Cassazione Civile, Sentenza n. 18027/2020 del 28/08/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Passarelli S.p.A. impugna la sentenza d'appello che le ha confermato l'obbligo di restituire ad Prezzolini somme versate a titolo di acconto dopo la risoluzione/ineseguibilità del preliminare. Il ricorso per cassazione deduce due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento degli effetti del precedente giudicato (ordinanza del Tribunale di Siena n.306/2012) che aveva ritenuto legittima la ritenzione della caparra da parte della società e rigettato le domande di Prezzolini; secondo la ricorrente la domanda attuale sarebbe sostanzialmente identica a quella già decisa; (2) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e norme processuali (art.702 e art.112 c.p.c.) in relazione alla domanda riconvenzionale della Passarelli per i danni patrimoniali derivanti dall'illegittimo recesso di Prezzolini: la società sostiene che il fatto generatore della responsabilità era già accertato e che le voci di danno (differenza di prezzo, oneri finanziari, costi di custodia, spese condominiali ecc.) non sono state adeguatamente valutate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (cioè ha ritenuto che il precedente giudicato non impedisse la nuova domanda di restituzione fondata su diversa causa petendi: risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta) e ha accolto il secondo motivo relativo alla valutazione dei danni: la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame, anche delle prove richieste e per una più completa valutazione delle voci di danno reclamate da Passarelli. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto che il giudicato del precedente processo non si estendeva a una domanda diversa nella causa petendi e nell'oggetto, perciò non impediva la nuova azione di restituzione fondata su risoluzione/impossibilità sopravvenuta
art. 324 cod. proc. civ.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sul tema dell'efficacia del giudicato; la Corte ha valutato che gli elementi fattuali e la qualificazione giuridica erano diversi tra i due procedimenti, per cui l'effetto preclusivo non operava
art. 702-bis cod. proc. civ.
Riferito alle decisioni assunte con ordinanza in procedimento sommario; la pronuncia di primo grado (Tribunale di Siena) era resa ai sensi di tale norma ed è stata considerata limitata alla specifica causa petendi trattata in quel processo
art. 1458 cod. civ.
Citato nella motivazione in ordine agli effetti della risoluzione del contratto: la restituzione delle somme versate può derivare dalla perdita del titolo a causa della risoluzione, ma la declaratoria di risoluzione è elemento necessario per la restituzione nel giudizio di accertamento/resoluzione
art. 1173 cod. civ.
Riferito al presupposto della ripetizione dell'indebito (avvenuto pagamento e mancanza di causa solvendi); la Corte distingue la ripetizione dell'indebito dall'azione di restituzione derivante dalla risoluzione per inadempimento
artt. 351, quarto comma, e 281-sexies cod. proc. civ.
Norme processuali menzionate in relazione al rito e alla pronuncia impugnata in sede di appello; richiamate per il quadro procedurale (deposito e impugnazione delle ordinanze)
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 5)
Norma di legittimità evocata per i motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge) per il primo motivo e n.5 (omessa o insufficiente motivazione) per il secondo motivo; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione relativo alla valutazione dei danni
art. 702 e art. 112 cod. proc. civ.
Richiamate dalla ricorrente in relazione al procedimento sommario e alla disciplina delle prove; la Cassazione ha ravvisato che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato l'esclusione di prove rilevanti sulle voci di danno
Massime di principio
- Il giudicato esterno (res judicata) opera solo nei limiti della stessa causa petendi e dello stesso petitum: se nel nuovo processo emergono fatti diversi o una diversa qualificazione giuridica (es. restituzione dopo risoluzione per impossibilità sopravvenuta vs. ripetizione di indebito in giudizio precedente), il precedente non impedisce la nuova azione
- L'azione di risoluzione del contratto con richiesta di restituzione della prestazione è distinta dall'azione di ripetizione dell'indebito: la prima richiede l'accertamento della risoluzione e dell'inadempimento (o dell'impossibilità sopravvenuta), la seconda richiede solo pagamento e assenza di causa solvendi
- Quando si chiede il ristoro di danni da recesso/inesecuzione e si invoca la differenza di prezzo derivante dalla vendita a terzi, il giudice deve valutare concretamente la relazione causale tra il comportamento della parte e le singole voci di danno (differenza di prezzo, oneri finanziari, costi di custodia, spese condominiali ecc.) e motivare sull'ammissibilità e sull'efficacia probatoria della documentazione e delle testimonianze
- Le ordinanze rese in rito sommario (art. 702-bis) sono circoscritte alla controversia così come prospettata nel relativo processo: qualificazioni e fatti limitati a quella decisione non coprono automaticamente diverse domande basate su altre cause petendi
- Il ricorrente che lamenta omessa valutazione di prove deve dimostrare la rilevanza delle prove richieste e la loro idoneità a modificare l'esito; il giudice d'appello deve dare adeguata motivazione se esclude richieste istruttorie rilevanti
- In controversie immobiliari con alienazione a terzi per limitare il danno, chi chiede la restituzione o il risarcimento deve provare il pagamento, l'assenza di titolo e la misura del danno; l'onere della prova sulle singole fattispecie resta a chi ne trae vantaggio
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