Regolamento (UE) 2022/2279
Regolamento delegato (UE) 2022/2279 della Commissione del 1o agosto 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2023 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il regolamento (UE) 2019/1700 stabilendo, per il 2023, il numero e i titoli delle variabili da raccogliere nel dominio statistico relativo all’utilizzo delle TIC. La disciplina è essenzialmente tecnica e consiste in un allegato molto dettagliato che elenca le variabili obbligatorie, facoltative e derivate per le diverse tematiche dell’indagine. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per i cittadini o le imprese, ma definisce la struttura armonizzata dei dati statistici da rilevare negli Stati membri. È direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato che specifica, per l’anno di riferimento 2023, il numero e i titoli delle variabili statistiche del dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" nell’ambito del quadro comune europeo sulle statistiche relative alle persone e alle famiglie.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1700, con riferimento specifico al set di dati del dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per l’anno di riferimento 2023. Vincola gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; l’allegato distingue variabili obbligatorie, derivabili e facoltative, e include alcune variabili facoltative espressamente indicate come tali. Il testo non prevede esclusioni soggettive o territoriali ulteriori oltre al quadro SEE richiamato nel titolo.
Regolamento delegato (UE) 2022/2279: variabili del dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per il 2023
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce il quadro comune per le statistiche europee su persone e famiglie, specificando il contenuto tecnico del dominio relativo all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’anno di riferimento 2023. La finalità, richiamata nel considerando, è soddisfare le esigenze statistiche dell’Unione mediante una nomenclatura armonizzata delle variabili da rilevare.
Base giuridica e funzione dell’atto
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Non disciplina diritti o obblighi sostanziali per operatori economici o cittadini, ma definisce in modo vincolante la struttura del dataset statistico che gli Stati membri devono utilizzare per la raccolta dei dati nel dominio TIC.
Ambito del set di dati e organizzazione dell’allegato
L’allegato è il cuore del regolamento e suddivide le variabili in grandi blocchi tematici. Sono previste:
- variabili tecniche e di identificazione della rilevazione e del campione;
- caratteristiche della persona e della famiglia;
- partecipazione al mercato del lavoro;
- istruzione e reddito familiare;
- partecipazione alla società dell’informazione;
- commercio elettronico;
- competenze digitali;
- sicurezza, privacy e fiducia. Per ciascuna variabile sono indicati identificativo, titolo e breve descrizione; alcune voci sono qualificate come facoltative e alcune come variabili derivate.
Aspetti tecnici, identificazione e contesto dell’intervista
La prima sezione dell’allegato contiene le variabili tecniche obbligatorie e facoltative relative all’indagine: anno di rilevazione, data della prima intervista, strato, unità primaria di campionamento, identificativi di famiglia e individuo, pesi statistici, durata e tipo di intervista, localizzazione geografica e grado di urbanizzazione. Questa parte serve a garantire confrontabilità, tracciabilità e corretta ponderazione delle statistiche prodotte.
Caratteristiche individuali e familiari
Il regolamento richiede variabili su sesso, anno di nascita, età, cittadinanza, paese di nascita e composizione del nucleo familiare. Sono incluse variabili sulla dimensione del nucleo e sulla presenza di minori e di persone in specifiche fasce d’età, con alcune ulteriori suddivisioni facoltative. Questi dati sono funzionali all’analisi dei comportamenti digitali in relazione al profilo demografico e familiare.
Partecipazione al lavoro, istruzione e reddito
La sezione sul mercato del lavoro comprende variabili sulla condizione lavorativa principale, posizione professionale, settore economico, professione e qualificazione ICT/non ICT, nonché indicatori opzionali su tempo pieno/parziale, durata e stabilità del contratto. È inoltre prevista una variabile sul livello di istruzione più elevato conseguito e una variabile derivata di livello aggregato. Sul piano economico, l’allegato richiede il reddito mensile netto totale della famiglia.
Partecipazione alla società dell’informazione
Questa è la sezione più ampia e rilevante del regolamento. Essa copre:
- accesso a internet in famiglia e frequenza di utilizzo;
- dispositivi impiegati per la connessione (desktop, laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi);
- attività online a fini privati, come e-mail, chiamate via internet, social network, messaggistica, informazione, ricerca di contenuti sanitari, acquisti e servizi, opinioni politiche, consultazioni online, ricerca di lavoro, vendite online e home banking;
- attività formative online, sia tramite corsi completi sia mediante strumenti di apprendimento digitali;
- interazioni con le amministrazioni pubbliche e con i servizi pubblici, incluse consultazioni di dati personali, accesso a banche dati, ottenimento di informazioni, download di moduli, prenotazioni, presentazione della dichiarazione dei redditi, richieste di documenti, prestazioni o altri procedimenti;
- utilizzo dell’identificazione elettronica (e-ID) e motivi del suo mancato uso. Sono previste inoltre variabili facoltative su notifiche/documenti ricevuti via account pubblico, accesso a servizi di altri paesi europei e uso dell’e-ID verso servizi privati.
Commercio elettronico e problemi negli acquisti online
L’allegato dedica un blocco molto articolato agli acquisti online di beni e servizi, distinguendo numerose categorie: abbigliamento, sport, articoli per l’infanzia, arredamento, prodotti multimediali, libri, hardware, elettronica, farmaci e integratori, cibo a domicilio, prodotti per la casa, veicoli, contenuti digitali, servizi di trasporto, alloggi, utility, servizi domestici, servizi finanziari, assicurativi e altri servizi. Sono presenti variabili sulla frequenza degli acquisti, sulla provenienza dei venditori e sui problemi incontrati: difficoltà tecniche del sito, mancanza di informazioni sui diritti, ritardi, costi maggiori, errori o danni, frodi, difficoltà di reclamo, mancata copertura geografica del venditore e altri ostacoli.
Competenze digitali, informazione online e verifiche di attendibilità
Il regolamento include indicatori di competenza digitale relativi a file transfer, installazione di software e app, configurazione di dispositivi, uso di software di videoscrittura, presentazioni, fogli di calcolo anche avanzati, editing multimediale e programmazione. Prevede anche variabili sulla percezione di contenuti non veritieri o dubbi trovati online e sulle modalità di verifica dell’attendibilità, compresa la consultazione di altre fonti, discussioni online e confronto offline. Alcune voci facoltative riguardano messaggi ostili o offensivi verso gruppi o individui e le caratteristiche oggetto degli attacchi.
Sicurezza, privacy, fiducia e protezione dei dati
L’ultima area tematica riguarda i comportamenti di tutela della privacy: lettura dell’informativa prima di trasmettere dati personali, restrizione della geolocalizzazione, limitazione dell’accesso a profili o contenuti, rifiuto del consenso pubblicitario, verifica della sicurezza dei siti, richiesta di aggiornamento o cancellazione dei dati presso motori di ricerca o siti web, modifica delle impostazioni del browser per limitare i cookie e uso di software anti-tracciamento. Sono previste anche variabili facoltative sui timori per la profilazione pubblicitaria.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Specificazione delle variabili per il dominio TIC 2023
L’articolo 1 rinvia all’allegato per il numero e i titoli delle variabili del set di dati relativo al dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per l’anno di riferimento 2023. La base giuridica è l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, che consente alla Commissione di precisare il contenuto tecnico dei domini statistici.
Struttura dell’allegato: variabili e tematiche
L’allegato organizza le variabili per grandi aree: aspetti tecnici, caratteristiche della persona e della famiglia, partecipazione al mercato del lavoro, percorso formativo, redditi/consumi/patrimonio, partecipazione alla società dell’informazione, commercio elettronico, competenze digitali, sicurezza/privacy/fiducia. Per ciascuna voce sono indicati identificativo, titolo e descrizione; alcune variabili sono segnate come facoltative e alcune come derivate.
Contenuto del dominio "società dell’informazione"
La sezione più ampia riguarda l’uso di internet e dei servizi digitali: accesso alla rete, frequenza d’uso, dispositivi impiegati, attività svolte online, interazioni con le amministrazioni pubbliche, uso dell’e-ID, motivi del mancato uso di servizi pubblici digitali e servizi per cui l’e-ID è utilizzata. Sono ricompresi anche indicatori sull’accesso a dati personali, banche dati pubbliche, presentazione di dichiarazioni fiscali, richieste di documenti, prestazioni e altri procedimenti online.
Contenuto del dominio "commercio elettronico"
L’allegato elenca numerose variabili sugli acquisti e abbonamenti online di beni e servizi, distinguendo categorie di prodotti, provenienza dei venditori, frequenza degli acquisti e problemi riscontrati (ad esempio ritardi, difformità, frodi, difficoltà di reclamo). Sono previste anche variabili su servizi finanziari, assicurativi e su prodotti digitali come app, software, contenuti multimediali e biglietti.
Competenze digitali, disinformazione e sicurezza online
Il regolamento include variabili sulle attività informatiche svolte negli ultimi 3 mesi, come trasferimento di file, installazione di software, modifica di impostazioni, uso di fogli di calcolo, programmazione e verifica delle informazioni reperite online. Prevede inoltre variabili facoltative sui messaggi ostili/offensivi, nonché indicatori su privacy, gestione dei dati personali, gestione dei cookie, tracciamento online e strumenti di protezione della navigazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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