Regolamento (UE) 2022/1389
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1389 della Commissione del 2 agosto 2022 che modifica e rettifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che contiene l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca. La revisione recepisce l’approvazione di nuovi piani di sorveglianza dei residui per alcuni paesi, limita o restringe talune autorizzazioni per altri e rettifica un errore relativo agli Emirati arabi uniti. L’intervento è adottato con urgenza per ridurre le perturbazioni degli scambi e garantire certezza del diritto e coerenza con la decisione 2011/163/UE.
Modifica e rettifica dell’elenco dei paesi terzi o regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di determinati prodotti della pesca, inclusi i prodotti dell’acquacoltura, provenienti da paesi terzi o loro regioni elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti che gestiscono l’importazione di tali prodotti, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Le modifiche riguardano in particolare Bangladesh, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Indonesia, India, Iran, Corea del Sud, Sri Lanka, Marocco, Myanmar/Birmania, Messico, Malaysia, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Thailandia, Taiwan, Uganda, Vietnam ed Emirati arabi uniti, con alcune limitazioni settoriali (ad esempio solo catture allo stato selvatico o solo specifiche merci di acquacoltura).
Modifica e rettifica dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405
Il regolamento interviene sull’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca. L’obiettivo è adeguare l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 agli esiti delle più recenti decisioni sui piani di sorveglianza dei residui, correggendo inoltre un errore relativo agli Emirati arabi uniti.
Contesto normativo
L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e delle norme che disciplinano l’ingresso nell’Unione di animali e merci destinati al consumo umano. In particolare, il regolamento richiama il regolamento delegato (UE) 2019/625 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che stabiliscono le condizioni e gli elenchi dei paesi terzi autorizzati. I considerando chiariscono che l’aggiornamento serve a garantire coerenza con la decisione 2011/163/UE e con le decisioni di esecuzione più recenti in materia di sorveglianza dei residui.
Aggiornamento dell’elenco dei paesi autorizzati
L’allegato IX viene modificato per confermare o aggiornare l’idoneità di numerosi paesi terzi all’esportazione verso l’Unione di prodotti della pesca. Per Bangladesh, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Indonesia, India, Corea del Sud, Sri Lanka, Myanmar/Birmania, Messico, Malaysia, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Thailandia, Taiwan e Vietnam le voci sono sostituite con la formula che consente l’esportazione di tutti i prodotti della pesca, ossia pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei.
Limitazioni specifiche per alcuni paesi
Per taluni paesi l’autorizzazione è circoscritta a categorie più ristrette di prodotti:
- Iran: l’approvazione riguarda l’acquacoltura limitatamente a uova di pesce, caviale e crostacei.
- Marocco: l’approvazione riguarda l’acquacoltura limitatamente ai soli pesci.
- Uganda: l’ingresso è consentito solo per catture allo stato selvatico, con esclusione dei prodotti di acquacoltura.
- Emirati arabi uniti: la rettifica conferma che l’autorizzazione riguarda soltanto le catture allo stato selvatico.
Ragioni delle modifiche
Le modifiche riflettono l’approvazione di nuovi piani di sorveglianza dei residui per diversi paesi terzi, l’approvazione parziale per Marocco e Iran, la revoca dell’approvazione per l’Uganda in relazione ai prodotti di acquacoltura e la correzione di un errore materiale relativo agli Emirati arabi uniti. I considerando sottolineano anche che i paesi interessati sono stati informati delle rispettive modifiche.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Data l’esigenza di limitare le perturbazioni degli scambi e di garantire certezza del diritto, la Commissione ne ha previsto l’immediata applicabilità, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) 2021/405
L’allegato IX è modificato per aggiornare l’elenco dei paesi terzi o loro regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca. Per Bangladesh, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Indonesia, India, Corea del Sud, Sri Lanka, Myanmar/Birmania, Messico, Malaysia, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Thailandia, Taiwan, Vietnam le voci sono sostituite confermando l’autorizzazione per tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).
Inserimento di limitazioni per Iran, Marocco e Uganda
Per l’Iran l’autorizzazione è limitata all’acquacoltura per sole uova di pesce, caviale e crostacei. Per il Marocco l’autorizzazione riguarda l’acquacoltura limitatamente ai soli pesci. Per l’Uganda l’ingresso è consentito solo per catture allo stato selvatico, essendo soppressa l’autorizzazione per i prodotti di acquacoltura.
Rettifica della voce relativa agli Emirati arabi uniti
La voce relativa agli Emirati arabi uniti è rettificata in modo da limitare l’autorizzazione alle sole catture allo stato selvatico, correggendo l’inclusione erronea dei prodotti di acquacoltura.
Collegamento con i piani di sorveglianza dei residui
Le modifiche discendono dall’approvazione o revoca di piani di sorveglianza dei residui ai fini della decisione 2011/163/UE e del quadro del regolamento (UE) 2017/625. I considerando spiegano che l’aggiornamento dell’allegato IX è necessario per allineare l’elenco all’esito delle decisioni di esecuzione pertinenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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