Cassazione Civile, Ordinanza n. 01621/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, collocato anticipatamente in quiescenza nell'ambito di una procedura di incentivo all'esodo, aveva chiesto il rimborso di una parte dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 2003-2005, sostenendo che non aveva potuto beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 917/1986, poi ritenuto incompatibile con il diritto UE dalla Corte di Giustizia. L'amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto, impugnato con successo dinanzi ai giudici tributari di merito. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, censurando la decisione d'appello nella parte in cui aveva fatto decorrere il termine di decadenza per il rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia, e non dalla data del versamento; sosteneva che tale impostazione comprometterebbe la certezza dei rapporti tributari e richiamava precedenti di legittimità e delle Sezioni Unite in tema di stabilità dei rapporti e irrilevanza della sopravvenuta declaratoria di incompatibilità con il diritto UE.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in materia di rimborso delle imposte sui redditi, quando l'imposta venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, il termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento o della ritenuta, e non dalla data della sentenza della Corte di Giustizia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare la domanda di rimborso per tutti gli anni indicati, applicando il principio di diritto richiamato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
termine di decadenza di quarantotto mesi
il termine per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla pronuncia della Corte di Giustizia che dichiari incompatibile la norma impositiva con il diritto UE
art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale sostanzialmente connessa alla disciplina del ricorso in materia tributaria, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina decadenziale del rimborso
art. 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma agevolativa richiamata dal contribuente per sostenere il diritto alla riduzione dell'imposta, poi ritenuta incompatibile con il diritto comunitario
art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
la decadenza dal diritto al rimborso non è posticipata dalla sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia; rileva il momento del pagamento dell'imposta
Cass. Sez. U, n. 13676/2014
richiamata per escludere che la declaratoria di incompatibilità con il diritto UE consenta di attribuire effetti a una precedente inerzia del contribuente oltre il termine di legge
Cass. n. 22345/2018
conferma del principio per cui la decadenza decorre dal versamento o dalla ritenuta, per esigenze di certezza dei rapporti tributari
Cass. n. 15645/2022
richiamo conformativo al medesimo orientamento
Cass. n. 6855/2020
richiamo conformativo al medesimo orientamento
Cass. n. 26123/2005
richiamata dall'Agenzia per sostenere che l'inesistenza del debito tributario sopravvenuta non incide sulla decadenza già maturata
Cass. n. 2786/1989
richiamata dall'Agenzia per affermare che la perenzione del termine di decadenza comporta l'esaurimento del rapporto
Massime di principio
- In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la decadenza prevista dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 decorre dal pagamento del tributo o dalla ritenuta, anche se solo in un momento successivo la disciplina applicata venga dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
- La sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia che accerti il contrasto della norma interna con il diritto UE non sposta il dies a quo del termine decadenziale per il rimborso, perché il rapporto tributario deve restare certo e stabilizzato entro i termini fissati dalla legge.
- I principi elaborati in tema di overruling non sono invocabili per differire la decorrenza del termine di decadenza in materia tributaria, poiché qui non vengono in rilievo regole processuali ma un termine sostanziale volto a garantire certezza nei rapporti fiscali.
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