Cassazione Civile, Sentenza n. 18039/2020 del 28/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Polo impugna la sentenza del Tribunale di Pordenone che, in accoglimento del suo appello contro il giudice di pace, aveva ritenuto che non fosse stata effettuata rinuncia alla domanda di rimozione della rete; contesta però la compensazione delle spese del secondo grado e la statuizione sulle spese del primo grado. Denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che: a) il giudice di pace non poteva neppure virtualmente decidere sulla competenza rispetto alla domanda di rimozione della rete perché l'eccezione di incompetenza era tardiva; b) la controparte aveva errato sostenendo una inesistente rinuncia e aveva proposto un tardivo appello incidentale condizionato; c) il Tribunale avrebbe dovuto condannare la controparte (Zanette) alla rifusione totale o almeno parziale delle spese di entrambi i gradi; inoltre rileva che il provvedimento del giudice di pace sarebbe stato non definitivo, per cui il Tribunale avrebbe potuto decidere solo sulle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il provvedimento del giudice di pace va qualificato come sentenza parziale (definitiva sulle domande interessate) e che il Tribunale ha correttamente motivato la condanna della Polo al pagamento delle spese del primo grado su due autonome ragioni: a) la Polo era virtualmente soccombente rispetto all'eccezione di incompetenza e aveva rinunciato alla domanda di demolizione del fabbricato; b) la decisione è conforme al principio di causalità, essendo la Polo parte che, proponendo/rinunciando o resistendo, aveva dato causa al processo o alla sua protrazione. Quanto alle spese del secondo grado, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione disposta dal Tribunale, alla luce del parziale accoglimento dell'appello e della condotta processuale di Zanette che aveva indotto in errore il giudicante sostenendo una rinuncia non provata. La Cassazione ha altresì disposto l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Regola la ripartizione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che la parte 'virtualmente soccombente' può essere condannata alle spese in base alla causa del processo e alla condotta processuale
art. 92 c.p.c.
Consente al giudice di compensare le spese in tutto o in parte; applicata dal Tribunale e confermata dalla Cassazione per il secondo grado in presenza di parziale accoglimento e di comportamento processuale rilevante delle parti
art. 378 c.p.c.
Previsione procedurale sulla memoria per la camera di consiglio; richiamata nel procedimento come atto depositato dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; art. 1, comma 17 L. 228/2012
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo risultante
Cass. 18 giugno 2019, n. 16289 (giurisprudenza)
Conferma che una sentenza che definisce una o più domande autonome è da considerarsi definitiva quanto a quelle domande; richiamata per qualificare il provvedimento del giudice di pace come sentenza parziale/definitiva sulle domande interessate
Cass. 24 maggio 2006, n. 12372 (giurisprudenza)
Principio secondo cui una delle ragioni decisive può rendere inammissibile la censura sull'altra; richiamata per respingere alcune doglianze della ricorrente che non incidono sulla ratio principale della decisione
Massime di principio
- Il giudice può dichiarare una sentenza parziale definitiva relativamente a domande autonome: tale decisione definisce le spese per quelle domande anche se il giudizio prosegue su altri punti
- La condanna alle spese può gravare sulla parte che, anche se non soccombente nel senso formale, abbia 'dato causa' al processo o alla sua protrazione (principio di causalità); rinunce, domande infondate o condotte processuali che provocano protrazione del giudizio sono rilevanti
- La compensazione delle spese in appello è giustificata quando vi sia un parziale successo dell'appellante e/o comportamenti processuali della controparte che abbiano contribuito all'insorgere di contestazioni o all'errore del giudice di primo grado
- Le eccezioni di incompetenza devono essere tempestivamente prospettate; eccezioni tardive possono essere inefficaci e influire sulla valutazione della soccombenza e delle spese
- Quando più ragioni autonome giustificano la decisione sulle spese, la Corte può confermare la statuizione anche se una delle ragioni è contestata, purché resti valida un'altra ratio decisoria
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