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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3413/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato continuato di furto aggravato (numerosi biglietti gratta e vinci). Il ricorso in cassazione articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e utilizzo di dichiarazioni rese in sede di esame dalle persone offese in violazione dell'art. 192 c.p.p., con contestata illogicita' e inverosimiglianza del convincimento; 2) mancanza di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante contestata; 3) travisamento della prova, carenza e manifesta illogicita' della motivazione rispetto alle deposizioni dei testi e alle dichiarazioni della difesa, nonche' interpretazione errata di singoli episodi (es. tentato furto del 23/09/2012); 4) violazione di norme penali (artt. 62-bis, 132 e 133 c.p.) per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sede di discussione era stata richiamata genericamente anche la prescrizione del reato (non dedotta compiutamente in motivi di ricorso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per generica carenza di specificità dei motivi e perche' essi miravano in sostanza a un diverso apprezzamento di fatto senza dimostrare un effettivo travisamento della prova. Non e' stata rilevata d'ufficio la prescrizione, non essendo stata opportunamente dedotta nel ricorso. La ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 e alla rifusione, in favore della parte civile NICOLA LORUSSO, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiama i limiti dell'impugnazione in cassazione: i motivi devono essere specifici e dimostrare vizio di legge o carenza/mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi troppo generici e meramente contestuali a un diverso apprezzamento dei fatti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina il dovere dei giudici di motivare la valutazione delle dichiarazioni delle parti e dei testi; la ricorrente censurava uso delle dichiarazioni d'esame, ma la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; dedotta per ottenere riduzione della pena, ma la Corte ha ritenuto la relativa censura apodittica e non adeguatamente motivata

  • art. 132 cod. pen.

    Regola il cumulo e la determinazione della pena; invocata unitamente all'art. 133 per la quantificazione, ma non sorretta da argomentazioni specifiche

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di individualizzazione della pena e concessione attenuanti; la Corte non ha ritenuto provata la sussistenza di elementi tali da imporsi nel senso richiesto dalla ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in caso di ricorso infondato o colposo, il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e puntuali: non è sufficiente richiedere un diverso apprezzamento dei fatti; bisogna indicare in che modo la valutazione probatoria sia illogica, contraddittoria o travisata.
  • Le censure sulla motivazione vanno fondate su rilievi concreti rispetto alle prove e alle regole di valutazione (art. 192 c.p.p.); l'uso generico di termini quali 'inverosimile' o 'illogico' senza riferimenti precisi è inammissibile.
  • Le questioni di diritto processuale (es. prescrizione) devono essere dedotte nel ricorso e motivate: prospettazioni tardive in udienza possono non essere esaminate d'ufficio.
  • Le richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti o di errata applicazione delle norme penali richiedono una motivazione puntuale sul nesso tra fatti accertati e postulata applicazione normativa; affermazioni apodittiche non bastano.
  • Un ricorso manifestamente infondato o carente può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazione per evitare sanzioni.

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