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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18047/2020 del 28/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento dell'equo indennizzo per la presunta irragionevole durata del processo (legge n.89/2001). Dopo sentenza definitiva che le aveva riconosciuto l'indennizzo, l'Amministrazione non aveva eseguito spontaneamente la pronuncia; fu quindi esperita azione esecutiva. La Corte d'appello di Firenze, poi in composizione collegiale, ha revocato il decreto monocratico che aveva accolta la domanda e ha rigettato la richiesta di equa riparazione, ritenendo che, computate le fasi di cognizione e di esecuzione, la durata complessiva non eccedesse il termine di ragionevole durata previsto dalla legge. La ricorrente contestava la esclusione dal computo del periodo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio dell'esecuzione e deduceva violazione degli artt. 2 e 4 della L. 89/2001 e la mancata compensazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero. Ha ritenuto applicabile il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n.19883/2019): per il calcolo del termine di decadenza ex art.4 L.89/2001 la fase di cognizione e quella esecutiva si considerano unitariamente rispetto al termine di decadenza per proporre il ricorso, con decorrenza dalla definitività della fase esecutiva; tuttavia, nel computo della durata del "processo" ai fini dell'equa riparazione non va considerato il periodo intercorso tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione. Perciò, sommando la durata della fase di cognizione e della fase esecutiva la Corte d'appello aveva correttamente valutato che lo sforamento non superava il limite rilevante (inferiore o pari ai sei mesi di cui alla norma), motivando il rigetto della domanda. Le spese di giudizio di legittimità sono compensate per la obiettiva difficoltà interpretativa.

Norme richiamate

  • Legge 24 marzo 2001, n. 89 (equa riparazione)

    art. 2, art. 2-bis comma 1, art. 3 comma 1, art. 4

    La Corte ha richiamato il principio che la durata rilevante per l'indennizzo comprende la fase di cognizione e la fase esecutiva, ma esclude il periodo intercorso tra la definitività della cognizione e l'avvio dell'esecuzione. Ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art.4 (per proporre il ricorso) il termine decorre dalla definitività della fase esecutiva quando questa è stata esperita

  • Codice di procedura civile

    art. 91, art. 92, art. 133 comma 2

    Gli artt. 91-92 sono richiamati in relazione alla restituzione delle spese (la ricorrente chiedeva compensazione), ma la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile come riesame di merito. L'art.133 co.2 (maggiorazione di 5 giorni sugli interessi) è citato a proposito del termine per il pagamento dell'indennizzo stabilito dal giudice

  • Decreto legge 30 dicembre 1996, n. 669, art. 14

    Richiamato come precedente che aveva previsto un termine dilatorio di 120 giorni con effetti sull'inizio dell'esecuzione; citato nella discussione della rilevanza del periodo tra cognizione e esecuzione

  • Decreto-legge 31 maggio 2012, n. 83, art. 55 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Rilevante per la disciplina della decorrenza del termine di decadenza ex art.4 L.89/2001 nella formulazione risultante dalle modifiche normative

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione

    sent. n. 19883 del 23/7/2019 (Rv. 654838)

    Principio diretto: la fase di cognizione e quella esecutiva devono essere considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine di decadenza per proporre il ricorso ex art.4 L.89/2001 (termine decorrente dalla definitività della fase esecutiva); nel computo della durata del "processo" non va però considerato il tempo intercorso tra la fine della cognizione e l'inizio dell'esecuzione

  • Giurisprudenza della Corte EDU

    Cocchiarella c. Italia; Di Pede c. Italia

    La Corte EDU è stata citata per il principio secondo cui l'esecuzione rende effettiva la pronunzia di merito e che il periodo dell'esecuzione rileva nel valutare la ragionevole durata; tuttavia i ritardi nella fase intermedia possono costituire autonomo motivo di ricorso alla Corte EDU se non vi è rimedio interno

  • Corte Costituzionale

    Riferita quale parte del quadro normativo che ha reso necessarie le precisazioni sulle decorrenze e sulla unità delle fasi processuali ai fini dell'art.4 L.89/2001

Massime di principio

  • Per valutare il diritto all'equa riparazione ex L.89/2001 va computata la durata della fase di cognizione sommata a quella della fase esecutiva: il periodo complessivo è il "processo" rilevante ai fini dell'indennizzo, salvo che non si includa l'intervallo tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione, che non è considerato "tempo del processo" ai fini del calcolo dell'irragionevole durata
  • Il termine di decadenza per proporre il ricorso ex art.4 L.89/2001, nella formulazione successiva alle modifiche legislative e alle interpretazioni delle Sezioni Unite, decorre dalla definitività della fase esecutiva (se esperita), non dalla sola definitività della pronuncia di cognizione
  • Se l'amministrazione ritarda l'inizio dell'esecuzione dopo la definitività della pronuncia, quel tempo può costituire autonomo motivo di pregiudizio ma è distinto dal computo per l'indennizzo; per la tutela di tali ritardi residui può essere esperito rimedio internazionale (Corte EDU) se non esiste adeguato rimedio interno
  • In caso di dubbio interpretativo significativo e non manifestamente infondato, è possibile la compensazione delle spese di lite; le contestazioni che implichino un mero riesame di merito non sono ammissibili in sede di legittimità
  • La competenza territoriale in materia di equa riparazione può richiedere attenzione: occorre individuare quale sia la fase decisiva ai fini della definitività e dove si è completata (cognizione vs esecuzione), tenendo conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla unità delle fasi

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