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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1345

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione del 1o agosto 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 integra la normativa UE in materia di sanità animale precisando quali informazioni aggiuntive devono essere fornite per la registrazione e il riconoscimento di determinati stabilimenti. Stabilisce inoltre i criteri per individuare gli stabilimenti che possono essere esonerati dalla registrazione perché considerati a rischio irrilevante. Le disposizioni mirano a colmare le lacune informative rispetto ai registri previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/2035 e a uniformare l’applicazione delle deroghe nazionali.

Regole di esecuzione per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale, inclusi i casi di esenzione dall’obbligo di registrazione per stabilimenti a rischio irrilevante.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di stabilimenti di animali terrestri detenuti e di incubatoi, nonché agli stabilimenti che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale, nell’ambito della registrazione e del riconoscimento previsti dal regolamento (UE) 2016/429. Riguarda gli Stati membri, che devono applicare le norme sulle informazioni da fornire e possono esonerare dall’obbligo di registrazione taluni stabilimenti a rischio irrilevante ai sensi dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina altri tipi di stabilimenti diversi da quelli indicati né stabilisce esenzioni generalizzate oltre i criteri fissati nel regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345: registrazione e riconoscimento degli stabilimenti di animali terrestri e degli incubatoi

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2016/429, intervenendo sulle modalità operative di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e di quelli che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale. I considerando evidenziano l’esigenza di allineare le informazioni fornite dagli operatori ai dati che devono figurare nei registri tenuti dall’autorità competente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, nonché di individuare in modo uniforme gli stabilimenti a rischio irrilevante esonerabili dalla registrazione.

Ambito applicativo e coordinamento con la normativa quadro

Il regolamento si colloca nel sistema della normativa UE in materia di sanità animale e opera come atto di esecuzione del regolamento (UE) 2016/429. La disciplina riguarda gli operatori di stabilimenti di animali terrestri detenuti e di incubatoi, oltre agli stabilimenti coinvolti nel materiale germinale, con riferimento alle procedure di registrazione e di riconoscimento. Il regolamento non introduce un regime autonomo, ma integra gli articoli 84, 85, 86, 94, 95 e 96 del regolamento (UE) 2016/429, specificando i contenuti informativi richiesti e i criteri per eventuali esenzioni nazionali dalla registrazione.

Informazioni da fornire ai fini della registrazione

Ai sensi dell’articolo 2, gli operatori devono, prima di avviare l’attività, fornire all’autorità competente informazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429. In particolare, devono indicare:

  • l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento;
  • il periodo in cui gli animali terrestri detenuti o le uova da cova sono presenti nello stabilimento, se lo stabilimento non è occupato in permanenza, compresi i casi di occupazione stagionale o per eventi specifici.

La finalità è consentire all’autorità competente di disporre di dati più completi e coerenti con i registri previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Esenzione dalla registrazione per stabilimenti a rischio irrilevante

L’articolo 3 definisce i tipi di stabilimenti che gli Stati membri possono esonerare dalla registrazione, in applicazione dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429. L’esenzione è ammessa solo se lo stabilimento soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

  • non sono detenuti ungulati;
  • non sono detenuti cani, gatti o furetti a fini di riproduzione;
  • non vi sono movimenti di animali terrestri detenuti, materiale germinale o prodotti di origine animale da o verso un altro Stato membro o un paese terzo;
  • gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale presenti nello stabilimento non sono destinati a essere spostati fuori dallo stabilimento.

Il regolamento consente inoltre agli Stati membri di introdurre criteri aggiuntivi, in particolare:

  • limitazioni al numero di animali terrestri detenuti;
  • restrizioni sulla collocazione geografica dello stabilimento, specie rispetto alla vicinanza a stabilimenti già registrati o riconosciuti.

I considerando chiariscono la logica delle esclusioni: gli ungulati e gli animali detenuti a fini di riproduzione, specie cani, gatti e furetti, non sono considerati a rischio irrilevante; allo stesso modo, gli stabilimenti con movimenti rilevanti di animali o prodotti non possono beneficiare dell’esenzione.

Informazioni non dovute per gli stabilimenti esonerati

Per evitare oneri non proporzionati, l’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli operatori non debbano fornire, per gli animali terrestri detenuti rientranti nella deroga nazionale, l’informazione di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429. La disposizione coordina così l’esenzione dalla registrazione con la disciplina informativa, evitando duplicazioni per gli animali che ricadono nella deroga.

Informazioni da fornire ai fini del riconoscimento

L’articolo 4 stabilisce che, per la domanda di riconoscimento degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi, gli operatori devono integrare le informazioni già richieste dall’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 con:

  • l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dello stabilimento;
  • il periodo in cui animali o uova da cova sono detenuti nello stabilimento riconosciuto, se non è occupato in permanenza, inclusa l’occupazione stagionale o durante eventi specifici.

La scelta normativa risponde all’esigenza di garantire che i registri e le procedure di riconoscimento contengano dati localizzativi e temporali precisi.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento definisce: (i) le informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi; (ii) i tipi di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante e che possono essere esonerati dall’obbligo di registrazione dagli Stati membri; (iii) le informazioni aggiuntive da presentare nella domanda di riconoscimento degli stabilimenti. Il fondamento normativo è l’articolo 86, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

Informazioni integrative per la registrazione

Prima di iniziare l’attività, gli operatori devono fornire all’autorità competente, oltre alle informazioni già richieste dall’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, anche l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dello stabilimento, nonché il periodo di detenzione di animali terrestri o uova da cova se lo stabilimento non è occupato in permanenza, inclusa l’occupazione stagionale o per eventi specifici.

Esenzione dalla registrazione per stabilimenti a rischio irrilevante

Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione gli stabilimenti che detengono animali terrestri solo se sono rispettati tutti i criteri dell’articolo 3, paragrafo 1: assenza di ungulati; assenza di cani, gatti o furetti a fini di riproduzione; assenza di movimenti di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale da o verso altri Stati membri o paesi terzi; assenza di destinazione allo spostamento fuori dallo stabilimento di tali animali, materiale germinale o prodotti. Gli Stati membri possono inoltre prevedere criteri aggiuntivi su numero massimo di animali e ubicazione geografica, in particolare in relazione alla vicinanza di stabilimenti registrati o riconosciuti.

Esclusione dall’obbligo di fornire talune informazioni per gli stabilimenti esonerati

Per gli animali terrestri detenuti che rientrano in una deroga concessa dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 3, gli operatori non sono tenuti a fornire l’informazione di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429.

Informazioni aggiuntive per il riconoscimento

Nella domanda di riconoscimento, gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono indicare, oltre alle informazioni già previste dall’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, l’indirizzo e le coordinate geografiche dello stabilimento e il periodo di detenzione di animali o uova da cova se lo stabilimento non è occupato in permanenza, inclusa l’occupazione stagionale o durante eventi specifici.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleregistrazione degli stabilimentiriconoscimento degli stabilimentitracciabilità animalemateriale germinale

Testo integrale

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