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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1344

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1344 della Commissione del 1o agosto 2022 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce, per il 2023, le specifiche tecniche e i requisiti informativi che gli Stati membri devono utilizzare per raccogliere e trasmettere a Eurostat i dati sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico". L'atto precisa variabili obbligatorie e facoltative, unità di misura, popolazione statistica, disaggregazioni NACE e termine di trasmissione dei dati, oltre alle scadenze per metadati e qualità. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in attuazione del regolamento (UE) 2019/2152, con applicazione diretta negli Stati membri.

Stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti di dati per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l'anno di riferimento 2023, ai fini delle statistiche europee sulle imprese.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per la trasmissione a Eurostat dei dati statistici relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per il 2023, nell'ambito del regolamento (UE) 2019/2152. Riguarda le imprese comprese nella copertura statistica prevista dall'allegato, in particolare le attività economiche delle sezioni NACE da C a J e da L a N e il gruppo 95.1, con riferimento principale alle imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; l'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. Sono previste specifiche disaggregazioni per attività e per classe dimensionale, nonché scadenze per la trasmissione di metadati e relazioni sulla qualità.

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1344 definisce, per l'anno di riferimento 2023, il quadro tecnico per la raccolta e la trasmissione dei dati statistici sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico". L'atto è adottato in attuazione del regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee sulle imprese e mira a garantire dati comparabili, armonizzati e correttamente attuati dagli Stati membri.

Finalità e contesto normativo

La Commissione specifica, ai fini dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, le variabili, le unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni, le disaggregazioni e il termine di trasmissione dei dati. Il regolamento tiene conto anche dell'obbligo, previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), del regolamento base, di trasmettere relazioni annuali sui metadati e sulla qualità.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L'atto si applica agli Stati membri, che devono trasmettere a Eurostat i dati relativi al 2023 secondo le specifiche dell'allegato. La popolazione statistica copre le attività economiche delle sezioni NACE da C a J e da L a N, oltre al gruppo 95.1; la copertura principale riguarda le imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti, mentre l'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa.

Variabili obbligatorie: contenuto dell'indagine

L'allegato individua un insieme molto ampio di variabili obbligatorie. In primo luogo, richiede dati di base sull'impresa, quali attività economica principale, numero medio di addetti, fatturato e numero o quota di addetti con accesso a internet per motivi professionali. Per le imprese che dispongono di tale accesso, vengono poi rilevati aspetti relativi all'infrastruttura e alla presenza digitale, tra cui connessione fissa, sito web, app mobile, uso di social network, microblog/blog e siti o app per la condivisione di contenuti multimediali.

Sono inoltre oggetto di rilevazione le modalità di vendita digitale e l'uso di soluzioni gestionali: vendite via web tramite siti o app dell'impresa o piattaforme di e-commerce multi-impresa, vendite EDI, uso di software ERP, CRM e BI, condivisione elettronica di dati con fornitori o clienti, analisi dei dati, acquisto di servizi cloud e uso di tecnologie di intelligenza artificiale in diverse forme (analisi di testo, riconoscimento vocale, generazione di linguaggio, riconoscimento di immagini, machine learning, automazione dei flussi di lavoro e sistemi autonomi). Infine, sono richiesti dati sulle fatture inviate in formato elettronico standard, in formato elettronico non trattabile automaticamente o su carta.

Variabili obbligatorie: approfondimenti su connettività, siti web, vendite e dati

Per le imprese che utilizzano una connessione fissa a internet, è rilevata la velocità massima di download contrattualmente prevista, suddivisa in specifiche fasce. Per le imprese con sito web, l'allegato richiede informazioni sulle funzionalità disponibili: descrizioni e prezzi, ordinazione o prenotazione online, personalizzazione di prodotti o servizi, tracciamento degli ordini, contenuti personalizzati, chat per l'assistenza clienti, annunci di posti vacanti e disponibilità multilingue.

Per le imprese che effettuano vendite via web, sono richiesti il valore delle vendite o la quota sul fatturato e la ripartizione per tipologia di clientela, distinguendo tra B2C, B2B e B2G. Per le imprese che vendono sia tramite siti o app propri sia tramite piattaforme di e-commerce multi-impresa, devono essere rilevate le percentuali di valore generate da ciascun canale. Per le vendite EDI è invece richiesto il valore o la percentuale sul fatturato.

Quanto all'analisi dei dati, il regolamento richiede di distinguere diverse fonti informative: dati sulle operazioni, sui clienti, sui social media, sul web, sulla localizzazione, su sensori o dispositivi intelligenti, sui dati aperti delle autorità amministrative e sui dati satellitari.

Cloud computing e intelligenza artificiale

Le variabili sui servizi cloud distinguono varie tipologie di servizi acquistati via internet: e-mail, software per ufficio, applicazioni finanziarie o contabili, ERP, CRM, sicurezza, hosting e archiviazione di database o file, potenza di calcolo e piattaforme per sviluppo, test o distribuzione di applicazioni.

Per le tecnologie di intelligenza artificiale, oltre alla tipologia di tecnologia usata, è richiesto di indicare lo scopo di utilizzo: commercializzazione e vendite, produzione o erogazione di servizi, organizzazione e processi amministrativi, logistica, sicurezza TIC, contabilità e finanza, ricerca e sviluppo o innovazione. L'allegato precisa anche, tramite variabili facoltative, il modo di acquisto delle soluzioni di IA, le ragioni del mancato utilizzo e la valutazione preliminare di un eventuale impiego.

Variabili facoltative

Tra le variabili facoltative figurano: spese per pubblicità online; vendita e acquisto di dati o accessi ai dati; impiego dei social media per marketing, assistenza clienti, innovazione, collaborazione con partner, assunzione e scambio di conoscenze interne; forme di pubblicità mirata online basate su ricerca, cronologia o geolocalizzazione; modalità di sviluppo o acquisizione delle soluzioni di IA; valutazione dell'uso dell'IA da parte delle imprese che non la utilizzano; e le cause del mancato utilizzo, incluse ragioni economiche, competenze insufficienti, incompatibilità tecnica, problemi di dati, timori su privacy e protezione dei dati, incertezza giuridica, motivi etici o scarsa utilità percepita.

Unità di misura, classificazioni e disaggregazioni

Le unità di misura sono in linea generale dati assoluti, con eccezioni per alcune caratteristiche espresse in valuta nazionale o in percentuale del fatturato. Le disaggregazioni richieste riguardano sia gli aggregati nazionali sia il contributo ai soli totali europei, con elencazione di sezioni, divisioni e gruppi NACE specifici. Sono inoltre previste classi dimensionali per numero di addetti: 10+, 10-49, 50-249 e 250+, mentre le classi 0-9, 0-1 e 2-9 sono facoltative.

Trasmissione, metadati e qualità

Il termine per la trasmissione dei dati è fissato al 5 ottobre 2023. Le relazioni annuali sui metadati e sulla qualità devono essere trasmesse a Eurostat rispettivamente entro il 31 maggio 2023 e il 5 novembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Disposizioni principali

Trasmissione dei dati per il 2023

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l'anno di riferimento 2023 conformemente all'allegato del regolamento.

Scadenze per metadati e qualità

La relazione annuale sui metadati per il 2023 deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2023; la relazione annuale sulla qualità per il 2023 deve essere trasmessa entro il 5 novembre 2023.

Specifiche tecniche e variabili obbligatorie

L'allegato elenca le variabili obbligatorie da rilevare: dati generali sull'impresa, accesso a internet per motivi professionali, uso di connessioni fisse, sito web, applicazioni mobili, social network, vendite via web ed EDI, uso di ERP/CRM/BI, condivisione elettronica dei dati nella catena di approvvigionamento, analisi dei dati, cloud computing, tecnologie di intelligenza artificiale, fatture elettroniche e relative modalità di invio.

Variabili facoltative

L'allegato prevede variabili facoltative su spese per pubblicità online, vendita e acquisto di dati, uso dei social media per finalità di marketing, customer care, innovazione e reclutamento, pubblicità mirata online, modalità di acquisizione delle tecnologie di intelligenza artificiale, ragioni del mancato uso dell'IA e quota di fatture elettroniche sul totale.

Popolazione statistica e copertura settoriale

La copertura riguarda le imprese delle sezioni NACE da C a J e da L a N e il gruppo 95.1; la soglia principale è quella delle imprese con almeno 10 addetti dipendenti e indipendenti, con facoltà per gli Stati membri di includere imprese più piccole.

Disaggregazioni richieste

Sono richieste disaggregazioni per attività economica e per classi dimensionali. Per gli aggregati nazionali e per il contributo ai soli totali europei sono elencate specifiche sezioni, divisioni e gruppi NACE, nonché classi dimensionali 10+, 10-49, 50-249 e 250+, con classi facoltative inferiori.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeaimpresacommercio elettronicotecnologie dell'informazione e della comunicazione

Testo integrale

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