Cassazione Civile, Sentenza n. 05981/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stilgrafica S.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, riformando il giudizio di primo grado, aveva respinto le domande della società e accolto la domanda riconvenzionale di Poste Italiane S.p.A. dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto del 20/6/2006. La controversia trae origine dalla risoluzione contrattuale operata da Poste Italiane in seguito alla richiesta di maggiori importi da parte di Stilgrafica e dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da quest'ultima. Il ricorso per cassazione (quattro motivi) è stato proposto da Stilgrafica; Poste Italiane ha depositato controricorso. Prima dell'udienza di discussione le parti hanno raggiunto una transazione e i difensori hanno congiuntamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti, in ragione della transazione raggiunta e comunicata congiuntamente dai procuratori. La Corte ha ritenuto legittima la comunicazione dei fatti estintivi da parte dei difensori, senza entrare nel merito dell'eventuale potere speciale di rinunciare agli atti del giudizio. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha escluso l'applicazione dell'art.13 DPR n.115/2002 (doppio contributo unificato), perché la norma si applica solo quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, improcedibile o è respinta nel merito.
Norme richiamate
art.82-84 c.p.c.
Il potere di rappresentanza dei procuratori comprende la gestione dell'incarico professionale e la comunicazione di fatti estintivi della controversia; i procuratori possono denunciare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nell'ambito della rappresentanza processuale
art.13 DPR n.115/2002
La norma sul pagamento del doppio contributo unificato si applica solo quando l'impugnazione è inammissibile, improcedibile o respinta nel merito; quindi non trova applicazione nel caso di cessazione della materia del contendere per transazione
Cass. n.8822/2003 (giurisprudenza)
La dichiarazione congiunta dei difensori è atto di mera conoscenza/denuncia di fatti estintivi e non atto dispositivo dei diritti controversi; i difensori possono comunicare congiuntamente la sopravvenuta estinzione del processo anche senza procura speciale
Cass. n.149/2014 (giurisprudenza)
In altra occasione la Corte ha ritenuto che, quando la dichiarazione di cessazione del contendere è il presupposto per una rinuncia agli atti del giudizio, tale dichiarazione debba provenire da difensori muniti di procura speciale per rinunciare agli atti; la pronuncia odierna distingue i casi in cui la comunicazione sia meramente denunziante
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvengono fatti che eliminano l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia: la transazione è uno dei casi tipici che giustificano tale dichiarazione.
- I difensori possono, nell'esercizio della loro rappresentanza processuale, comunicare congiuntamente la sopravvenuta estinzione della controversia; tale comunicazione è qualificata come denuncia di fatti estintivi e non come atto dispositivo dei diritti del cliente.
- Quando la dichiarazione di cessazione è richiesta dalle parti per effetto di una transazione, il giudice può pronunciarsi con declaratoria di cessazione della materia del contendere e normalmente compensare le spese processuali.
- L'obbligo di versare il doppio contributo unificato (art.13 DPR 115/2002) non scatta in caso di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti; esso opera solo se l'impugnazione è dichiarata inammissibile, improcedibile o è respinta nel merito.
- Se in concreto si intende effettuare una rinuncia agli atti o accettare una rinuncia, è prudente che i difensori siano muniti di procura speciale che conferisca espressamente il potere di rinunciare agli atti; in mancanza, la mera comunicazione di fatti estintivi resta ammissibile ma non sostituisce atti dispositivi che richiedano specifici poteri.
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