Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 31 del 2/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi in seguito al sisma Abruzzo, con riferimento ai soggetti che al 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale o sede operativa in comuni della provincia dell’Aquila diversi da quelli del cratere. Sono indicati i termini di cessazione della sospensione, le scadenze per adempimenti e versamenti, le regole per le ritenute sospese, nonché le modalità speciali di presentazione del modello 730 tramite CAF o professionisti abilitati. La circolare disciplina anche gli obblighi degli intermediari e dei sostituti d’imposta, precisando la trasmissione dei modelli 730-4, l’avvio dei conguagli da settembre 2009 e l’assenza di sanzioni e interessi per chi rispetta i termini.

Ripresa di adempimenti, versamenti e assistenza fiscale per i contribuenti della provincia dell’Aquila esclusi dal cratere sismico

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780/2009 – ripresa degli adempimenti, dei versamenti e assistenza fiscale

La circolare disciplina la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi a seguito del sisma dell’Abruzzo per i contribuenti della provincia dell’Aquila non rientranti nel cratere sismico. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per la presentazione del modello 730, per gli intermediari e per i sostituti d’imposta.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare richiama il decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, che ha previsto ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle misure emergenziali, con concerto del Ministro dell’economia e delle finanze per gli aspetti fiscali e finanziari. Le misure si applicano esclusivamente ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e identificati in base ai rilievi macrosismici.

Per i soggetti che al 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune della provincia dell’Aquila diverso da quelli compresi nel cratere, l’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 ha stabilito la cessazione della sospensione al 30 giugno 2009 e ha definito le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti.

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti

Per i contribuenti, anche in qualità di sostituti d’imposta, che rientrano nel perimetro sopra indicato, la sospensione degli adempimenti disposta dal decreto ministeriale 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009. Gli adempimenti il cui termine cadeva nel periodo sospeso devono essere effettuati entro il 30 settembre 2009.

I versamenti devono essere eseguiti entro il 16 luglio 2009. La circolare precisa inoltre che i contribuenti che avevano chiesto al sostituto d’imposta la sospensione delle ritenute, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 aprile 2009, versano gli importi non subiti in 5 rate di pari importo a partire dal 16 luglio 2009.

Le ritenute sono recuperate dal sostituto d’imposta in 5 rate di pari importo sulle retribuzioni corrisposte da luglio 2009 e versate secondo le ordinarie modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro e il recupero non è possibile, egli deve provvedere autonomamente al versamento nei termini indicati; in tale ipotesi il sostituto deve indicare nel CUD relativo ai redditi erogati nel 2009 le ritenute come "sospese".

Per chi rispetta i termini previsti non sono applicabili sanzioni e interessi.

Presentazione della dichiarazione con il modello 730

Le persone fisiche che al 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune della provincia dell’Aquila diverso da quelli del cratere possono presentare la dichiarazione con il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato entro il 30 giugno 2009, purché dispongano di un sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio fiscale.

La dichiarazione congiunta dei coniugi non separati è ammessa entro il 30 giugno soltanto se entrambi, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale in un comune della provincia dell’Aquila diverso da quelli del cratere.

Adempimenti degli intermediari

Il CAF o il professionista abilitato deve rilasciare al contribuente la ricevuta modello 730-2, attestare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e della documentazione, elaborare il prospetto di liquidazione modello 730-3 e consegnarlo all’assistito insieme alla copia della dichiarazione.

Poiché il sostituto d’imposta deve effettuare i conguagli a partire da settembre 2009, i modelli 730-4 devono essere trasmessi al sostituto tempestivamente e comunque entro il 31 luglio 2009. Entro la stessa data la dichiarazione elaborata deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Il contribuente deve informare l’intermediario della sussistenza dei requisiti per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fino al 30 giugno 2009. Tale informazione può essere annotata nel riquadro "Messaggi" del modello 730-3, con indicazione della residenza. In caso di dichiarazione congiunta, l’informazione deve essere acquisita con riferimento sia al dichiarante sia al coniuge dichiarante.

Adempimenti dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che al 6 aprile 2009 non avevano domicilio fiscale nei comuni del cratere effettuano le operazioni di conguaglio di cui all’articolo 19 del D.M. n. 164 del 1999 a partire dal mese di settembre 2009. Se entro la fine dell’anno non concludono l’assistenza, effettuano le comunicazioni secondo le modalità ordinarie.

I sostituti d’imposta che, alla stessa data, avevano domicilio fiscale nei comuni del cratere effettuano, ove possibile, le operazioni di conguaglio previste dalla disciplina del 730.

Per i sostituti residenti nella provincia dell’Aquila che avevano già inviato entro il 31 marzo 2009 il modello per la ricezione telematica dei 730-4, i dati dei risultati contabili relativi ai dipendenti continuano a essere ricevuti per via telematica, in coerenza con quanto già chiarito dalla circolare n. 21/E del 2009.

La circolare chiarisce infine che, tenuto conto della tempistica fissata dall’ordinanza n. 3780 del 2009, non è dovuto l’interesse dello 0,40% mensile sulle somme trattenute nel mese di settembre, previa verifica che il dipendente sia residente nei comuni della provincia dell’Aquila diversi da quelli del cratere.

Rinvio per i soggetti del cratere sismico

Per i soggetti che al 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale nei comuni del cratere individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, la circolare rinvia a successive istruzioni. Per tali soggetti l’ordinanza n. 3780 ha infatti previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fino al 30 novembre 2009 e la possibilità di presentare il modello 730 entro il 26 ottobre 2009.

Punti principali

Ambito soggettivo e cessazione della sospensione

La circolare riguarda i contribuenti, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale o sede operativa in un comune della provincia dell’Aquila diverso da quelli individuati dal decreto-legge n. 39 del 2009 per il cratere sismico. Per tali soggetti la sospensione degli adempimenti disposta dal decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009.

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti

Gli adempimenti i cui termini scadevano nel periodo di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2009. I versamenti devono essere eseguiti entro il 16 luglio 2009. Per le ritenute sospese richieste al sostituto d’imposta, il recupero avviene in 5 rate di pari importo a partire dal 16 luglio 2009, trattenute dalle retribuzioni corrisposte da luglio 2009 e versate con le ordinarie modalità. Se il dipendente è cessato e il recupero non è possibile, il versamento è effettuato autonomamente dal lavoratore; il sostituto deve indicare tali ritenute nel CUD come "sospese".

Esclusione di sanzioni e interessi

Per i contribuenti che effettuano adempimenti e versamenti nei termini indicati non si applicano sanzioni né interessi.

Presentazione del modello 730

Le persone fisiche che al 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale in un comune della provincia dell’Aquila diverso da quelli del cratere possono presentare il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato entro il 30 giugno 2009, purché abbiano un sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio fiscale. La dichiarazione congiunta dei coniugi non separati è ammessa entro il 30 giugno solo se entrambi avevano tale requisito di domicilio fiscale alla medesima data.

Adempimenti degli intermediari

Il CAF o il professionista abilitato rilascia la ricevuta modello 730-2, elabora il prospetto di liquidazione modello 730-3 e consegna all’assistito copia della dichiarazione. I modelli 730-4 devono essere trasmessi al sostituto d’imposta tempestivamente e comunque entro il 31 luglio 2009; entro la stessa data la dichiarazione elaborata va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate. Il contribuente deve comunicare la sussistenza dei requisiti per la sospensione fino al 30 giugno 2009, informazione che può essere annotata nel riquadro "Messaggi" del modello 730-3, anche con l’indicazione della residenza; nella dichiarazione congiunta l’informazione va acquisita per entrambi i coniugi.

Adempimenti dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che al 6 aprile 2009 non avevano domicilio fiscale nei comuni del cratere effettuano i conguagli a partire da settembre 2009; se non concludono l’assistenza entro l’anno, applicano le comunicazioni secondo le ordinarie modalità. I sostituti d’imposta con domicilio fiscale nei comuni del cratere effettuano, ove possibile, i conguagli. Per i sostituti residenti nella provincia dell’Aquila che hanno trasmesso entro il 31 marzo 2009 il modello per ricevere telematicamente i 730-4, il flusso dei risultati contabili continua in via telematica. Inoltre, in ragione della tempistica dell’ordinanza, non è dovuto l’interesse dello 0,40% mensile sulle somme trattenute nel mese di settembre, previa verifica della residenza del dipendente nei comuni della provincia dell’Aquila diversi da quelli del cratere.

Rinvio per i soggetti del cratere sismico

La circolare rinvia a successivi chiarimenti per i soggetti che al 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale nei comuni del cratere individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nei cui confronti l’ordinanza n. 3780 ha previsto sospensione fino al 30 novembre 2009 e presentazione del 730 fino al 26 ottobre 2009.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.