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Circolare

Circolare n. 25 del 21/05/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per il recupero della maggiore imposta dovuta nell’ambito della valutazione automatica prevista dall’art. 12 DL 70/1988, trova applicazione il termine decadenziale triennale dell’art. 76 del DPR 131/1986 e non un termine di prescrizione. Viene precisato che i 10 mesi assegnati all’ufficio del territorio per l’attribuzione della rendita non si sommano al termine triennale. La decorrenza del termine è individuata, secondo l’orientamento da seguire in giudizio, dal momento in cui il contribuente deposita all’ufficio del registro la ricevuta dell’istanza di attribuzione della rendita catastale, oppure, per le procedure ex DM 701/1994, dalla data di registrazione dell’atto. Le controversie pendenti vanno riesaminate e proseguite solo se l’avviso è stato notificato entro tali termini; negli altri casi le liti devono essere abbandonate, salvo ulteriori questioni sostenibili.

Termine di decadenza per il recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale ex art. 12 DL 70/1988

Articolo 12 del DL n. 70 del 1988 – termine di decadenza per il recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale

La circolare affronta il regime dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria può recuperare la maggiore imposta dovuta in applicazione della valutazione automatica prevista dall’art. 12 del DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge n. 154/1988. Il documento si colloca nel solco della precedente circolare n. 112/E del 17 aprile 1997 e recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione.

Quadro normativo e procedimento per la valutazione automatica

L’art. 12 del DL n. 70/1988 estende la c.d. valutazione automatica ai trasferimenti di fabbricati, della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento su immobili dichiarati ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il meccanismo si innesta sul sistema già previsto dall’art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 per l’imposta di registro e, in materia successoria e donativa, dall’art. 26 del DPR n. 637/1972, poi trasfuso nell’art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 346/1990.

Per avvalersi del regime, il contribuente deve:

  • dichiarare nell’atto di trasferimento o nella dichiarazione di successione la volontà di applicare l’art. 12 del DL n. 70/1988;
  • presentare all’ufficio tecnico erariale competente, oggi ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, la domanda di voltura con specifica istanza di attribuzione della rendita catastale;
  • produrre all’ufficio del registro, oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, la ricevuta di presentazione della domanda entro 60 giorni dalla formazione dell’atto pubblico, dalla registrazione della scrittura privata, dalla pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, oppure dalla presentazione della dichiarazione di successione.

L’Agenzia del territorio, entro dieci mesi dalla domanda di voltura, trasmette all’ufficio dell’Agenzia delle entrate il certificato catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. L’ufficio finanziario determina quindi l’imposta dovuta e, se il valore tabellare risultante dalla procedura supera quello dichiarato, procede al recupero della differenza senza applicare sanzioni.

Per le unità immobiliari urbane denunciate con la procedura di cui al DM 19 aprile 1994, n. 701, la valutazione automatica opera con riferimento alla rendita proposta, a condizione che il contribuente dichiari nell’atto di volersi avvalere dell’art. 12. In tale ipotesi non sono necessari ulteriori adempimenti né per il contribuente né per gli uffici finanziari.

Chiarimenti della prassi e impostazione originaria

In assenza di una previsione espressa sui termini del recupero dell’imposta, la circolare richiama la precedente n. 112/E del 1997, adottata in adesione al parere dell’Avvocatura generale dello Stato. In quel contesto, pur ritenendo astrattamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria, l’Amministrazione aveva raccomandato agli uffici di richiedere le somme dovute entro tre anni dalla data di registrazione dell’atto.

La circolare odierna sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha poi confermato in modo uniforme la legittimità dell’avviso di liquidazione quale strumento di recupero della maggiore imposta.

Termine applicabile: decadenza triennale

Il punto centrale del documento è la qualificazione del termine entro cui l’ufficio può agire. La Corte di cassazione ha escluso l’applicabilità di un termine prescrizionale, affermando che nel diritto pubblico i poteri impositivi sono soggetti a termini decadenziali, funzionali a garantire buon andamento, imparzialità dell’amministrazione e certezza del rapporto tributario.

In base a tale orientamento, nella fattispecie disciplinata dall’art. 12 del DL n. 70/1988 trova applicazione il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 76 del DPR n. 131/1986. La circolare richiama espressamente l’orientamento consolidato della Cassazione, che ha ribadito la natura perentoria del termine e l’inapplicabilità di altri regimi di durata più ampia.

Irrilevanza del termine di dieci mesi per l’attribuzione della rendita

La circolare chiarisce altresì che i dieci mesi assegnati all’ufficio del territorio per attribuire la rendita non si sommano al termine triennale di decadenza. Secondo la giurisprudenza richiamata, quel termine svolge funzioni meramente organizzative interne all’amministrazione ed è un segmento endoprocedimentale, assimilabile a un’attività istruttoria, e quindi non incide sulla durata del termine entro cui l’ufficio può recuperare la maggiore imposta.

Decorrenza del termine triennale

Sul dies a quo del termine triennale la giurisprudenza ha espresso soluzioni non univoche. La circolare richiama due impostazioni:

  • un primo orientamento che fa decorrere il termine dalla data della richiesta di registrazione dell’atto, trattandosi di conguaglio dell’imposta principale;
  • un diverso orientamento, ritenuto dalla circolare quello da seguire in giudizio, secondo cui il termine decorre dal momento in cui il contribuente deposita all’ufficio del registro la ricevuta della domanda di attribuzione della rendita catastale, poiché solo da quel momento l’Amministrazione è in grado di attivare la procedura di liquidazione sulla base della rendita.

Per la procedura speciale di cui al DM n. 701/1994, la decorrenza del termine è individuata dalla data di registrazione dell’atto.

Gestione delle controversie pendenti

Gli uffici sono chiamati a riesaminare caso per caso le controversie ancora pendenti. Devono essere proseguite soltanto le liti relative ad avvisi di liquidazione notificati entro tre anni dalla consegna all’ufficio della ricevuta dell’istanza di attribuzione della rendita catastale; per le fattispecie regolate dal DM n. 701/1994, il riferimento è la data di registrazione dell’atto.

Devono invece essere abbandonate le controversie concernenti avvisi notificati oltre il termine triennale, salvo che sussistano altre questioni sostenibili in relazione allo stato e al grado del giudizio. In tali casi, nell’istanza di cessazione della materia del contendere, l’ufficio deve assumere motivata posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo elementi utili a giustificarne la compensazione, se non sia stato raggiunto un accordo con il contribuente.

La circolare precisa inoltre che l’eccezione di decadenza dell’ufficio dal potere di recupero dell’imposta può essere validamente sollevata dal contribuente solo con il ricorso introduttivo di primo grado.

Vigilanza finale

Le Direzioni regionali devono vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni fornite e i principi enunciati nella circolare, che mira a uniformare la gestione dei recuperi d’imposta e delle controversie in materia.

Punti principali

Ambito e funzionamento dell’art. 12 DL 70/1988

L’art. 12 del DL 70/1988 estende la valutazione automatica ai trasferimenti di fabbricati, nuda proprietà e diritti reali di godimento su immobili dichiarati ma non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Per fruirne, il contribuente deve dichiarare nell’atto la volontà di avvalersi della norma, presentare la domanda di voltura con istanza di attribuzione della rendita e depositare all’ufficio del registro la ricevuta della domanda entro 60 giorni dagli eventi indicati dalla legge.

Ruolo degli uffici e recupero della maggiore imposta

L’ufficio del territorio, entro 10 mesi dalla domanda di voltura, trasmette il certificato catastale attestante l’iscrizione con rendita. L’Agenzia delle entrate procede quindi al calcolo dell’imposta e, se il valore tabellare supera quello dichiarato, recupera la differenza senza sanzioni. Per le unità immobiliari denunciate con la procedura del DM 701/1994, la valutazione automatica opera sulla base della rendita proposta, a condizione che il contribuente lo dichiari nell’atto, senza ulteriori adempimenti.

Termine applicabile: decadenza triennale

La circolare recepisce l’orientamento della Cassazione secondo cui il recupero della maggiore imposta è soggetto al termine decadenziale triennale dell’art. 76 del DPR 131/1986. È esclusa l’applicazione di un termine di prescrizione ordinaria; la giurisprudenza ritiene che i termini per l’esercizio del potere impositivo siano per loro natura decadenziali, a tutela della certezza del rapporto tributario e del contribuente.

Irrilevanza dei 10 mesi concessi all’ufficio del territorio

Il termine di 10 mesi assegnato all’ufficio del territorio per l’attribuzione e la comunicazione della rendita non si aggiunge al termine triennale per il recupero dell’imposta. Tale termine ha funzione meramente organizzativa e interna all’amministrazione e non amplia il periodo di decadenza dell’ufficio finanziario.

Decorrenza del termine triennale

Sulla decorrenza del termine triennale la giurisprudenza non è stata univoca. La circolare indica, però, come orientamento da seguire in giudizio quello secondo cui il termine decorre dal momento in cui il contribuente deposita all’ufficio del registro la ricevuta dell’istanza di attribuzione della rendita catastale. Per la procedura ex DM 701/1994, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto.

Controversie pendenti e criteri di gestione

Gli uffici devono riesaminare le controversie pendenti e proseguire solo quelle relative ad avvisi notificati entro tre anni dalla consegna della ricevuta dell’istanza di rendita, oppure, per le pratiche ex DM 701/1994, entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Le liti su avvisi notificati oltre il termine devono essere abbandonate, salvo la presenza di altre questioni difendibili. In caso di richiesta di cessazione della materia del contendere, l’ufficio deve anche pronunciarsi sulle spese di giudizio e proporre, se possibile, la compensazione.

Rilievo processuale della decadenza

La contestazione della decadenza dell’ufficio dal potere di recuperare l’imposta può essere dedotta validamente solo nel ricorso di primo grado. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni contenute nella circolare.

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