Regolamento (UE) 2022/1362
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione del 1o agosto 2022 che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un sistema armonizzato per misurare, simulare e certificare l'impatto dei rimorchi pesanti sulle prestazioni ambientali del veicolo trainante. Centrale è l'uso di uno strumento di simulazione messo gratuitamente a disposizione dalla Commissione, con licenza rilasciata dall'autorità di omologazione e con supporto, in taluni casi, di servizi tecnici designati. Il testo disciplina anche la certificazione di dispositivi aerodinamici e pneumatici, l'uso di hash crittografici per garantire la tracciabilità dei documenti e gli obblighi di conservazione, verifica e richiamo in caso di non conformità. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per integrare la nuova procedura di omologazione.
Regolamento di esecuzione che disciplina la valutazione e certificazione dell'influenza dei rimorchi pesanti sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante e sul consumo di energia dei veicoli trainanti, mediante uno strumento di simulazione della Commissione, e che aggiorna le procedure di omologazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli delle categorie O3 e O4, limitatamente ai rimorchi rientranti nei gruppi definiti dall'allegato I e destinati alla vendita, immatricolazione o messa in circolazione nell'Unione. Sono esclusi, tra gli altri, i veicoli con carrozzeria diversa dalla carrozzeria a cassone, quelli con massa massima tecnicamente ammissibile inferiore a 8 000 kg, i veicoli con più di tre assi, i rimorchi di collegamento a timone e i semirimorchi accoppiabili, i carrelli dolly, i veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 e i veicoli con assi motore. L'applicazione è strettamente connessa al quadro di omologazione del regolamento (UE) 2018/858 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, come modificato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362: prestazioni ambientali dei rimorchi pesanti
Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda l'incidenza dei rimorchi pesanti sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore. Il testo si inserisce nel quadro dell'omologazione dei veicoli previsto dal regolamento (UE) 2018/858 e introduce una disciplina tecnica e documentale basata su uno strumento di simulazione della Commissione, con meccanismi di certificazione, tracciabilità e controllo.
Ambito di applicazione e classificazione dei veicoli
Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie O3 e O4, ma solo a determinate tipologie di rimorchi e semirimorchi che rientrano nei gruppi individuati nell'allegato I. Restano esclusi, tra l'altro, i veicoli con carrozzeria diversa dalla carrozzeria a cassone, i veicoli sotto gli 8 000 kg di massa massima tecnicamente ammissibile, quelli con più di tre assi, i rimorchi di collegamento a timone e i semirimorchi accoppiabili, i carrelli dolly, i veicoli che eccedono le dimensioni massime del regolamento (UE) 2021/535 e i veicoli con assi motore. L'allegato I suddivide i mezzi in gruppi omogenei in base a configurazione degli assi, tipo di carrozzeria, TPMLM e profilo di utilizzo, distinguendo, tra l'altro, lunga distanza, consegne regionali, consegne urbane e versioni per grandi volumi.
Definizioni e strumenti elettronici
L'articolo 2 contiene le definizioni essenziali: strumento di simulazione, strumento di hashing, carrozzeria a cassone, geometrie generiche, file dei registri del costruttore, file di informazioni per il cliente, dati di input e informazioni di input, fabbricante, costruttore del veicolo ed ente autorizzato. L'articolo 4 prevede che Commissione renda disponibili gratuitamente, in formato software scaricabile ed eseguibile, lo strumento di simulazione e lo strumento di hashing, con aggiornamenti e manutenzione tramite una piattaforma pubblica.
Licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione
Il costruttore deve presentare all'autorità di omologazione una domanda di licenza per usare lo strumento di simulazione, secondo il modello dell'allegato II, corredata della descrizione dei processi interni e della valutazione richiesta. La domanda va depositata al più tardi insieme alla domanda di omologazione o di omologazione individuale. L'autorità rilascia la licenza se i processi predisposti dal costruttore rispettano i requisiti tecnici dell'allegato II; la licenza è formalizzata tramite il modello previsto e deve essere aggiornata in caso di modifiche sostanziali ai processi. Se le modifiche incidono su precisione, affidabilità o stabilità, il costruttore deve informare immediatamente l'autorità; qualora le modifiche non rientrino nella licenza, occorre una nuova domanda entro un mese.
Valutazione delle prestazioni ambientali dei veicoli nuovi
L'articolo 8 pone l'obbligo centrale: i costruttori devono determinare le prestazioni dei veicoli nuovi da vendere, immatricolare o mettere in circolazione nell'Unione utilizzando l'ultima versione dello strumento di simulazione. I risultati devono essere registrati nel file dei registri del costruttore; il costruttore deve inoltre generare, mediante lo strumento di hashing, l'impronta crittografica del file dei registri e del file di informazioni per il cliente. Ogni veicolo deve essere accompagnato dal file di informazioni per il cliente, che contiene l'impronta dell'hash del file dei registri, e dal certificato di conformità o, per le omologazioni individuali ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) 2018/858, da una scheda di omologazione individuale con l'impronta degli hash. In specifiche ipotesi, la simulazione può essere affidata a un servizio tecnico designato dall'autorità di omologazione.
Aggiornamenti, malfunzionamenti e documentazione
Se lo strumento di simulazione viene modificato o aggiornato, i costruttori devono iniziare a usare la nuova versione entro tre mesi dalla sua messa a disposizione. In caso di malfunzionamento che impedisca la valutazione delle prestazioni, il costruttore informa senza indugio la Commissione; fino alla disponibilità del correttivo, gli obblighi dell'articolo 8 sono sospesi per i veicoli non valutabili. I file e i certificati devono essere conservati per 10 anni dalla produzione o dall'omologazione, a seconda dei casi, e devono essere trasmessi entro 15 giorni lavorativi su richiesta di soggetti autorizzati o della Commissione.
Dispositivi aerodinamici e pneumatici
Tra i dati di input rilevanti rientrano le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici e degli pneumatici. Per i dispositivi aerodinamici il regolamento consente l'uso di valori standard oppure di valori certificati; per gli pneumatici rinvia ai valori certificati o standard previsti dal regolamento (UE) 2017/2400. È prevista anche la possibilità di scegliere, per i veicoli equipaggiati sia con pneumatici da neve sia con pneumatici standard, il treno da utilizzare nella valutazione.
Certificazione dei dispositivi aerodinamici e nozione di famiglia
Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 disciplinano in dettaglio la certificazione dei dispositivi aerodinamici. I valori standard vengono assegnati automaticamente dallo strumento di simulazione; i valori certificati sono determinati secondo l'allegato V. I fabbricanti possono raggruppare i dispositivi in famiglie, identificando un capostipite, purché tutti i membri rispettino criteri comuni di progettazione e prestazione. La domanda di certificazione deve essere presentata con il modello dell'allegato V ed essere accompagnata da relazione di convalida, relazione tecnica, documentazione di corretta installazione e dichiarazione di conformità. Il certificato è rilasciato se i requisiti sono soddisfatti, con attribuzione di un numero di certificazione e apposizione dell'hash crittografico dei risultati CFD. I nuovi dispositivi possono essere inseriti in una famiglia mediante estensione del certificato; se le prestazioni sono peggiori di quelle del capostipite, il nuovo dispositivo diventa capostipite o deve essere escluso dalla famiglia. Modifiche progettuali o produttive che incidano sulle prestazioni impongono una nuova certificazione o un'estensione entro un mese dalla comunicazione dell'autorità.
Geometrie generiche e metodo CFD
L'allegato V stabilisce il metodo per determinare i dati aerodinamici, basato su simulazioni CFD con geometrie generiche fornite dalla Commissione. Il metodo deve essere convalidato secondo una procedura che prevede tre serie di simulazioni di riferimento, specifici angoli di imbardata, requisiti minimi di dominio e accuratezza, nonché la produzione di una relazione di convalida con dati grezzi e rappresentazioni grafiche. Una volta convalidato, il metodo si usa per certificare la riduzione aerodinamica Δ(CD × A) di ciascun dispositivo o famiglia, calcolata per quattro angoli di imbardata (0°, 3°, 6° e 9°).
Controlli, conformità e interventi di ripristino
Le autorità di omologazione devono effettuare una verifica annuale dei processi predisposti dai costruttori per l'utilizzo dello strumento di simulazione, con la facoltà di intensificare i controlli fino a quattro volte l'anno. Se i processi non sono conformi o possono portare a una valutazione errata, l'autorità chiede un piano di interventi di ripristino entro un mese e lo approva o respinge entro un mese dal ricevimento. In caso di approvazione, il costruttore è responsabile dell'attuazione; in caso di rigetto o applicazione scorretta, l'autorità può adottare misure correttive o revocare la licenza. Un meccanismo analogo vale per i dispositivi aerodinamici certificati: i fabbricanti devono garantire che le loro prestazioni non si discostino dai valori certificati, predisporre piani di ripristino se richiesti e mantenere un registro dei dispositivi richiamati e riparati per cinque anni dopo il completamento degli interventi.
Disposizioni transitorie e modifiche dell'omologazione
In via transitoria, se non sono rispettati gli obblighi relativi alla valutazione delle prestazioni, gli Stati membri vietano, dal 1o luglio 2024, l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli appartenenti ai gruppi 11, 12, 13, 42, 43, 61, 62 e 63. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, inserendo nuove voci nei modelli di documentazione di omologazione per tracciare la valutazione delle prestazioni ambientali, gli hash crittografici, il carico utile, il volume del carico, il gruppo di veicoli e gli indici di efficienza. L'entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l'articolo 8, paragrafo 4, si applica dal 1o gennaio 2024.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione ed esclusioni
L'articolo 1 limita il campo ai veicoli O3 e O4, con esclusione di specifiche tipologie e configurazioni non ritenute comparabili ai fini della valutazione ambientale. L'allegato I stabilisce la classificazione dei veicoli in gruppi omogenei in base a numero di assi, tipo di carrozzeria, massa e profilo di utilizzo.
Strumento di simulazione e strumenti elettronici
L'articolo 4 impone ai costruttori di usare lo strumento di simulazione e lo strumento di hashing forniti gratuitamente dalla Commissione, che ne cura manutenzione, modifiche e aggiornamenti tramite piattaforma elettronica pubblica.
Licenza di utilizzo dello strumento di simulazione
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano la domanda, il rilascio e l'aggiornamento della licenza. La domanda va presentata all'autorità di omologazione, con il modello dell'allegato II, al più tardi insieme alla domanda di omologazione o di omologazione individuale. La licenza è rilasciata se i processi del costruttore rispettano i requisiti dell'allegato II; le modifiche ai processi devono essere notificate senza indugio e, se non coperte dalla licenza, richiedono una nuova domanda entro un mese.
Valutazione delle prestazioni ambientali dei veicoli nuovi
Ai sensi dell'articolo 8, i costruttori devono determinare le prestazioni dei veicoli nuovi usando l'ultima versione dello strumento di simulazione, registrare i risultati nel file dei registri del costruttore e generare hash crittografici del file dei registri e del file di informazioni per il cliente. Ogni veicolo deve essere accompagnato dal file di informazioni per il cliente e da un certificato di conformità o, per le omologazioni individuali, da una scheda di omologazione individuale con impronta degli hash. In casi specifici, la simulazione può essere effettuata da un servizio tecnico designato.
Gestione di aggiornamenti, malfunzionamenti e sospensione temporanea
L'articolo 9 stabilisce che le modifiche o gli aggiornamenti dello strumento di simulazione devono essere utilizzati entro tre mesi dalla loro messa a disposizione; in caso di malfunzionamento, i costruttori informano la Commissione senza indugio e, fino alla disponibilità di correttivi, gli obblighi dell'articolo 8 sono sospesi per i veicoli non valutabili.
Conservazione e accesso ai dati
L'articolo 10 impone la conservazione per 10 anni del file dei registri del costruttore e dei certificati relativi a componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti. Su richiesta di soggetti autorizzati o della Commissione, i documenti devono essere trasmessi entro 15 giorni lavorativi; analogamente, l'autorità di omologazione deve fornire le domande di licenza o di certificazione richieste entro lo stesso termine.
Componenti rilevanti: dispositivi aerodinamici e pneumatici
L'articolo 11 individua come componenti rilevanti i dispositivi aerodinamici e gli pneumatici. Per i dispositivi aerodinamici si applicano valori standard o certificati; per gli pneumatici si utilizzano i valori certificati o standard previsti dal regolamento (UE) 2017/2400. Per i veicoli con pneumatici da neve e standard, il costruttore può scegliere quale treno considerare.
Valori standard, valori certificati e famiglie di dispositivi aerodinamici
Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 disciplinano la determinazione dei valori standard e certificati, la nozione di famiglia, la domanda di certificazione, il rilascio del certificato, l'estensione a nuovi dispositivi e la gestione delle modifiche. I dispositivi aerodinamici possono essere certificati singolarmente o per famiglia, con capostipite, e le variazioni tecniche che incidono sulle prestazioni richiedono nuova certificazione o estensione entro un mese. L'hash dei risultati CFD e il numero di certificazione devono essere riportati nel certificato.
Geometrie generiche e simulazioni CFD
L'articolo 14 e l'allegato V prevedono geometrie generiche del veicolo messe gratuitamente a disposizione dalla Commissione e l'uso del metodo CFD per la certificazione dei dispositivi aerodinamici. L'allegato V definisce i requisiti di convalida del metodo CFD, le condizioni di simulazione, gli angoli di imbardata, i parametri minimi di dominio, le relazioni tecniche e le modalità di calcolo della riduzione della resistenza aerodinamica Δ(CD × A).
Responsabilità e interventi di ripristino
Gli articoli 20, 21, 22 e 23 disciplinano i controlli annuali delle autorità di omologazione, gli interventi di ripristino in caso di non conformità, la responsabilità dei costruttori e dei fabbricanti e i possibili richiami o ritiri del certificato. Le autorità possono chiedere nuovi file, nuove certificazioni e nuove omologazioni individuali sulla base di una nuova valutazione; i fabbricanti di dispositivi aerodinamici devono tenere registri dei dispositivi richiamati e riparati.
Disposizioni transitorie e applicazione
L'articolo 24 dispone che, in caso di mancato rispetto dell'articolo 8, gli Stati membri vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione, dal 1o luglio 2024, dei veicoli appartenenti ai gruppi 11, 12, 13, 42, 43, 61, 62 e 63. L'articolo 26 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, dal 1o gennaio 2024.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683
L'articolo 25 e l'allegato VI inseriscono nel quadro documentale di omologazione le nuove voci relative alla valutazione delle prestazioni ambientali dei rimorchi pesanti, agli hash crittografici, al carico utile, al volume del carico, al gruppo di veicoli e agli indici di efficienza, aggiornando gli allegati I, II, III e VIII del regolamento (UE) 2020/683.
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