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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1357/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruneta Estrefi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Savona che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta alla revoca di un provvedimento di confisca per equivalente emesso in data 1 aprile 2021. Le doglianze principali erano: (1) la notificazione del provvedimento non sarebbe stata efficacemente ricevuta dalla ricorrente (problema di elezione di domicilio presso il difensore del coimputato Kuitim Estrefi), con la conseguenza che l'opposizione sarebbe stata depositata nei termini; (2) la confisca per equivalente sarebbe incompatibile con la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di applicazione per patteggiamento (art. 444 c.p.p.), essendo la confisca una vera e propria sanzione o pena accessoria che dovrebbe essere esclusa dall'art. 445 c.p.p.; (3) i beni oggetto di confisca sarebbero intestati a un terzo (il marito Kuitim Estrefi) e la ricorrente avrebbe contestato la disponibilità reale di tali beni da parte del soggetto ritenuto autore del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che, sebbene dall'esame degli atti risultasse che per la ricorrente l'opposizione non fosse stata presentata tardivamente, ciò non mutava l'esito perché il giudice dell'esecuzione aveva comunque ritenuto l'istanza manifestamente infondata. In ordine al profilo sostanziale la Corte ha confermato i principi già affermati: la confisca per equivalente è un presidio ripristinatorio/obbligatorio, distinto dalle pene principali e dalle pene accessorie, e non viene estinta o esclusa dalla concessione della sospensione condizionale della pena in sede di patteggiamento; inoltre la censura relativa alla titolarità dei beni era mera riproposizione di questioni già decise in contraddittorio e pertanto inammissibile ai sensi delle norme processuali richiamate. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al patteggiamento e alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte conferma che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 non impedisce, di per sé, l'imposizione della confisca per equivalente.

  • art. 445, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le pene accessorie sarebbero escluse; la Corte, invece, interpreta che la confisca per equivalente non rientra nella nozione di pena accessoria esclusa dall'art. 445 e quindi non è preclusa.

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen. (ultima parte)

    Norma richiamata in relazione al termine di 15 giorni per proporre opposizione al provvedimento; il tema della tempestività delle impugnazioni dipende dalla corretta notificazione e dall'elezione di domicilio, ma nel caso la Corte ha comunque ritenuto l'istanza infondata.

  • art. 661 cod. proc. pen. (richiamato nel testo) / art. 666, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione all'inammissibilità delle istanze che costituiscono mera riproposizione di richieste già rigettate. La Corte conferma che il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile la richiesta reiterata quando non siano prospettati elementi nuovi, per evitare decisioni contrastanti sul medesimo punto.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente è qualificata dalla giurisprudenza come misura ripristinatoria/autonoma e obbligatoria rispetto al profitto del reato: non viene automaticamente esclusa dalla concessione della sospensione condizionale della pena riconosciuta in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
  • I termini per proporre opposizione decorrono dalla notifica: problemi relativi all'elezione di domicilio o alla corretta notifica possono incidere sulla tempestività, ma anche se l'opposizione fosse tardiva, il giudice può comunque decidere nel merito e respingere l'istanza se manifestamente infondata.
  • Le eccezioni sulla titolarità dei beni sottoposti a confisca devono essere adeguatamente motivate e documentate: la mera riproposizione di contestazioni già esaminate e respinte può essere dichiarata inammissibile senza nuovo esame, salvo che non emergano elementi nuovi rilevanti.
  • Per contestare la confisca di beni intestati a terzi è necessario fornire prove concrete e specifiche della mancanza di disponibilità o del carattere estraneo al reato; l'allegazione generica non è sufficiente.
  • Chi impugna deve valutare anche il rischio delle spese processuali e di sanzioni (es. somme a favore della Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità o rigetto manifestamente infondato della domanda.

Testo integrale

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