAD FIN Participations. Le commissioni tributarie territoriali avevano annullato gli avvisi ritenendo, tra l'altro, che non fosse possibile irrigidire la responsabilità degli ex soci dopo la cancellazione della società e che non fosse provata la mancata imputazione della sopravvenienza nel conto economico della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia per cassazione, ritenendo che la CTR abbia errato su più punti: 1) non è necessaria l'esistenza di un accertamento tributario definitivo precedente alla cancellazione della società per poter procedere nei confronti degli ex soci, amministratori o liquidatori, purché rispettati i termini di decadenza; 2) la mancata rilevazione della sopravvenienza nel conto economico (art. 83 TUIR) legittima l'accertamento; 3) l'avviso di accertamento impugnato conteneva motivazione sufficiente circa il titolo e le ragioni della responsabilità personale della socia; 4) la responsabilità del socio ex art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973 può essere configurata indipendentemente dall'esistenza di un bilancio finale di liquidazione o di un accertamento definitivo a carico della società, quando sussistano percezioni di attività sociali negli ultimi due esercizi o in fase di liquidazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, con indicazioni sulle questioni da valutare secondo i principi richiamati.
Norme richiamate
d.P.R. 29.9.1973 n. 600 (art. 37-bis, artt. 42-43)
L'art. 37-bis è richiamato come criterio per individuare operazioni elusive. Gli artt. 42-43 sono menzionati nella contestazione come norme fiscali cui il ricorso attribuiva una falsa applicazione da parte della CTR; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato nel richiedere un accertamento anteriore alla cancellazione della società.
d.P.R. 29.9.1973 n. 602 (art. 36, commi 1-5)
L'art. 36 disciplina la responsabilità dei liquidatori, amministratori e soci per debiti tributari della società cessata. La Corte ha chiarito che l'accertamento fiscale può essere esercitato anche dopo la cancellazione della società e che la responsabilità del socio ai sensi del comma 3 sorge quando il socio abbia ricevuto danaro o beni sociali negli ultimi due esercizi o in fase di liquidazione, senza che sia necessaria la redazione del bilancio finale di liquidazione.
d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR, art. 83)
L'art. 83 stabilisce il principio di derivazione del reddito d'impresa dal risultato contabile. La Corte ha rilevato che la sopravvenienza attiva deve emergere dal conto economico e che la mancata contabilizzazione costituisce elemento a fondamento dell'accertamento fiscale.
L'art. 2495 regola la responsabilità dei soci per debiti sociali in caso di estinzione della società: i soci possono succedere nei rapporti debitori. La Corte ha chiarito il rapporto tra responsabilità successoria ex art. 2495 e la responsabilità tributaria ex art. 36 DPR 602/1973, affermando che l'accertamento nei confronti dei soci è ammissibile anche in assenza di iscrizione nell'attivo di liquidazione quando si sospettino ricavi occulti e distribuiti.
Codice civile (artt. 2697 e 2729)
Riferimenti alle norme sulla prova e alla qualificazione delle prove; utilizzate nell'argomentazione sulla possibilità per il fisco di provare la percezione di utili extracontabili da parte dei soci.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può accertare debiti tributari di una società anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, purché operi entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
- La responsabilità personale degli ex soci, amministratori o liquidatori per debiti tributari della società non richiede necessariamente un accertamento definitivo anteriore alla cancellazione della società: è sufficiente che sussistano i presupposti previsti dalle norme (art. 36 DPR 602/1973 e art. 2495 c.c.).
- La responsabilità del socio ex art. 36, comma 3, si fonda sulla percezione di danaro o beni sociali negli ultimi due esercizi o durante la liquidazione, e può essere applicata anche quando gli utili siano 'occulti' e non risultino documentalmente nel bilancio finale di liquidazione.
- Ai fini fiscali la sopravvenienza attiva deve essere rilevata nel conto economico in conformità al principio di derivazione dell'art. 83 TUIR; la mancata rilevazione contabile può legittimare l'accertamento fiscale.
- L'avviso di accertamento nei confronti del socio può essere un procedimento autonomo e deve contenere motivazione idonea a identificare il titolo della responsabilità. Se adeguatamente motivato, l'avviso è valido anche se riferito a società precedentemente cancellata.
- In presenza di operazioni complesse e di 'round-trip' finalizzate a neutralizzare l'onere tributario, l'amministrazione può contestare la natura elusiva delle operazioni e ricostruire la reale distribuzione di utili ai soci; i contribuenti devono conservare documentazione e registrazioni contabili coerenti, in particolare il corretto trattamento delle sopravvenienze nel conto economico.
- Per difendersi in situazioni analoghe, è essenziale che i liquidatori e i soci dimostrino con documentazione l'effettiva esclusione di passività o l'avvenuta rinuncia comunicata ai creditori, nonché l'esatto contenuto del bilancio di liquidazione e della nota integrativa.
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