Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 429/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento D.AC.UR n. -OMISSIS- del 25.11.2025, notificato il 1.12.2025, emesso dal Questore della Provincia di Benevento ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1 ter, D.L. 20 febbraio 2017 n. 14.

Giustizia amministrativa202600352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento questorile adottato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-ter, d.l. 14/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento D.AC.UR del 25 novembre 2025, notificato il 1° dicembre 2025, emesso dal Questore di Benevento ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-ter, del d.l. 14/2017. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso; la contestazione cautelare investe comunque la valutazione amministrativa del rischio per la sicurezza pubblica e la ricostruzione della responsabilità del destinatario, il quale ha richiamato la remissione della querela.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto, in via prima facie, che la valutazione prognostica dell’amministrazione circa il pericolo per la sicurezza pubblica fosse fondata su elementi istruttori puntuali e non congetturali. In particolare, la ricostruzione della responsabilità del ricorrente risultava supportata anche dalle sommarie informazioni delle persone presenti, che avevano descritto una condotta caratterizzata da violenza di gruppo, lesiva dell’incolumità personale e consumata in un pubblico esercizio. La remissione della querela, pur rilevante sul piano penalistico, non è stata ritenuta incidente sulla legittimità del provvedimento amministrativo, avente finalità preventiva e fondato su un’autonoma valutazione dell’amministrazione. Tale valutazione è apparsa priva di manifesti profili di illogicità o irragionevolezza. Non è stata ravvisata, pertanto, la necessità di accordare la sospensione dell’efficacia dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 1-ter, d.l. 14/2017

    per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1 ter, D.L. 20 febbraio 2017 n. 14

    La disposizione costituisce la base normativa del potere questorile esercitato con finalità di prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la domanda cautelare e i relativi presupposti, verificati dal TAR con riguardo, in particolare, al fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    È richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il provvedimento questorile di prevenzione può ritenersi assistito da fumus quando la valutazione prognostica del rischio per la sicurezza pubblica sia fondata su elementi istruttori puntuali e non meramente congetturali.
  • Le sommarie informazioni rese dalle persone presenti ai fatti possono costituire elementi istruttori rilevanti per la valutazione amministrativa preventiva del rischio per la sicurezza pubblica, anche quando descrivano una condotta violenta realizzata in gruppo e in un pubblico esercizio.
  • La remissione della querela, pur producendo effetti sul piano penalistico, non incide di per sé sulla legittimità di un provvedimento amministrativo di prevenzione, fondato su un’autonoma valutazione dell’amministrazione e su finalità preventive.
  • Il sindacato cautelare sul provvedimento di prevenzione non conduce alla sospensione dell’atto quando la valutazione amministrativa risulti, in via prima facie, immune da manifesti profili di illogicità o irragionevolezza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.