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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1346

Regolamento (UE) 2022/1346 della Commissione del 1o agosto 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per quattro sostanze antiparassitarie, sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e delle consultazioni dei laboratori di riferimento dell’UE. In molti casi gli LMR vengono fissati all’allegato II; per alcune combinazioni prodotto/sostanza vengono confermati livelli specifici o limiti di determinazione analitica. Il testo introduce anche disposizioni transitorie e rinvia il riesame di alcune voci entro due anni dalla pubblicazione, con ulteriori scadenze specifiche per dati e standard di riferimento.

Modifica i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato nel regolamento (CE) n. 396/2005, spostando le relative tabelle dagli allegati III all’allegato II e aggiornando i valori per alcuni prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, in relazione ai residui delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato. Riguarda gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, gli Stati membri per i controlli ufficiali, i paesi terzi e gli importatori, nonché la commercializzazione nell’Unione di prodotti fabbricati o importati prima della data di applicazione. Sono previste esclusioni/particolarità per i prodotti di origine animale, per alcuni casi in cui mancano dati o standard di riferimento, e per i prodotti fabbricati o importati prima del 22 febbraio 2023, cui continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento.

Regolamento (UE) 2022/1346 della Commissione: modifica degli LMR per 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori applicabili a quattro sostanze attive sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e delle consultazioni tecniche con i laboratori di riferimento dell’Unione. La Commissione sottolinea, nei considerando, che le modifiche non comportano rischi per i consumatori e che tengono conto dei fattori rilevanti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento quadro.

Ambito e ratio dell’intervento

L’atto riguarda i residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La revisione copre i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e si fonda sui riesami effettuati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, per le quattro sostanze considerate. Il regolamento è stato inoltre notificato nell’ambito dell’OMC e tiene conto delle osservazioni dei partner commerciali.

1,4-dimetilnaftalene

Per l’1,4-dimetilnaftalene la Commissione recepisce l’indicazione dell’EFSA secondo cui la sostanza può essere naturalmente presente in alcuni composti vegetali. Per i prodotti vegetali, eccetto le patate, gli LMR sono fissati sulla base dei dati di monitoraggio disponibili; per le patate è previsto un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg, in attesa di ulteriori dati di monitoraggio. Per i prodotti di origine animale gli LMR sono fissati ai livelli indicati dall’Autorità. L’allegato segnala anche una definizione del residuo diversa per il gruppo 1000000 eccetto il codice 1040000: somma di 1,4-dimetilnaftalene e del metabolita M23, libero e coniugato, espressa come 1,4-dimetilnaftalene. È previsto un riesame entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni disponibili; per talune informazioni sui metodi di analisi e sui prodotti trasformati la Commissione indica una finestra fino al 2 agosto 2024.

8-idrossichinolina

Per l’8-idrossichinolina l’EFSA ha rilevato che, per carenza di dati, la valutazione dei rischi è solo indicativa e ha suggerito di fissare o mantenere tutti gli LMR al limite di determinazione. La Commissione, ritenendo assente un rischio per i consumatori, colloca i relativi valori nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

Pinoxaden

Per il pinoxaden l’Autorità ha raccomandato la modifica della definizione del residuo e una riduzione degli LMR per orzo, segale e frumento. Il regolamento accoglie tali aggiornamenti e prevede un riesame degli LMR per i prodotti di origine animale entro due anni. Nell’allegato è riportata la definizione del residuo come somma di M4 e M6, libero e coniugato, espressa come pinoxaden, per il gruppo 1000000 eccetto il codice 1040000. Sono richiamate anche criticità sui metodi di conferma e sulla disponibilità dello standard di riferimento del metabolita M5 (M4 coniugato): la Commissione terrà conto della sua eventuale disponibilità entro il 2 agosto 2023; in mancanza, della sua indisponibilità.

Valifenalato

Per il valifenalato l’EFSA ha proposto una diversa definizione del residuo per i prodotti di origine animale e modifiche differenziate dei limiti per vari prodotti: riduzione per cipolle, scalogni e melanzane; aumento o mantenimento per altri prodotti; riesame specifico per i pomodori entro due anni. La definizione del residuo per il gruppo 1000000 eccetto il miele include valifenalato e acido valifenalato (IR5839). Anche qui la Commissione segnala l’assenza sul mercato dello standard di riferimento dell’acido valifenalato e la mancanza di alcune informazioni sulle sperimentazioni sui residui, rinviando il relativo riesame al 2 agosto 2024 per i dati mancanti e al 2 agosto 2023 per la disponibilità dello standard.

Logica generale dei nuovi limiti

Per i prodotti sui quali l’uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e in assenza di tolleranze all’importazione o di LMR CXL, il regolamento richiama l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, con fissazione del limite al limite di determinazione specifico o all’LMR di base. L’allegato dettaglia numerosi valori per frutta, ortaggi, cereali, tè, caffè, spezie, prodotti di origine animale e altri prodotti, con valori in mg/kg e con diverse annotazioni tecniche.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Per evitare perturbazioni del mercato, l’articolo 2 stabilisce che la disciplina previgente continui ad applicarsi ai prodotti fabbricati o importati nell’Unione prima del 22 febbraio 2023. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 22 febbraio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. In sostanza, le colonne relative a 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato sono aggiunte all’allegato II e soppresse dall’allegato III, parte A.

Base scientifica e motivazione delle modifiche

I considerando richiamano i pareri motivati dell’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché i fattori dell’articolo 14, paragrafo 2. La Commissione precisa che, non emergendo rischi per i consumatori, gli LMR vengono fissati o mantenuti ai livelli indicati dall’Autorità o al limite di determinazione, secondo il caso.

1,4-dimetilnaftalene

Per l’1,4-dimetilnaftalene gli LMR sono fissati nell’allegato II. Per i prodotti vegetali, salvo le patate, gli LMR sono basati sui dati di monitoraggio disponibili; per le patate è fissato un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg; per i prodotti di origine animale gli LMR sono fissati ai livelli indicati dall’EFSA. La definizione del residuo è diversa per i prodotti di origine animale e il riesame è previsto entro due anni dalla pubblicazione.

8-idrossichinolina

Per l’8-idrossichinolina tutti gli LMR sono fissati nell’allegato II. L’EFSA ha rilevato una valutazione dei rischi solo indicativa per carenza di dati; la Commissione ha comunque ritenuto non sussistenti rischi per i consumatori e ha mantenuto/fissato i limiti al livello del limite di determinazione analitica.

Pinoxaden

Per il pinoxaden l’EFSA ha proposto di modificare la definizione del residuo e di ridurre gli LMR per orzo, segale e frumento. Gli LMR per i prodotti di origine animale sono soggetti a riesame entro due anni. L’allegato riporta anche una diversa definizione del residuo per il gruppo 1000000, basata sulla somma di M4 e M6 (libero e coniugato), espressa come pinoxaden, e segnala criticità sui metodi di conferma e sullo standard di riferimento del metabolita M5, con scadenze al 2 agosto 2023 e al 2 agosto 2024.

Valifenalato

Per il valifenalato l’EFSA ha proposto una diversa definizione del residuo per i prodotti di origine animale e riduzioni per cipolle, scalogni, melanzane; per altri prodotti sono previsti aumenti o mantenimento degli LMR. Per i pomodori l’LMR è oggetto di riesame entro due anni. L’allegato indica inoltre che, per il gruppo 1000000 eccetto il miele, la definizione del residuo comprende valifenalato e acido valifenalato (IR5839), con riesame delle informazioni mancanti entro il 2 agosto 2024 e verifica della disponibilità dello standard di riferimento entro il 2 agosto 2023.

Valori specifici e limiti di determinazione

Per i prodotti per i quali l’uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione specifico o all’LMR di base, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. L’allegato riporta numerosi valori per categorie di prodotti vegetali e animali, inclusi limiti differenziati per alcuni cereali, ortaggi e prodotti di origine animale.

Disposizioni transitorie

L’articolo 2 prevede che la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 antecedente alle modifiche continui ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 22 febbraio 2023, per garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo e un elevato livello di protezione dei consumatori.

Entrata in vigore e data di applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 22 febbraio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacontrolli ufficialicommercio di prodotti alimentari

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