Cassazione Civile, Ordinanza n. 21800/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego di rimborso di parte delle ritenute operate sull'indennità di fine rapporto percepita da un ex dipendente di un ente pubblico regionale al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il contribuente sosteneva che, per la quota di maturazione dell'indennità riferita al periodo sino al 31 dicembre 1986, l'imponibile dovesse essere abbattuto in ragione della contribuzione posta a suo carico, pari a un terzo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che l'IRPEF sul trattamento di fine rapporto dovesse essere calcolata al netto della quota di contribuzione a carico del dipendente per il periodo antecedente al 31 dicembre 1986. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 17 t.u.i.r., sostenendo che la norma andasse applicata in base alla situazione esistente al momento del collocamento a riposo, quando non vi era più alcuna contribuzione a carico del dipendente, e che pertanto spettasse solo la detrazione fissa di lire 600.000 per anno; a sostegno richiamava anche la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986, invocata per affermare che la riduzione della base imponibile andrebbe operata uniformemente in relazione alla cessazione del rapporto, senza ricostruzione analitica delle pregresse retribuzioni.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti del contribuente intimato. Dagli atti risultava che la notifica era stata eseguita verso un soggetto terzo ed estraneo al giudizio, una società diversa dal destinatario effettivo, presso un difensore non corrispondente a quello del contribuente nel giudizio di merito. In mancanza di valida notificazione alla controparte, non si era instaurato alcun rapporto processuale nel giudizio di legittimità, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, proprio perché il rapporto processuale non si era instaurato.
Norme richiamate
art. 17 t.u.i.r.
Norma invocata dall'Agenzia per sostenere il criterio di tassazione dell'indennità di fine rapporto; la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per inesistenza della notifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 4, comma ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70 conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamato quale intervento modificativo dell'art. 17 t.u.i.r. nel sostenere la tesi dell'Agenzia sulla base imponibile dell'indennità.
art. 8 d.lgs. n. 168 del 2001
Richiamato dall'Agenzia come testo vigente dell'art. 17 t.u.i.r. al tempo del pensionamento.
art. 13, comma 1
La Corte osserva che, trattandosi di parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e risultata soccombente, non si applica tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la notificazione del ricorso alla parte contro la quale è proposto costituisce presupposto indefettibile dell'instaurazione del rapporto processuale; se la notifica è effettuata verso un soggetto diverso e estraneo al giudizio, il ricorso è inammissibile per inesistenza della notificazione.
- L'inesistenza della notificazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione quando dagli atti emerga che il ricorso non è mai stato validamente portato a conoscenza del destinatario processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto originario di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Una censura di violazione di legge sostanziale non può essere esaminata nel merito se manca la valida notifica del ricorso alla controparte intimata.
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