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Circolare

Circolare n. 27 del 26/05/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della riforma IRAP introdotta dalla legge finanziaria 2008 sulla determinazione della base imponibile per società di capitali, enti commerciali, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione. Vengono affrontati, in particolare, la rilevanza di plusvalenze e minusvalenze, il trattamento delle componenti del regime transitorio, la deducibilità di alcune spese per il personale, nonché specifiche regole per il settore bancario e assicurativo. Il documento precisa inoltre i criteri per evitare duplicazioni o salti d’imposta nel passaggio al nuovo regime e conferma, per le assicurazioni, l’esclusione del principio di correlazione.

Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP e risposte a quesiti

Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP e risposte a quesiti

La circolare esamina le principali conseguenze della riforma IRAP introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento ai nuovi criteri di determinazione della base imponibile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’intervento normativo ha perseguito una semplificazione del tributo e un suo maggiore allineamento ai dati di bilancio, con separazione progressiva dalla disciplina delle imposte sul reddito e con specifiche regole transitorie per evitare duplicazioni o salti d’imposta.

Finalità della riforma e ambito della circolare

La circolare ricorda che la riforma ha inciso sulla regionalizzazione dell’imposta, sull’aliquota ordinaria, sulla struttura della base imponibile e sulla modalità di presentazione della dichiarazione IRAP. In via transitoria, sono stati disciplinati il trattamento delle deduzioni extracontabili pregresse e dei componenti positivi e negativi la cui tassazione o deduzione era stata rinviata secondo il previgente regime. Il documento risponde ai quesiti formulati dalle associazioni di categoria con riguardo a società di capitali ed enti commerciali, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

Plusvalenze, minusvalenze e beni strumentali

La circolare afferma che le plusvalenze e minusvalenze realizzate in sede di cessione di beni strumentali restano pienamente rilevanti ai fini IRAP, nonostante l’abrogazione del previgente comma 3 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 446/1997. Tale conclusione è fondata su un’interpretazione sistematica della riforma, che mira a rafforzare la derivazione del tributo dai dati di bilancio ma non rende irrilevanti le componenti da realizzo dei beni strumentali, anche perché tali beni partecipano al processo produttivo e i relativi costi sono stati già considerati nel tempo tramite ammortamenti.

La circolare distingue però le componenti da realizzo dalle componenti valutative: le plus/minusvalenze derivanti da svalutazioni o rivalutazioni meramente contabili non concorrono alla base imponibile, poiché l’articolo 5 del decreto IRAP esclude la deducibilità delle svalutazioni delle immobilizzazioni. Questo principio vale anche per i soggetti IAS adopter, nonché per banche e imprese di assicurazione, nei limiti in cui le rettifiche riguardino voci non rilevanti ai fini IRAP.

Cessione d’azienda e operazioni straordinarie

Per le plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessione d’azienda, la circolare conferma la non rilevanza ai fini IRAP, in continuità con il regime previgente, qualificando la cessione d’azienda come operazione che genera componenti straordinarie estranee alla base imponibile del tributo.

Quanto alle operazioni straordinarie come fusione, scissione e conferimento d’azienda, i minori valori iscritti in bilancio dalla società beneficiaria sono considerati irrilevanti ai fini IRAP, in coerenza con il trattamento riservato ai maggiori valori non affrancati. La società beneficiaria può quindi fare riferimento ai maggiori valori fiscali che gli elementi patrimoniali trasferiti avevano prima dell’operazione. La circolare precisa inoltre che, per beni iscritti in bilancio prima della riforma, il maggior valore fiscale continua a rilevare secondo le regole fiscali ordinarie e, per diritti di concessione e diritti analoghi, può assumere rilievo anche negli esercizi successivi senza soluzione di continuità. Per beni merce, crediti, debiti e fondi accantonamento, rileva in linea generale il valore fiscale al momento della cessione, dell’incasso, dell’estinzione o dell’utilizzo.

Ammortamento di avviamento e marchi

La circolare chiarisce che le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e avviamento sono deducibili entro il limite di un diciottesimo del costo, indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico. La regola vale non solo per le società di capitali e gli enti commerciali, ma anche per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, e prevale sulla limitazione generale del 90 per cento prevista per gli ammortamenti dei beni strumentali di questi ultimi soggetti.

Spese per il personale e costi per beni e servizi ai dipendenti

L’abrogazione del comma 2 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 446/1997 è letta come una semplificazione normativa, essendo già desumibile dalla struttura del tributo l’indeducibilità dei costi che non sono componenti positive imponibili per il percettore. La circolare precisa che restano deducibili le spese sostenute per beni e servizi destinati ai dipendenti, purché funzionali all’attività d’impresa e privi di natura retributiva.

Sono indicati, a titolo esemplificativo, i costi per:

  • tute e scarpe da lavoro;
  • corsi di aggiornamento professionale;
  • mensa e trasporto collettivo;
  • viaggio, vitto e alloggio dei dipendenti o collaboratori in trasferta, se sostenuti dal datore di lavoro;
  • rimborsi analitici di spese di vitto, alloggio e viaggio anticipate in occasione di trasferte.

Restano invece indeducibili le somme erogate a titolo di indennità e, più in generale, le componenti retributive lorde, come indennità di trasferta, mancato preavviso, rischio o premi aziendali.

Per banche e intermediari finanziari, la circolare evidenzia che non opera la regola generale di indeducibilità delle spese del personale ovunque contabilizzate; pertanto, tali soggetti possono includere nella base imponibile, nella misura del 90 per cento, i costi per beni e servizi destinati ai dipendenti iscritti correttamente tra le spese amministrative rilevanti.

Regime transitorio: componenti già tassate o rinviate

La circolare affronta il problema del passaggio dal vecchio al nuovo regime IRAP per le componenti già iscritte a conto economico in periodi anteriori ma fiscalmente rinviate. Per le quote di ammortamento non dedotte in base alla disciplina previgente, perché eccedenti i limiti fiscali, è ammessa la deduzione a partire dall’esercizio successivo a quello di conclusione dell’ammortamento contabile, sempre entro i coefficienti tabellari del d.m. 31 dicembre 1988. Se il bene viene ceduto, il costo fiscale deve essere assunto al lordo delle quote non dedotte.

Analogamente, per le imprese di assicurazione e le aziende di credito, le svalutazioni e rivalutazioni civilistiche dei titoli azionari da trading che non hanno concorso alla base imponibile IRAP assumono rilevanza al momento del realizzo dei titoli.

Sul versante opposto, le componenti reddituali che avevano già assunto rilievo fiscale nel periodo antecedente la riforma e che vengono imputate a conto economico successivamente devono essere escluse dalla base imponibile al momento dell’imputazione, così da evitare duplicazioni di imposizione.

Banche e intermediari finanziari: criteri di determinazione della base imponibile

Per banche e altri enti e società finanziari indicati nel d.lgs. n. 87/1992, la base imponibile IRAP è determinata dal margine di intermediazione, con riduzione del 50 per cento dei dividendi, del 90 per cento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e del 90 per cento delle altre spese amministrative. La circolare ribadisce che rilevano solo le voci dello schema di conto economico espressamente richiamate dalla norma e che le componenti imputate direttamente a patrimonio netto non assumono rilevanza.

In materia di crediti e titoli, la circolare precisa che le rettifiche e riprese di valore non rilevanti al momento della contabilizzazione concorrono alla base imponibile al momento del realizzo, evitando che la cessione avvenga senza recuperare gli effetti fiscali delle svalutazioni non dedotte. Per i titoli classificati tra attività finanziarie disponibili per la vendita o detenute fino a scadenza, le componenti valutative confluite in voci non rilevanti assumono rilievo solo al realizzo delle attività.

Per le attività non correnti e i gruppi di attività in via di dismissione, le componenti confluite nella voce 280 del conto economico bancario sono, in linea generale, escluse dalla base imponibile perché non espressamente richiamate dall’articolo 6 del decreto IRAP. Restano tuttavia salve le plus/minusvalenze su beni strumentali e patrimoniali e le componenti correlate a poste rilevanti ai fini del tributo.

Dividendi e ricavi infragruppo nelle banche

La riduzione del 50 per cento riguarda solo i dividendi iscritti nella voce 70 del conto economico inclusa nel margine di intermediazione. Non si estende agli altri proventi simili, come quelli derivanti da quote di partecipazione in OICR, che restano integralmente rilevanti. I dividendi contabilizzati in voci diverse da quella rilevante non assumono rilievo ai fini IRAP.

Con riguardo ai ricavi per servizi resi ad altre società del gruppo, la circolare afferma che essi sono imponibili nella misura in cui i costi relativi concorrono alla base imponibile IRAP. Opera quindi il principio di correlazione: se i costi dei servizi sono dedotti, ad esempio, al 90 per cento perché iscritti tra le spese amministrative, anche i ricavi corrispondenti assumono rilievo nella medesima misura.

Imprese di assicurazione

Per le imprese di assicurazione, la base imponibile IRAP è determinata assumendo il risultato del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita, con le variazioni previste per ammortamenti, altre spese di amministrazione e dividendi. La circolare chiarisce che i risultati dei conti tecnici vanno assunti così come si formano, comprensivi delle quote di utile degli investimenti trasferite dal conto non tecnico o ad esso trasferite, anche se tali quote incorporano componenti che, singolarmente considerate, avrebbero avuto regole di deducibilità o imponibilità diverse.

Infine, la circolare esclude l’applicazione del principio di correlazione alle imprese di assicurazione. La scelta è giustificata dalla struttura peculiare del conto economico assicurativo, articolato in conti tecnici e conto non tecnico e caratterizzato da imputazioni complesse dell’utile degli investimenti; la mancata previsione del principio è quindi letta come una semplificazione voluta dal legislatore.

Punti principali

Quadro generale della riforma IRAP

La legge finanziaria 2008 ha modificato in modo rilevante il d.lgs. n. 446/1997, con l’obiettivo di semplificare la base imponibile IRAP, separarne la disciplina da quella delle imposte sul reddito e rendere il tributo più aderente ai dati di bilancio e alla contabilità nazionale. La circolare fornisce risposte ai quesiti sulle nuove regole applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con una parte dedicata anche al regime transitorio.

Plusvalenze, minusvalenze e beni strumentali

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali restano rilevanti ai fini IRAP, nonostante la soppressione del previgente comma 3 dell’articolo 11. Sono invece irrilevanti le componenti valutative, come le svalutazioni delle immobilizzazioni, perché non correlate a un realizzo effettivo. Per i beni ceduti nell’ambito di operazioni straordinarie, le plus/minusvalenze da cessione d’azienda sono considerate componenti straordinarie e dunque escluse dalla base imponibile.

Ammortamento di avviamento e marchi

Le quote di ammortamento relative all’acquisto di marchi d’impresa e avviamento sono deducibili fino a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione a conto economico. La regola vale anche per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione e prevale sulla limitazione generale del 90% prevista per altri ammortamenti.

Spese per il personale e costi per beni/servizi ai dipendenti

L’abrogazione del comma 2 dell’articolo 11 ha eliminato una previsione ritenuta già desumibile sistematicamente. Continuano a essere deducibili le spese per beni e servizi destinati ai dipendenti quando sono funzionali all’attività d’impresa e non hanno natura retributiva, come vestiario da lavoro, formazione, mensa, trasporto collettivo, viaggi, vitto e alloggio in trasferta e rimborsi analitici. Restano invece indeducibili indennità e altre voci retributive. Per banche e intermediari finanziari, tali costi possono concorrere alla base imponibile nella misura del 90% se iscritti tra le spese amministrative rilevanti.

Regime transitorio e componenti rinviate

Per evitare duplicazioni o salti d’imposta, le quote di ammortamento non dedotte secondo la vecchia disciplina possono essere recuperate nei limiti dei coefficienti tabellari a partire dall’esercizio successivo alla fine dell’ammortamento contabile. Se il bene è ceduto, il costo va assunto al lordo delle quote non dedotte. Le componenti che avevano già rilevanza fiscale prima della riforma e vengono imputate a conto economico dopo l’entrata in vigore del nuovo regime devono essere escluse dalla base imponibile al momento dell’imputazione.

Operazioni straordinarie e valori fiscali

In caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda, i minori valori iscritti in bilancio sono irrilevanti ai fini IRAP, in coerenza con quanto già affermato per i maggiori valori non affrancati. In generale, per i beni iscritti prima della riforma, il maggior valore fiscale assume rilievo in dichiarazione secondo le regole fiscali ordinarie; per diritti di concessione e diritti analoghi, la rilevanza continua anche dopo la riforma secondo la durata di utilizzazione. Per beni merce, crediti, debiti e fondi accantonamento, conta il maggiore o minore valore fiscale al momento della relativa manifestazione.

Regole specifiche per banche e intermediari finanziari

La base imponibile delle banche è determinata dal margine di intermediazione, ridotto del 50% dei dividendi, del 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali a uso funzionale e del 90% delle altre spese amministrative. Le componenti imputate direttamente a patrimonio netto non rilevano. Le rettifiche di valore su crediti e titoli AFS/HTM che non hanno avuto rilievo IRAP al momento dell’iscrizione assumono rilevanza al realizzo, senza considerare le precedenti svalutazioni o riprese non rilevanti. Le componenti confluite nella voce 280 relativa ai gruppi di attività in via di dismissione sono in linea generale escluse, salvo le componenti espressamente rilevanti come plus/minusvalenze su beni strumentali o patrimoniali e le poste correlate.

Dividendi e ricavi infragruppo per banche

La riduzione al 50% riguarda solo i dividendi iscritti nella voce 70 del conto economico inclusa nel margine di intermediazione; non si estende agli altri proventi simili, come quelli da OICR. I dividendi contabilizzati in voci diverse non sono rilevanti. I ricavi per servizi infragruppo, sebbene iscritti in una voce non richiamata espressamente, assumono rilevanza nella misura in cui i costi relativi concorrono alla base imponibile, applicando il principio di correlazione.

Imprese di assicurazione

Per le imprese di assicurazione, la base imponibile IRAP si determina assumendo i risultati del conto tecnico dei rami danni e vita, con le variazioni previste per ammortamenti, spese amministrative e dividendi. La circolare afferma che i risultati dei conti tecnici vanno presi così come si formano, comprensivi delle quote di utile degli investimenti trasferite dal conto non tecnico o a esso trasferite. Inoltre, per le assicurazioni non si applica il principio di correlazione, scelta giustificata dalla struttura complessa e specifica del loro conto economico.

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