Cassazione Civile, Sentenza n. 18038/2020 del 28/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva riconosciuto ai controricorrenti il diritto di utilizzare i muri dell'androne come parti comuni escludendo l'utilizzo fatto dalle Spirito e aveva determinato giudizialmente le quote di superficie utilizzabili, ordinando in parte la rimozione di vetrine e condannando le Spirito al risarcimento. Le censure principali denunciavano: 1) errata applicazione e interpretazione degli artt. 1102 e 1105 c.c. e norme connesse, posto che la Corte d'appello non aveva valutato la destinazione di fatto e l'uso storico dei muri (pretesa usucapione/servitù o prassi consolidata); 2) omissione di esame di fatto decisivo circa l'uso ultraventennale delle vetrine sui muri comuni; 3) illegittimità della determinazione giudiziale delle superfici e della disciplina di uso futuro dei muri senza coinvolgere l'intero condominio e senza ricorrere alla procedura di cui all'art. 1105, comma 4; 4) contestazione delle statuizioni risarcitorie per mancata prova del danno o per comportamenti non contra ius.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di entrambi i ricorsi, ritenendo che la Corte d'appello aveva valutato la questione dell'uso delle cose comuni in termini astratti senza esaminare la pratica pregressa e i fatti allegati che potevano dimostrare un uso consolidato o una servitù a favore delle Spirito. Ha inoltre affermato che il giudice contenzioso non può, in modo conforme e vincolante per tutti i condomini, dettare una nuova regolamentazione dell'uso delle parti comuni né determinare in sede contenziosa la ripartizione delle superfici utilizzabili tra tutti i condomini quando questi non sono stati chiamati in giudizio; per tali questioni è prevista la soluzione tramite deliberazione condominiale o l'intervento in sede di volontaria giurisdizione ex art. 1105, comma 4, c.c. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle parti indicate, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi enunciati; i motivi residui relativi al risarcimento e ad altre statuizioni sono stati assorbiti e rimangono da riesaminare nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
Stabilisce il principio dell'uso comune "pari" ma non necessariamente identico; consente la piu intensa utilizzazione compatibilmente con i diritti altrui. La Corte ha richiamato che l'apposizione di vetrine non costituisce di per sé abuso se rispettosi dei limiti di detto articolo, e che la destinazione rilevante si desume anche dalla prassi costante dei condomini
art. 1105 c.c.
Regola l'amministrazione della cosa comune. In particolare il comma 4 prevede l'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione quando manca la necessaria amministrazione o si verifica paralisi decisionale; la Corte ha ribadito che, in presenza di questioni di gestione o di regolamentazione dell'uso futuro delle parti comuni, il rimedio non è il giudizio contenzioso ordinario tra alcuni condomini ma l'azione prevista da questo disposto
art. 1117 c.c.
Individua le parti comuni dell'edificio. La Corte ne ha ricordato la funzione per qualificare l'androne come bene comune spettante all'intera compagine condominiale
art. 1137 c.c.
Regola l'impugnazione delle deliberazioni assembleari; la Corte ha distinto l'attività del giudice nel sindacare deliberazioni e regolamenti condominiali dall'imposizione di nuove regole dall'autorità giudiziaria in contenzioso
art. 1138 c.c.
Relativo obbligo di formazione del regolamento di condominio in casi previsti; collegato all'ipotesi in cui il giudice può verificare l'ottemperanza all'obbligo
art. 1107 c.c.
Norma che disciplina l'impugnazione delle norme regolamentari; la Corte ha ricordato i limiti dell'intervento giudiziale volto ad annullare norme regolamentari ma non a sostituirle con nuove disposizioni di gestione
art. 1139 c.c.
Rinvio che rende applicabili, ove compatibili, le regole della comunione all'istituto del condominio; utilizzato per estendere istituti come l'art. 1105 al condominio
art. 2043 c.c.
Fondamento generale della responsabilità civile per danno ingiusto; la Corte ha rilevato che le questioni risarcitorie restano subordinate all'accertamento sulla legittimità dell'uso delle parti comuni e alla prova del danno
art. 1226 c.c.
Richiamato nei motivi relativi al risarcimento come parametro temporale e di computo del danno; la Corte ha assorbito le questioni risarcitorie in considerazione dell'accoglimento delle censure sulla legittimità dell'uso
art. 112 c.p.c.
Norma procedurale citata nelle censure processuali; la Corte ha valutato profili di istruttoria e omissione di esame di fatti decisivi
disp. att. artt. 68 e 69
Richiamate in relazione alla determinazione del valore millesimale e alle modalità con cui il condominio può ottenere la determinazione in millesimi; la Corte ha osservato che tale determinazione deve essere effettuata coinvolgendo il condominio o con gli strumenti appropriati
Massime di principio
- L'apposizione di vetrine sui muri comuni non costituisce automaticamente abuso: va valutata concretamente alla luce dell'art. 1102 c.c., della destinazione della cosa comune e della prassi consolidata tra condomini
- Il giudice contenzioso può ordinare la rimozione di opere che alterano la cosa comune e può condannare al risarcimento in caso di abuso, ma non può in sede contenziosa imporre una nuova regolamentazione vincolante dell'uso futuro delle parti comuni per l'intero condominio
- Per ottenere una disciplina vincolante sull'uso delle parti comuni (ad es. ripartizione di superfici o regolamento di godimento) i condomini devono deliberare assemblearmente oppure, in caso di inerzia o paralisi gestionale, rivolgersi all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c.
- Il giudice deve esaminare la prova della prassi e dell'uso storico delle parti comuni: un uso protratto e incontestato può incidere sulla destinazione della cosa comune e sulla valutazione di legittimità dell'intervento di singoli condomini
- Le questioni risarcitorie e di rimozione di opere sono subordinate all'accertamento sulla legittimità dell'uso della cosa comune; se l'uso storico appare giustificato, le pretese risarcitorie possono essere assorbite o riconsiderate in riesame
- In sede di impugnazione è importante il rispetto delle regole processuali: il primo ricorso notificato assume la qualità di impugnazione principale e quelli successivi si convertono in incidentali, con conseguenze sul contraddittorio e sulla trattazione della causa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18048/2020 del 28/08/2020
- Sentenza civile · 28 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18027/2020 del 28/08/2020
- Sentenza civile · 28 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18039/2020 del 28/08/2020
- Sentenza civile · 28 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18046/2020 del 28/08/2020
- Sentenza civile · 28 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 18047/2020 del 28/08/2020
- Sentenza civile · 27 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17926/2020 del 27/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →