Cassazione Civile, Sentenza n. 18048/2020 del 28/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, originario del sud della Nigeria, aveva impugnato davanti al Tribunale di Torino il diniego della Commissione territoriale. Il Tribunale, con decreto depositato il 17 maggio 2019, aveva rigettato la domanda: aveva negato lo status di rifugiato per la non credibilità del racconto e per la mancata allegazione di persecuzioni rilevanti; aveva escluso la protezione sussidiaria perché nell’area di provenienza non risultavano violenze indiscriminate o altri gravi danni; aveva negato la protezione umanitaria ritenendo insufficiente l’integrazione in Italia e insussistente una vulnerabilità, anche all’esito della comparazione. In cassazione il richiedente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 11 preleggi in relazione alla normativa introdotta dalla L. n. 132 del 2018, sostenendo che il Tribunale avesse applicato i criteri modificati nel 2018 per la protezione sussidiaria. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 e vizi motivazionali, contestando la valutazione della situazione in Nigeria e sostenendo la presenza di un pericolo generalizzato anche nel sud del Paese. Con il terzo ha denunciato la violazione della medesima disposizione e vizi motivazionali, lamentando che non fossero stati considerati la sua età di 16 anni al momento della partenza e il percorso di integrazione in Italia, dove studiava per conseguire la licenza media.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: il Tribunale, pur richiamando la normativa introdotta nel 2018, aveva verificato le condizioni dell’area di provenienza sulla base di fonti attendibili e motivato l’assenza di un pericolo generalizzato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare una valutazione di merito adeguatamente motivata e perché il vizio motivazionale era formulato fuori dal paradigma ammesso in cassazione. Ha accolto il terzo motivo: il Tribunale non aveva realmente svolto la valutazione individuale e comparativa richiesta per la protezione umanitaria, poiché non aveva considerato congiuntamente la giovane età del richiedente alla partenza e il livello di integrazione raggiunto in Italia. Ha quindi cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di protezione umanitaria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 preleggi
La doglianza è infondata in quanto il Tribunale, dopo avere richiamato la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, ha comunque proceduto alla verifica riguardante le condizioni dell’area di provenienza del ricorrente e, dopo avere richiamato fonti attendili, ha concluso motivatamente per l’assenza del pericolo generalizzato nei termini enucleati dalla giurisprudenza sovranazionale (cfr. Corte di Giustizia, Meki Elgafaji – Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, 17 febbraio 2009).
La censura relativa all’applicazione temporale della disciplina del 2018 non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato concretamente le condizioni della zona di provenienza e motivato sulla mancanza dei presupposti della protezione sussidiaria.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (ex plurimis, Cass. Sez. U 13/11/2019, n. 29459; Cass. 03/04/2019, n. 9304; Cass. 23/02/2018, n. 4455).
La protezione umanitaria richiede una valutazione individuale e comparativa tra la vita privata e familiare costruita in Italia e la situazione personale vissuta prima della partenza e prevedibilmente incontrata in caso di rimpatrio; non è sufficiente un esame generale e astratto della situazione del Paese d’origine. Nel caso concreto la comparazione era carente perché il giudice non aveva considerato l’età alla partenza insieme al livello di integrazione raggiunto in Italia.
art. 35 D.Lgs. n. 25 del 2008
O.E., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata il 17 maggio 2019, che ha rigettato il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, proposto avverso la decisione della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Torino/Novara.
La disposizione è indicata quale base del ricorso proposto davanti al Tribunale contro la decisione della Commissione territoriale; la sentenza non ne enuncia una distinta interpretazione sostanziale.
art. 2, lett. e), D.Lgs. n. 251 del 2007
Il Tribunale ha confermato il diniego dello status di rifugiato evidenziando, oltre alla non credibilità del racconto del ricorrente, la mancata allegazione di una situazione di persecuzione per motivi politici, di religione ovvero di altra natura, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e).
Nel caso deciso, il diniego dello status di rifugiato è stato confermato in ragione della non credibilità del racconto e della mancata allegazione di persecuzioni riconducibili ai motivi rilevanti per il riconoscimento dello status.
art. 14 D.Lgs. n. 251 del 2007
Lo stesso Tribunale ha negato la protezione sussidiaria non ravvisando il pericolo di grave danno connesso al rientro del ricorrente nel Paese d’origine, con riferimento a tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, considerato che l’area di provenienza del ricorrente, collocata nel sud della Nigeria, non è interessata da violenze indiscriminate.
La protezione sussidiaria è stata esclusa perché, secondo l’accertamento di merito confermato in cassazione, non ricorrevano le ipotesi di grave danno previste dalla norma e l’area di provenienza non era interessata da violenza indiscriminata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In disparte la formulazione del vizio di motivazione al di fuori del paradigma configurato dalla giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice (per tutte, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), la doglianza attinge una valutazione del giudice di merito formulata sulla base di riferimenti adeguati e congruamente argomentata, che pertanto sfugge al sindacato di legittimità.
La censura motivazionale in cassazione deve rispettare il paradigma del vizio ammesso; inoltre, una valutazione di merito fondata su riferimenti adeguati e congruente motivazione non è riesaminabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La valutazione della vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria deve essere individuale e comparativa: occorre confrontare la vita privata e familiare del richiedente in Italia con la situazione personale vissuta prima della partenza e con quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Un esame generale della situazione del Paese d’origine non sostituisce tale valutazione.
- Nell’esaminare la domanda di protezione umanitaria, il giudice deve considerare gli elementi individuali rilevanti allegati dal richiedente; nel caso concreto, l’età al momento della partenza doveva essere valutata unitamente al livello di integrazione raggiunto in Italia.
- La valutazione di merito sulle condizioni della zona di provenienza e sull’esistenza di un pericolo generalizzato non è sindacabile in cassazione quando sia basata su fonti attendibili e adeguatamente motivata; la censura di vizio motivazionale deve inoltre rientrare nel paradigma processuale ammesso.
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