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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18046/2020 del 28/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione riguarda la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato accertato il trasferimento di proprietà di un "box"/cantinola a mezzo contratto del 3 marzo 1985. Le questioni contestate da Casolaro riguardavano: (i) l'autenticità delle sottoscrizioni dei venditori e l'eventuale disconoscimento della scrittura privata; (ii) la mancata acquisizione dell'originale della scrittura e la sua identificazione; (iii) la validità della vendita nonostante la costruzione fosse priva di licenza edilizia; (iv) profili processuali relativi alla ricusazione del giudice e alla riassunzione del processo; (v) la pretesa responsabilità aggravata e la liquidazione delle spese. Casolaro ha proposto sette motivi di cassazione impugnando la sentenza d'appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. Ha ritenuto inammissibili o infondate le doglianze riguardanti l'obbligo di astensione del giudice (art. 51 c.p.c.), la nullità o viziosità della riassunzione, la mancata acquisizione dell'originale della scrittura privata e le doglianze sul disconoscimento della sottoscrizione. Il Collegio ha confermato che la corte territoriale aveva adeguatamente motivato: il riconoscimento della firma in sede di interrogatorio libero, la possibilità di superare la mancanza dell'originale con mezzi di prova logico-inferenziali, l'identificabilità del bene nonostante la mancanza di dati catastali, e la validità della vendita pur in presenza di abusi edilizi antecedenti, posto che l'acquirente era consapevole e la vendita era anteriore alla legge n. 47/1985. Per effetto della soccombenza il ricorrente è stato condannato alle spese di lite a favore del controricorrente Ruggiero e a ulteriori oneri processuali (anche contributo unificato se dovuto)

Norme richiamate

  • art. 51 cod. proc. civ.

    La Corte ha interpretato l'art. 51 nel senso che la mera presentazione di un esposto penale non equivale a una "causa" incapacitando l'obbligo di astensione per pendenza di procedimento; inoltre la ricusazione per "grave inimicizia" richiede rapporti privati e reciprocità non sussistenti nel caso.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato come parametro per valutare i motivi di cassazione (n.3, n.4, n.5): la Corte ha ritenuto che i vizi dedotti non integrassero gli specifici profili di nullità o violazione di legge invocati.

  • art. 96 cod. proc. civ.

    La Corte d'appello aveva valutato e accertato la domanda incidentale di responsabilità aggravata ex art.96; in Cassazione non è stata accolta la censura di Casolaro contro tale valutazione.

  • art. 305 cod. proc. civ.

    Richiamato nel ricorso in relazione a profili di nullità/irregolarità procedurale: la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla presunta nullità del provvedimento di riassunzione.

  • art. 156 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto che eventuali irregolarità nella fissazione dell'udienza siano state "sanate" perché lo scopo dell'atto (proseguire il processo) è stato raggiunto e le parti hanno manifestato la volontà di proseguire, richiamando il potere di sanatoria previsto dall'art.156.

  • art. 190 cod. proc. civ.

    Richiamato perché la comparsa del difensore e la richiesta di termini per le memorie hanno dimostrato la volontà di proseguire il processo, incidendo sul decorso dei termini di riassunzione.

  • artt. 214, 215, 216 cod. civ.

    Richiamati in relazione alla prova documentale e alla conservazione/depositi degli atti: la Corte ha ritenuto che la mancanza dell'originale non impedisse, alla luce degli elementi probatori raccolti, di ritenere provata la provenienza e validità della scrittura.

  • art. 2702 cod. civ.

    Invocato dal ricorrente sulla questione della produzione dell'originale; la Corte ha però ritenuto che l'identificazione del documento e la prova del contenuto potessero essere raggiunte con altri mezzi.

  • artt. 2716, 2719 cod. civ.

    Norme attinenti alla prova per presunzioni o alla prova scritta: la Corte ha sottolineato che la conformità della copia all'originale può essere dimostrata anche con mezzi logico-inferenziali e che il mancato deposito dell'originale non invalida automaticamente il documento.

  • legge 47/1985

    La Corte ha ritenuto valida la vendita di un immobile privo di licenza edilizia quando il compratore era consapevole della situazione e la vendita era anteriore all'entrata in vigore della legge 47/1985.

  • art. 1344 e art. 1351 cod. civ.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla causa e ai requisiti del contratto: la Corte ha ritenuto irrilevante rispetto alle risultanze probatorie la censura sollevata e ha ritenuto provata la validità della scrittura e del pagamento.

  • art. 1226 cod. civ.

    Invocato in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte ha respinto la censura sul punto, ritenendo che il ricorrente non avesse indicato parametri alternativi di liquidazione.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)

    La Corte ha dato atto dell'applicabilità delle disposizioni sul contributo unificato, prevedendo l'ulteriore versamento da parte del ricorrente se dovuto.

Massime di principio

  • La mera presentazione di un esposto penale non obbliga il giudice civile ad astenersi: per l'astensione occorre la pendenza di una causa o rapporti privati di grave inimicizia reciproca.
  • La mancata produzione dell'originale di una scrittura privata non preclude automaticamente il riconoscimento della sua efficacia: la conformità della copia può essere dimostrata con mezzi diversi o tramite prove logico-inferenziali e il comportamento processuale delle parti (es. riconoscimento in interrogatorio) è rilevante.
  • Difetti procedurali nella riassunzione o nella fissazione dell'udienza possono essere sanati se le parti manifestano inequivocabilmente la volontà di proseguire il processo e lo scopo degli atti è raggiunto (richiamo ad art.156 c.p.c.).
  • La vendita di un immobile realizzato senza titolo edilizio può mantenere efficacia se il compratore era consapevole della situazione e la compravendita è anteriore alla normativa sanzionatoria sopravvenuta (es. legge n.47/1985); il profilo della conoscenza e della data sono decisivi.
  • Per ottenere la riforma di decisioni che valutano le prove scritte è necessario indicare errori di diritto o violazioni di norme probatorie: una semplice richiesta di nuovo esame delle risultanze processuali è in genere inammissibile in sede di Cassazione.
  • Le spese di lite e la responsabilità aggravata devono essere adeguatamente motivate: in assenza di indicazioni concrete sui parametri alternativi di liquidazione, le censure sulla misura delle spese sono difficilmente accolte.

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