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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1399

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1399 della Commissione del 1o agosto 2022 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2023 conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento specifica in modo operativo come gli Stati membri devono raccogliere, strutturare e trasmettere a Eurostat i dati dell’indagine ICT 2023, incluse le regole tecniche del dataset, i file di microdati e i metadati. Stabilisce inoltre il contenuto minimo delle relazioni annuali sulla qualità, i termini di invio e l’obbligo di utilizzare il punto unico di accesso. L’allegato contiene l’elenco dettagliato delle variabili, dei codici, dei filtri e delle categorie da utilizzare nell’indagine.

Regolamento di esecuzione che disciplina, per l’indagine campionaria 2023 sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche del set di dati, i formati di trasmissione dei dati e i contenuti delle relazioni annuali sulla qualità verso Eurostat.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, nell’ambito del sistema statistico europeo, per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati, dei metadati e della relazione annuale sulla qualità relativi all’indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per l’anno di riferimento 2023. Riguarda famiglie e individui residenti abitualmente nel territorio dello Stato membro; per alcune variabili i dati sono rilevati solo per famiglie con almeno un componente tra 16 e 74 anni e per individui di età compresa tra 16 e 74 anni. Restano previste esclusioni/limitazioni di campo per singole variabili e codici di non applicabilità, opzioni facoltative e casi in cui il servizio non esiste nello Stato membro.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1399 sulla raccolta e trasmissione dei dati dell’indagine ICT 2023

Il regolamento definisce il quadro tecnico-operativo per l’indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" relativa all’anno di riferimento 2023, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700. La finalità è assicurare omogeneità, comparabilità e qualità delle statistiche trasmesse dagli Stati membri a Eurostat, nonché rendere standardizzati i formati di scambio e le relazioni di qualità.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda, in particolare, sull’articolo 7, paragrafo 1, sull’articolo 8, paragrafo 3, e sull’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1700. Nei considerando, la Commissione evidenzia tre esigenze principali: definire i formati tecnici per facilitare la trasmissione delle informazioni, specificare in dettaglio le modalità delle relazioni annuali sulla qualità e precisare gli aspetti tecnici del set di dati per garantire un’attuazione accurata dell’indagine. Viene inoltre chiarito che dati, metadati e relazioni devono essere presentati attraverso il punto unico di accesso, così da consentire a Eurostat il recupero elettronico delle informazioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’indagine riguarda le famiglie e gli individui che hanno la dimora abituale nel territorio dello Stato membro. Per le variabili relative alle famiglie, il campo di osservazione è limitato alle famiglie con almeno un membro di età compresa tra 16 e 74 anni residente nello Stato membro; per le variabili individuali, sono rilevate informazioni su persone tra 16 e 74 anni. Il regolamento prevede che le informazioni sugli individui possano essere fornite su base volontaria. La rilevazione avviene su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.

Definizioni tecniche essenziali

Ai fini applicativi, il regolamento definisce il "periodo di rilevazione sul campo" come il periodo durante il quale i dati sono raccolti dai rispondenti e il "periodo di riferimento" come il periodo temporale al quale si riferisce una specifica informazione. Questa distinzione è rilevante perché l’allegato e gli articoli 5 e 6 attribuiscono a ciascun blocco di variabili finestre temporali differenti per la rilevazione e per la riferibilità statistica.

Struttura delle variabili e allegato tecnico

L’articolo 3 rinvia all’allegato per la descrizione tecnica delle variabili: identificativo, denominazione e descrizione, codici ed etichette, filtri e tipologia della variabile. L’allegato costituisce la parte più ampia del regolamento e organizza le informazioni per tematiche, tra cui aspetti tecnici della rilevazione, caratteristiche della persona e della famiglia, partecipazione al mercato del lavoro, istruzione, reddito, partecipazione alla società dell’informazione, commercio elettronico, competenze digitali e sicurezza/privacy/fiducia.

Tra gli elementi tecnici rilevanti, l’allegato disciplina:

  • gli identificativi di famiglia e individuo, con regole sul formato;
  • i pesi campionari della famiglia e dell’individuo;
  • le caratteristiche dell’intervista, inclusa la durata e il tipo di intervista (PAPI, CAPI, CATI, CAWI, altro);
  • le localizzazioni geografiche con riferimenti a codifiche territoriali NUTS e ad altre classificazioni statistiche compatibili;
  • numerose variabili socio-demografiche, lavorative e di istruzione;
  • un esteso set di indicatori sull’uso di Internet, sul commercio elettronico, sull’interazione con le amministrazioni pubbliche, sulle competenze digitali e sulla sicurezza online.

Periodi di riferimento e raccolta dei dati

Per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche" il periodo di riferimento comprende gli ultimi tre trimestri del 2022 e il primo trimestre del 2023. Per tutte le altre tematiche dettagliate della tematica 06 "partecipazione alla società dell’informazione", il periodo di riferimento è il primo trimestre del 2023. La data della prima intervista è assunta come data di riferimento.

Per i dati forniti direttamente dai rispondenti, il periodo di rilevazione sul campo è fissato nel secondo trimestre del 2023. Questa scansione temporale serve a distinguere il periodo a cui si riferiscono le risposte dal momento effettivo della raccolta.

Regole su correzione, imputazione e stima

L’articolo 7 contiene regole metodologiche di qualità statistica. In caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti, i dati devono essere imputati, modellizzati o ponderati. Le procedure adottate devono preservare la variabilità fra le variabili e la loro correlazione. Il regolamento preferisce metodi che incorporino componenti di errore nei valori imputati rispetto a quelli che si limitano a un valore previsto, e privilegia approcci che tengano conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione congiunta delle variabili rispetto a metodi puramente marginali o monovariabili.

Trasmissione dei dati, metadati e punto unico di accesso

L’articolo 8 impone agli Stati membri di trasmettere a Eurostat i dati definitivi entro il 5 ottobre 2023. I dati devono essere inviati sotto forma di file di microdati, comprensivi dei pesi appropriati, e devono essere integralmente controllati e validati utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici. La trasmissione avviene tramite il punto unico di accesso e deve rispettare le regole di validazione basate sulle specifiche delle variabili, sui codici e sui filtri contenuti nell’allegato.

I metadati devono essere trasmessi nella struttura standard definita da Eurostat entro il 5 gennaio 2024, sempre attraverso il punto unico di accesso. La disciplina è quindi costruita attorno a una standardizzazione non solo del contenuto informativo, ma anche del canale tecnico di trasmissione.

Relazione annuale sulla qualità

L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a presentare una relazione annuale sulla qualità per il dominio ICT. La relazione deve includere dati e metadati relativi alla qualità, con particolare riferimento ad accuratezza e affidabilità dell’indagine, e deve descrivere le modifiche ai concetti e alle definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra paesi. Deve inoltre indicare la conformità al questionario tipo e le eventuali modifiche di concezione del questionario che incidono sulla comparabilità.

La relazione deve essere trasmessa secondo le norme tecniche definite da Eurostat entro il 5 gennaio 2024 e presentata attraverso il punto unico di accesso.

Contenuti salienti dell’allegato: aree tematiche principali

L’allegato dettaglia numerose variabili, tra cui:

  • caratteristiche demografiche: sesso, anno di nascita, età, cittadinanza, paese di nascita;
  • composizione familiare: dimensione del nucleo, numero di minori e fasce d’età dei componenti;
  • partecipazione al mercato del lavoro: condizione principale, posizione nella professione, attività economica, professione, tipologia di occupazione;
  • istruzione: livello ISCED conseguito e suo aggregato;
  • reddito familiare: classificazione in quintili di reddito equivalente.

Nell’area "partecipazione alla società dell’informazione" il regolamento copre, tra l’altro:

  • accesso a Internet in famiglia;
  • uso e frequenza dell’uso di Internet;
  • attività online, inclusi e-mail, chiamate, social network, messaggistica, ricerca di informazioni, banking, formazione online;
  • interazione con le amministrazioni pubbliche, inclusi accesso a dati personali, consultazione di banche dati pubbliche, ottenimento di informazioni, download di moduli, prenotazioni, presentazione della dichiarazione dei redditi, richieste di documenti e prestazioni, uso dell’e-ID e motivi del mancato utilizzo;
  • commercio elettronico, con un elenco ampio di beni e servizi acquistati online, frequenza degli acquisti, provenienza dei venditori e problemi riscontrati;
  • competenze digitali, incluse operazioni su file, installazione di software, uso di fogli di calcolo e programmazione;
  • fiducia e sicurezza, tra cui verifica della veridicità delle informazioni online, percezione di contenuti ostili, gestione della privacy, controllo dei cookie e uso di strumenti anti-tracciamento.

Rinvii normativi richiamati nell’allegato

L’allegato richiama, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 per le specifiche tecniche minime dei livelli di garanzia elevato e significativo dei mezzi di identificazione elettronica. Richiama inoltre le classificazioni statistiche NUTS, ISCED, ISCO e NACE, utilizzate ove opportuno per assicurare la compatibilità e l’omogeneità delle categorizzazioni.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità tecniche

L’articolo 1 precisa gli aspetti tecnici del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri a Eurostat e le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per il dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce il "periodo di rilevazione sul campo" come il periodo in cui i dati sono raccolti dai rispondenti e il "periodo di riferimento" come il periodo temporale cui si riferisce una specifica informazione.

Descrizione delle variabili

L’articolo 3 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche delle variabili, che includono identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.

Popolazioni di riferimento, unità di osservazione e rispondenti

L’articolo 4 individua come popolazioni di riferimento le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui con dimora abituale nel territorio dello Stato membro. Per le variabili relative alle famiglie, le informazioni sono raccolte su famiglie con almeno un membro di età compresa tra 16 e 74 anni; per le variabili individuali, su persone tra 16 e 74 anni. Le informazioni sugli individui possono essere fornite su base volontaria. La rilevazione è effettuata su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.

Periodi e date di riferimento

L’articolo 5 stabilisce che, per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento comprende gli ultimi tre trimestri del 2022 e il primo trimestre del 2023; per tutte le altre tematiche dettagliate della tematica 06 "partecipazione alla società dell’informazione" il periodo di riferimento è il primo trimestre 2023. La data della prima intervista costituisce la data di riferimento.

Raccolta dei dati sul campo

L’articolo 6 prevede che, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, il periodo di rilevazione sul campo sia il secondo trimestre del 2023.

Correzione, imputazione e stima

L’articolo 7 richiede che i dati mancanti, non validi o incoerenti siano sottoposti a imputazione, modellizzazione o ponderazione. Le procedure devono preservare la variazione tra le variabili e la loro correlazione; sono preferiti metodi con componenti di errore nei valori imputati e metodi che tengano conto della struttura comune delle variabili rispetto agli approcci marginali o monovariabili.

Trasmissione dei dati e dei metadati

L’articolo 8 impone agli Stati membri di trasmettere i dati definitivi entro il 5 ottobre 2023 sotto forma di file di microdati, comprensivi dei pesi appropriati, controllati e validati mediante il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. I metadati devono essere trasmessi nella struttura standard definita da Eurostat entro il 5 gennaio 2024, sempre attraverso il punto unico di accesso.

Relazione annuale sulla qualità

L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a trasmettere a Eurostat una relazione annuale sulla qualità per il dominio ICT. La relazione deve contenere dati e metadati su qualità, accuratezza e affidabilità, nonché informazioni sulle modifiche di concetti, definizioni e questionario che incidono sulla comparabilità temporale e tra paesi. La trasmissione deve avvenire secondo le norme tecniche definite da Eurostat entro il 5 gennaio 2024 e tramite il punto unico di accesso.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticasocietà dell'informazionetecnologie dell'informazione e della comunicazionetrasmissione di datiqualità statistica

Testo integrale

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