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Circolare

Circolare n. 28 del 11/06/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime di affrancamento previsto dall’art. 15, commi 10, 11 e 12, del d.l. 185/2008 per i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni. Vengono definiti i soggetti ammessi, gli elementi affrancabili, le modalità di opzione e versamento, la decorrenza degli effetti fiscali, nonché i rapporti con il regime dell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR e con il bonus aggregazioni. La circolare precisa inoltre come gestire i disallineamenti pregressi e la riliquidazione dell’imposta nei casi di passaggio da un regime all’altro.

Affrancamento dei maggiori valori emersi in operazioni straordinarie

Affrancamento dei maggiori valori emersi in operazioni straordinarie

La circolare esamina il regime introdotto dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, relativo al riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni. Il documento mette a confronto tale disciplina con il regime già previsto dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, evidenziandone le differenze applicative e i rapporti di coordinamento.

Ambito soggettivo

L’opzione spetta alla società avente causa nell’operazione straordinaria: conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione. L’ambito soggettivo coincide con quello dell’articolo 176, comma 2-ter, e quindi comprende società di persone, società di capitali ed enti commerciali. La circolare precisa che non vi sono differenze di accesso al regime tra soggetti IAS/IFRS adopter e soggetti che non adottano tali principi.

Ambito oggettivo

Il regime si applica ai maggiori valori iscritti in bilancio in relazione a operazioni straordinarie perfezionate nei periodi d’imposta indicati dal comma 12. In particolare:

  • il comma 10 riguarda avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali;
  • il comma 11 riguarda attività diverse da quelle di cui all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, inclusi i crediti.

Per avviamento e marchi, la circolare ricomprende anche qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita. Per le “altre attività immateriali” viene valorizzato il dato letterale della norma, che consente di includere anche gli oneri pluriennali capitalizzati, purché esprimano maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’operazione. Per i soggetti IAS, sono ricomprese anche attività immateriali a vita utile definita, come liste clienti e talune spese promozionali, se iscrivibili in bilancio secondo IAS 38 e IFRS 3.

Base imponibile e modalità di determinazione

L’affrancamento riguarda la differenza tra il valore civile di bilancio e il valore fiscalmente riconosciuto in capo alla società dante causa, al netto degli ammortamenti già effettuati o dedotti. La base imponibile va determinata con riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d’imposta in cui è stata realizzata l’operazione straordinaria.

Se il maggior valore riguarda un bene o un’attività iscritta per la prima volta dalla società avente causa, la base imponibile coincide con l’intero valore netto di iscrizione in bilancio.

Modalità di affrancamento

L’affrancamento può essere totale o parziale. La circolare chiarisce che non esiste un obbligo di riallineare per categorie omogenee nel comma 10: ogni singolo bene o attività immateriale può essere affrancato distintamente, con indicazione separata in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la parte di disallineamento non affrancata non può essere recuperata in periodi d’imposta successivi tramite una nuova opzione sul medesimo regime; l’affrancamento parziale è quindi definitivo.

Per il comma 11, il rinvio alla disciplina delle “singole fattispecie” viene interpretato in chiave di categorie omogenee, dato che la norma riguarda anche elementi fungibili e non soltanto singoli beni autonomamente identificabili.

Decorrenza degli effetti fiscali: comma 10

La circolare distingue due piani:

  • il momento di rilevanza dei maggiori valori ai fini delle plus/minusvalenze da realizzo;
  • il momento di deducibilità fiscale degli ammortamenti.

Ai fini del realizzo, i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva sono riconosciuti fiscalmente dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene versata l’imposta, ma producono effetti effettivi solo a partire dal quarto periodo d’imposta successivo, in coerenza con il periodo di sorveglianza.

Per avviamento e marchi, l’ammortamento del maggior valore affrancato è deducibile in misura non superiore a un nono, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello del versamento. Se sul medesimo bene coesistono un valore fiscale “ereditato” e un maggior valore affrancato, essi devono essere tenuti distinti: il primo segue l’ammortamento ordinario dell’art. 103 TUIR, il secondo il regime per noni. La circolare propone un esempio numerico sul marchio d’impresa per illustrare la separazione tra i due valori fiscali.

Per le altre attività immateriali, la deduzione avviene nei limiti della quota imputata a conto economico. La circolare segnala che può verificarsi uno sfasamento tra ammortamento civilistico e fiscale, con necessità di recuperare in extracontabile la quota fiscalmente deducibile residua quando il processo civilistico si è già esaurito.

Regime del comma 11

Il comma 11 consente il riallineamento delle differenze di valore relative ad attività diverse da quelle dell’art. 176, comma 2-ter, come titoli, rimanenze e crediti. In tal caso, i maggiori valori sono tassati ad aliquota ordinaria ai fini IRES, IRPEF e IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo; pertanto, non possono essere utilizzati per compensare perdite fiscali pregresse.

Per i crediti, invece, l’imposta sostitutiva è del 20 per cento. La circolare ritiene che il periodo di sorveglianza non si applichi al comma 11, anche per la diversa struttura del meccanismo di tassazione. In relazione ai crediti, il riconoscimento fiscale opera non solo ai fini delle plus/minusvalenze da realizzo, ma anche delle eventuali rettifiche di valore.

Versamento e perfezionamento dell’opzione

L’imposta sostitutiva del comma 10 è pari al 16 per cento, mentre per i crediti del comma 11 è pari al 20 per cento. Il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio in cui è stata posta in essere l’operazione straordinaria. Il versamento perfeziona l’opzione.

È ammessa la compensazione con crediti d’imposta nei limiti ordinari e, in alternativa, il versamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria con maggiorazione dello 0,40 per cento. Per il comma 11, l’eventuale tassazione ad aliquota ordinaria va assolta separatamente dall’imponibile complessivo.

Si applicano inoltre le regole generali in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste per le imposte sui redditi.

Coordinamento con il bonus aggregazioni

La circolare rinvia ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 57/E del 25 settembre 2008 sul coordinamento con il cd. bonus aggregazioni. In sintesi, in relazione alla medesima operazione il contribuente può affrancare con imposta sostitutiva i residui maggiori valori non coperti dal bonus, cioè quelli eccedenti il limite di 5 milioni di euro.

Se l’opzione per l’imposta sostitutiva riguarda una successiva operazione straordinaria posta in essere dallo stesso soggetto che ha già fruito del bonus, l’affrancamento resta possibile. In tal caso, i maggiori valori già riconosciuti tramite bonus si considerano definitivi solo se è decorso il relativo periodo di sorveglianza quadriennale, oppure se il contribuente ha ottenuto la disapplicazione della clausola antielusiva mediante interpello.

Coordinamento con l’articolo 176, comma 2-ter, TUIR

Il regime di cui all’articolo 15 può coesistere con quello dell’articolo 176, comma 2-ter, ma con limiti precisi.

È possibile, nello stesso periodo d’imposta e per la medesima operazione straordinaria, applicare i due regimi con riferimento a due differenti attività. È inoltre possibile, per operazioni successive al 31 dicembre 2007, affrancare un medesimo bene dapprima con l’articolo 15, comma 10, e poi, nel periodo successivo, con l’articolo 176, comma 2-ter; in tal caso, per la determinazione dell’aliquota progressiva dell’art. 176 non si tiene conto dei valori già affrancati.

Per le operazioni già perfezionate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, è possibile affrancare la residua parte di maggior valore con il nuovo regime dell’articolo 15, comma 10, senza decadenza dal regime già applicato ex art. 176, comma 2-ter e senza riliquidazione dell’imposta. Non è invece consentito affrancare, nello stesso periodo d’imposta e nella stessa operazione, una quota del medesimo bene con un regime e la residua quota con l’altro.

Disallineamenti pregressi e riliquidazione

Il comma 12 estende l’applicazione del nuovo regime alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e a quelle effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La circolare chiarisce che chi aveva già applicato il regime dell’art. 1, comma 47, della legge n. 244/2007 può "passare" al nuovo regime, scomputando quanto già versato e pagando l’eventuale differenza entro il termine di saldo delle imposte del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Se il passaggio riguarda solo alcuni elementi già affrancati, occorre riliquidare il regime precedente per gli altri beni residui, tenendo conto dei valori già affrancati ai fini dello scaglione applicabile. La circolare propone un esempio numerico che mostra come ricalcolare l’imposta sostitutiva dovuta e rimodulare le rate già previste, evidenziando la quota residua da versare per effetto del nuovo inquadramento del disallineamento.

Punti principali

Ambito soggettivo

Possono optare per il regime la società conferitaria, l’incorporante o risultante dalla fusione e la beneficiaria della scissione. L’ambito soggettivo è lo stesso del regime dell’art. 176, comma 2-ter, TUIR e comprende società di persone, società di capitali ed enti commerciali, senza distinzione tra soggetti IAS/IFRS adopter e non adopter.

Ambito oggettivo e beni affrancabili

Sono affrancabili i maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate nei periodi indicati dalla norma. Il comma 10 riguarda avviamento, marchi e altre attività immateriali, incluse anche le spese pluriennali capitalizzate se esprimono maggiori valori iscritti. Il comma 11 riguarda attività diverse da quelle dell’art. 176, comma 2-ter, tra cui crediti, rimanenze e titoli.

Modalità di affrancamento e opzione parziale

L’affrancamento può essere totale o parziale; ogni singolo bene o attività immateriale può essere affrancato autonomamente e il disallineamento deve essere indicato in dichiarazione. L’opzione è definitiva: la parte di disallineamento non affrancata non può essere recuperata in periodi successivi con la stessa disciplina. Per il comma 11 l’opzione può riguardare anche singole fattispecie o categorie omogenee.

Decorrenza degli effetti fiscali

Per il comma 10 i maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente dall’inizio del periodo d’imposta in cui è versata l’imposta sostitutiva, ma rilevano ai fini del realizzo solo dopo il quarto periodo d’imposta successivo (periodo di sorveglianza). Per avviamento e marchi, la deduzione è ammessa in noni dal periodo d’imposta successivo al versamento; per le altre attività immateriali la deduzione è consentita nei limiti della quota imputata a conto economico.

Comma 11: tassazione ordinaria e crediti

Le attività del comma 11 sono assoggettate a tassazione ordinaria, separatamente dall’imponibile complessivo; per i crediti l’imposta sostitutiva è del 20 per cento. La circolare esclude l’applicazione del periodo di sorveglianza al comma 11. Per i crediti il riconoscimento fiscale opera anche ai fini delle rettifiche di valore.

Versamento dell’imposta e perfezionamento

L’imposta sostitutiva del comma 10 è del 16 per cento, elevata al 20 per cento per i crediti, e va versata in un’unica soluzione entro il termine di saldo delle imposte relative all’esercizio in cui è posta in essere l’operazione. Il versamento perfeziona l’opzione; è ammessa la compensazione nei limiti ordinari e il differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per cento. Anche per il comma 11 il versamento avviene in un’unica soluzione.

Coordinamento con bonus aggregazioni e art. 176, comma 2-ter

La circolare richiama il coordinamento con il bonus aggregazioni, precisando che i valori già riconosciuti gratuitamente entro il limite di 5 milioni restano definitivi se è decorso il periodo di sorveglianza o se è stata ottenuta la disapplicazione della clausola antielusiva. Con l’art. 176, comma 2-ter, è possibile affrancare differenti attività nella stessa operazione o, in tempi diversi, il medesimo bene con i due regimi, ma non è consentito affrancare contestualmente quote dello stesso bene con entrambi i regimi nello stesso periodo e nella stessa operazione.

Disallineamenti pregressi e riliquidazione

Per i soggetti che avevano già applicato il regime dell’art. 1, comma 47, della legge 244/2007, è possibile passare ai nuovi regimi di cui ai commi 10 e 11, scomputando quanto già versato e pagando l’eventuale residuo entro il termine di saldo delle imposte del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il contribuente cambia regime solo per alcuni elementi, deve riliquidare l’imposta residua sugli altri beni, tenendo conto dei valori già affrancati ai fini della corretta progressività degli scaglioni.

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