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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24173/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per i reati fallimentari ex artt. 216 e 223 l. fall., e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per reati fallimentari. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità per il capo 1), punto b), ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto una censura di merito, sostanzialmente ripetitiva delle doglianze già prospettate in appello e già disattese. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai capi 2) e 3), ma anche questo è stato qualificato come mera riproposizione di questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha reputato non consentito in cassazione e, comunque, manifestamente infondato perché la motivazione di merito sul diniego non presentava evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a prendere atto della condanna per reati fallimentari.

  • art. 223 l. fall.

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità sulle censure relative alla responsabilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente con riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimamente motivato se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una mera rilettura del merito e nella riproposizione pedissequa delle doglianze già disattese dal giudice d'appello.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione impugnata e non svolga una critica argomentata della sentenza, limitandosi a censure apparenti o generiche.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è logicamente e giuridicamente corretto quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessaria la confutazione espressa di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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