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Sentenza

Sentenza n. 264/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, del 16 febbraio 2025, reso nel giudizio avente il n. -OMISSIS- R.G., non opposto e divenuto definitivo ed esecutivo in data 02 aprile 2025, nella parte in cui il Comune di -OMISSIS- è stato condannato al pagamento delle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in €.600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge; nonché, per la dichiarazione, di nullità degli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; nonché per la comminatoria a carico dell'Amministrazione inadempiente della penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni violazione e/o inosservanza successiva, con ulteriori interessi legali maturandi, nonché spese e competenze del presente giudizio.

Giustizia amministrativa202501035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale di un decreto ingiuntivo definitivo, limitatamente al pagamento delle spese e competenze legali

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Comune, con determinazione del 23 giugno 2025, aveva pagato soltanto la sorte capitale riconosciuta dal decreto ingiuntivo del 16 febbraio 2025, omettendo il pagamento delle spese di procedura, liquidate in € 145,50 per spese ed € 600,00 per competenze, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la dichiarazione di nullità degli eventuali atti elusivi o violativi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la comminatoria di una penalità di mora. Il ricorso è stato notificato al Comune l’11 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025. Dopo il rilievo d’ufficio della possibile tardività, il ricorrente ha depositato un’istanza non notificata di rinuncia agli atti, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito. Ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza il termine dimidiato di quindici giorni per il deposito del ricorso, risultante dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a. Poiché il ricorso era stato notificato l’11 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025, il termine perentorio era decorso. Il Collegio ha esaminato prioritariamente la questione di ricevibilità, nonostante la successiva istanza irrituale di rinuncia, richiamando il principio secondo cui le questioni pregiudiziali di rito devono essere esaminate prima della procedibilità e del merito. La rinuncia, non notificata, avrebbe comunque potuto determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non è stata esaminata in via prioritaria. Nessuna pronuncia sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo.

  • art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Ric comprende i giudizi di ottemperanza tra i giudizi soggetti alla disciplina speciale dei termini processuali.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi di ottemperanza, salvo i termini espressamente esclusi; il termine per il deposito del ricorso introduttivo è quindi pari a quindici giorni.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario

    Fissa il termine ordinario perentorio di trenta giorni per il deposito degli atti soggetti a preventiva notificazione; nel giudizio di ottemperanza tale termine è dimezzato a quindici giorni.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiama nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui il criterio di graduazione delle questioni processuali previsto dall’art. 276, comma 2, c.p.c.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Esprime il principio secondo cui il giudice decide gradatamente le questioni pregiudiziali di rito e solo successivamente le questioni di merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Individua l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, astrattamente applicabile in caso di rinuncia agli atti accompagnata dalla perdita di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Rileva per la disciplina della rinuncia al ricorso, che nel caso concreto è stata ritenuta irrituale perché non notificata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di comminare una penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa richiesta non è stata esaminata per l’irricevibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorso soggetto a preventiva notificazione deve essere depositato entro il termine perentorio dimidiato di quindici giorni decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
  • La tardività del deposito del ricorso per ottemperanza comporta l’irricevibilità del ricorso e impedisce l’esame delle domande di esecuzione del giudicato, nomina del commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.
  • Nel processo amministrativo le questioni pregiudiziali di rito, incluse ricevibilità e ammissibilità, devono essere esaminate prima delle questioni di procedibilità e di merito, anche quando successivamente il ricorrente abbia depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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