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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2279

Regolamento delegato (UE) 2022/2279 della Commissione del 1o agosto 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2023 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/1700 stabilendo, per il 2023, il numero e i titoli delle variabili da raccogliere nel dominio statistico relativo all’utilizzo delle TIC. La disciplina è essenzialmente tecnica e consiste in un allegato molto dettagliato che elenca le variabili obbligatorie, facoltative e derivate per le diverse tematiche dell’indagine. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per i cittadini o le imprese, ma definisce la struttura armonizzata dei dati statistici da rilevare negli Stati membri. È direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento delegato che specifica, per l’anno di riferimento 2023, il numero e i titoli delle variabili statistiche del dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" nell’ambito del quadro comune europeo sulle statistiche relative alle persone e alle famiglie.

Ambito di applicazione

Si applica alla produzione delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1700, con riferimento specifico al set di dati del dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per l’anno di riferimento 2023. Vincola gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; l’allegato distingue variabili obbligatorie, derivabili e facoltative, e include alcune variabili facoltative espressamente indicate come tali. Il testo non prevede esclusioni soggettive o territoriali ulteriori oltre al quadro SEE richiamato nel titolo.

Regolamento delegato (UE) 2022/2279: variabili del dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per il 2023

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce il quadro comune per le statistiche europee su persone e famiglie, specificando il contenuto tecnico del dominio relativo all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’anno di riferimento 2023. La finalità, richiamata nel considerando, è soddisfare le esigenze statistiche dell’Unione mediante una nomenclatura armonizzata delle variabili da rilevare.

Base giuridica e funzione dell’atto

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Non disciplina diritti o obblighi sostanziali per operatori economici o cittadini, ma definisce in modo vincolante la struttura del dataset statistico che gli Stati membri devono utilizzare per la raccolta dei dati nel dominio TIC.

Ambito del set di dati e organizzazione dell’allegato

L’allegato è il cuore del regolamento e suddivide le variabili in grandi blocchi tematici. Sono previste:

  • variabili tecniche e di identificazione della rilevazione e del campione;
  • caratteristiche della persona e della famiglia;
  • partecipazione al mercato del lavoro;
  • istruzione e reddito familiare;
  • partecipazione alla società dell’informazione;
  • commercio elettronico;
  • competenze digitali;
  • sicurezza, privacy e fiducia. Per ciascuna variabile sono indicati identificativo, titolo e breve descrizione; alcune voci sono qualificate come facoltative e alcune come variabili derivate.

Aspetti tecnici, identificazione e contesto dell’intervista

La prima sezione dell’allegato contiene le variabili tecniche obbligatorie e facoltative relative all’indagine: anno di rilevazione, data della prima intervista, strato, unità primaria di campionamento, identificativi di famiglia e individuo, pesi statistici, durata e tipo di intervista, localizzazione geografica e grado di urbanizzazione. Questa parte serve a garantire confrontabilità, tracciabilità e corretta ponderazione delle statistiche prodotte.

Caratteristiche individuali e familiari

Il regolamento richiede variabili su sesso, anno di nascita, età, cittadinanza, paese di nascita e composizione del nucleo familiare. Sono incluse variabili sulla dimensione del nucleo e sulla presenza di minori e di persone in specifiche fasce d’età, con alcune ulteriori suddivisioni facoltative. Questi dati sono funzionali all’analisi dei comportamenti digitali in relazione al profilo demografico e familiare.

Partecipazione al lavoro, istruzione e reddito

La sezione sul mercato del lavoro comprende variabili sulla condizione lavorativa principale, posizione professionale, settore economico, professione e qualificazione ICT/non ICT, nonché indicatori opzionali su tempo pieno/parziale, durata e stabilità del contratto. È inoltre prevista una variabile sul livello di istruzione più elevato conseguito e una variabile derivata di livello aggregato. Sul piano economico, l’allegato richiede il reddito mensile netto totale della famiglia.

Partecipazione alla società dell’informazione

Questa è la sezione più ampia e rilevante del regolamento. Essa copre:

  • accesso a internet in famiglia e frequenza di utilizzo;
  • dispositivi impiegati per la connessione (desktop, laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi);
  • attività online a fini privati, come e-mail, chiamate via internet, social network, messaggistica, informazione, ricerca di contenuti sanitari, acquisti e servizi, opinioni politiche, consultazioni online, ricerca di lavoro, vendite online e home banking;
  • attività formative online, sia tramite corsi completi sia mediante strumenti di apprendimento digitali;
  • interazioni con le amministrazioni pubbliche e con i servizi pubblici, incluse consultazioni di dati personali, accesso a banche dati, ottenimento di informazioni, download di moduli, prenotazioni, presentazione della dichiarazione dei redditi, richieste di documenti, prestazioni o altri procedimenti;
  • utilizzo dell’identificazione elettronica (e-ID) e motivi del suo mancato uso. Sono previste inoltre variabili facoltative su notifiche/documenti ricevuti via account pubblico, accesso a servizi di altri paesi europei e uso dell’e-ID verso servizi privati.

Commercio elettronico e problemi negli acquisti online

L’allegato dedica un blocco molto articolato agli acquisti online di beni e servizi, distinguendo numerose categorie: abbigliamento, sport, articoli per l’infanzia, arredamento, prodotti multimediali, libri, hardware, elettronica, farmaci e integratori, cibo a domicilio, prodotti per la casa, veicoli, contenuti digitali, servizi di trasporto, alloggi, utility, servizi domestici, servizi finanziari, assicurativi e altri servizi. Sono presenti variabili sulla frequenza degli acquisti, sulla provenienza dei venditori e sui problemi incontrati: difficoltà tecniche del sito, mancanza di informazioni sui diritti, ritardi, costi maggiori, errori o danni, frodi, difficoltà di reclamo, mancata copertura geografica del venditore e altri ostacoli.

Competenze digitali, informazione online e verifiche di attendibilità

Il regolamento include indicatori di competenza digitale relativi a file transfer, installazione di software e app, configurazione di dispositivi, uso di software di videoscrittura, presentazioni, fogli di calcolo anche avanzati, editing multimediale e programmazione. Prevede anche variabili sulla percezione di contenuti non veritieri o dubbi trovati online e sulle modalità di verifica dell’attendibilità, compresa la consultazione di altre fonti, discussioni online e confronto offline. Alcune voci facoltative riguardano messaggi ostili o offensivi verso gruppi o individui e le caratteristiche oggetto degli attacchi.

Sicurezza, privacy, fiducia e protezione dei dati

L’ultima area tematica riguarda i comportamenti di tutela della privacy: lettura dell’informativa prima di trasmettere dati personali, restrizione della geolocalizzazione, limitazione dell’accesso a profili o contenuti, rifiuto del consenso pubblicitario, verifica della sicurezza dei siti, richiesta di aggiornamento o cancellazione dei dati presso motori di ricerca o siti web, modifica delle impostazioni del browser per limitare i cookie e uso di software anti-tracciamento. Sono previste anche variabili facoltative sui timori per la profilazione pubblicitaria.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Specificazione delle variabili per il dominio TIC 2023

L’articolo 1 rinvia all’allegato per il numero e i titoli delle variabili del set di dati relativo al dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per l’anno di riferimento 2023. La base giuridica è l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, che consente alla Commissione di precisare il contenuto tecnico dei domini statistici.

Struttura dell’allegato: variabili e tematiche

L’allegato organizza le variabili per grandi aree: aspetti tecnici, caratteristiche della persona e della famiglia, partecipazione al mercato del lavoro, percorso formativo, redditi/consumi/patrimonio, partecipazione alla società dell’informazione, commercio elettronico, competenze digitali, sicurezza/privacy/fiducia. Per ciascuna voce sono indicati identificativo, titolo e descrizione; alcune variabili sono segnate come facoltative e alcune come derivate.

Contenuto del dominio "società dell’informazione"

La sezione più ampia riguarda l’uso di internet e dei servizi digitali: accesso alla rete, frequenza d’uso, dispositivi impiegati, attività svolte online, interazioni con le amministrazioni pubbliche, uso dell’e-ID, motivi del mancato uso di servizi pubblici digitali e servizi per cui l’e-ID è utilizzata. Sono ricompresi anche indicatori sull’accesso a dati personali, banche dati pubbliche, presentazione di dichiarazioni fiscali, richieste di documenti, prestazioni e altri procedimenti online.

Contenuto del dominio "commercio elettronico"

L’allegato elenca numerose variabili sugli acquisti e abbonamenti online di beni e servizi, distinguendo categorie di prodotti, provenienza dei venditori, frequenza degli acquisti e problemi riscontrati (ad esempio ritardi, difformità, frodi, difficoltà di reclamo). Sono previste anche variabili su servizi finanziari, assicurativi e su prodotti digitali come app, software, contenuti multimediali e biglietti.

Competenze digitali, disinformazione e sicurezza online

Il regolamento include variabili sulle attività informatiche svolte negli ultimi 3 mesi, come trasferimento di file, installazione di software, modifica di impostazioni, uso di fogli di calcolo, programmazione e verifica delle informazioni reperite online. Prevede inoltre variabili facoltative sui messaggi ostili/offensivi, nonché indicatori su privacy, gestione dei dati personali, gestione dei cookie, tracciamento online e strumenti di protezione della navigazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeasocietà dell’informazionetecnologie dell’informazione e della comunicazioneraccolta datiamministrazione digitale

Testo integrale

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