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Sentenza

Sentenza n. 12620/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento privo di numero di protocollo del 18 dicembre 2023, firmato dal sostituto Capo Cancelleria Consolare, Valerio Piras, con il quale l'Ambasciata D'Italia a L'Avana, ha respinto l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il visto di ingresso in Italia per motivi di studio; nonché, di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202401714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio relativo all'anno accademico 2023/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione estera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego, adottato dall'Ambasciata d'Italia all'Avana, del visto di ingresso in Italia per motivi di studio, fondato sul difetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.I. 850/2011. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1140/2024, rimasta inappellata. Nel corso del giudizio si è concluso l'anno accademico 2023/2024 cui era riferita l'immatricolazione; la ricorrente non ha inoltre manifestato un interesse al risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché l'anno accademico cui era preordinato il visto si era concluso, l'eventuale annullamento del diniego non avrebbe più prodotto alcuna utilità concreta per la ricorrente. Non sussisteva neppure un interesse risarcitorio idoneo a consentire l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudice ha rilevato che l'interesse ad agire deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia fino al passaggio in decisione e che la sua persistenza deve essere verificata d'ufficio. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 D.I. 850/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa dei requisiti il cui difetto aveva fondato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori

    Quando l'annullamento non è più utile, l'accertamento dell'illegittimità può essere pronunciato solo se permane un interesse ai fini risarcitori; in assenza di tale interesse, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio della causa in decisione; il giudice deve verificarne d'ufficio la persistenza in ciascuna fase rilevante.
  • Quando il provvedimento impugnato non può più essere utilmente annullato per il sopravvenire di fatti che rendono irrealizzabile l'utilità perseguita, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che il ricorrente manifesti un interesse risarcitorio all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
  • La conclusione dell'anno accademico cui era riferito un visto di ingresso per motivi di studio elimina l'utilità concreta dell'annullamento del diniego, se il ricorrente non dimostra un interesse attuale diverso, incluso quello risarcitorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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