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Sentenza

Sentenza n. 2020/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: 1) del Decreto di Ammonimento Cat. -OMISSIS-, Protocollo -OMISSIS-, del 24.02.2023, notificato in data 27 febbraio 2023, unitamente al processo verbale di ammonimento di cui al punto che segue, con il quale il Questore di Crotone, vista la richiesta avanzata da -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS-, ivi residente alla -OMISSIS-, ha ammonito il ricorrente … “a tenere un comportamento conforme alla Legge, desistendo da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori, anche sotto forma di minaccia, possano ingenerare nei confronti della predetta -OMISSIS- e del suo nucleo familiari timori nonché disagi psico-fisici per la loro incolumità”; 2) del Processo Verbale di Ammonimento ex articolo 8, del D.L. 23 febbraio 2009, n° 11, convertito nella Legge 23.04.2009, n° 38, nei confronti di -OMISSIS-, meglio generalizzato in atti, emesso dal Signor Questore di Crotone in data 27 febbraio 2023, notificato al ricorrente in pari data; 3) di ogni altro atto presupposto e consequenziale, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202300549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto e verbale del Questore di Crotone del 24 febbraio 2023, notificati il 27 febbraio 2023, recanti ammonimento per condotte persecutorie nei confronti della moglie e del nucleo familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario dell’ammonimento ha chiesto l’annullamento del decreto del Questore, deducendo l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio del potere e la violazione del contraddittorio. In particolare, ha contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di condotte idonee a integrare i presupposti dell’ammonimento per atti persecutori. La richiesta della moglie riferiva reiterati pedinamenti, frasi offensive e diffamatorie e minacce di morte; il provvedimento indicava inoltre che tali condotte, nonostante gli interventi dei Carabinieri, avevano ingenerato timore per l’incolumità e costretto la richiedente a modificare radicalmente le proprie abitudini.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che l’urgenza, connessa anche alle minacce di morte rivolte alla moglie, giustificasse l’omissione del contraddittorio; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato argomenti che avrebbe potuto utilmente sottoporre all’Amministrazione. Ha respinto anche le censure sui presupposti dell’ammonimento: le risultanze richiamate nel provvedimento descrivevano condotte plurime e reiterate, un disegno persecutorio unitario, il fondato timore per l’incolumità della moglie e dei familiari e la radicale modifica delle abitudini di vita della richiedente. Il ricorrente non aveva inoltre documentato che la moglie avesse presentato querela prima dell’istanza, circostanza che, secondo la norma attributiva del potere, avrebbe costituito motivo ostativo all’ammonimento. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 8 l. 23 aprile 2009, n. 38

    In linea di inquadramento generale, l’ammonimento di cui all’art. 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38 presuppone la sussistenza degli elementi costitutivi e l’astratta configurabilità del delitto di atti persecutori di cui all’art.612-bis del codice penale

    L’ammonimento presuppone che le condotte descritte rendano astrattamente configurabile il delitto di atti persecutori; la querela presentata prima dell’istanza costituisce, secondo quanto affermato in sentenza, motivo ostativo all’adozione della misura.

  • art. 612-bis c.p.

    dal punto di vista dell’elemento oggettivo, di un delitto abituale, che richiede, ai fini della sua configurazione, il compimento di condotte di molestia o di minaccia plurime e reiterate da parte di chi se ne rende responsabile, dalle quali deve altresì conseguire, nella persona offesa, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, oppure l’alterazione delle proprie abitudini di vita.

    Per integrare gli elementi oggettivi degli atti persecutori occorrono condotte di molestia o minaccia plurime e reiterate e almeno uno degli eventi alternativi indicati: grave e perdurante stato di ansia o paura, fondato timore per l’incolumità oppure alterazione delle abitudini di vita.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza di smaltimento; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • L’ammonimento previsto dall’art. 8 della l. n. 38/2009 richiede che i fatti rappresentati rendano astrattamente configurabile il delitto di atti persecutori, caratterizzato da condotte di molestia o minaccia plurime e reiterate e dalla produzione di almeno uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando l’urgenza, concretamente rappresentata nel provvedimento e connessa alla necessità di prevenire un rischio per l’incolumità della persona interessata, giustifichi la mancata attivazione del contraddittorio; rileva inoltre la mancata indicazione, da parte del destinatario, di apporti procedimentali potenzialmente utili.
  • Nel giudizio sull’ammonimento, la pluralità e reiterazione delle condotte, le minacce, il timore per l’incolumità e la modifica radicale delle abitudini della persona offesa possono fondare una valutazione di sussistenza di un disegno persecutorio unitario, se adeguatamente riscontrati e motivati dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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