Cassazione Penale, Sentenza n. 7334/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Crisafulli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che confermava la custodia in carcere applicata dal GIP per i reati di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) con l'aggravante mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria riguardo all'aggravante mafiosa, sostenendo che non sussistessero indizi sufficienti per ritenere la consapevolezza di aver agevolato l'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che le censure proposte consistessero in una diversa valutazione dei fatti e non in una censura di specifiche norme o di manifesta illogicità della motivazione, materie nelle quali la Cassazione può intervenire. Il Collegio ha condiviso la valutazione del giudice di merito, che aveva motivato adeguatamente come la fornitura di stupefacente a Rinaldi (esponente apicale) fosse effettuata con la consapevolezza di favorire l'organizzazione mafiosa, desumendolo da elementi quali la esclusività dei rapporti di approvvigionamento attraverso Rinaldi, la particolare vicinanza e fiducia tra Crisafulli e Rinaldi, la continua disponibilità di stupefacente e conversazioni intercettate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; inoltre è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Norma che punisce il traffico di stupefacenti; il provvedimento impugnato riguarda l'applicazione di misure cautelari per reati di spaccio ascritti al ricorrente
Codice penale (art. 416-bis, comma 1)
Aggravante relativa all'aver commesso reati con modalità tali da agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la piattaforma indiziaria dimostrasse la consapevolezza del favoreggiamento a fini mafiosi
Codice di procedura penale (art. 616)
Prevede la condanna per spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 94)
comma 1-bis e comma 1-ter
Prevede obblighi informativi e adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto dove il ricorrente è ristretto
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che impugna la gravità indiziaria è ammissibile solo se denunzia la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso limitarsi a proporre una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
- La sussistenza dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) può essere desunta da elementi indiziari quali l'esclusività dei canali di approvvigionamento, la continuità e affidabilità della fornitura, e i rapporti di fiducia tra fornitore e esponenti dell'organizzazione
- Le intercettazioni e gli elementi concreti che mostrano la posizione apicale dell'acquirente e la sua esclusività nei rapporti con i fornitori rafforzano la valutazione di consapevolezza del favoreggiamento dell'associazione mafiosa
- Se il giudice di merito motiva in modo coerente e privo di evidenti contraddizioni, la Corte di Cassazione non procede a una riconsiderazione globale delle prove ma verifica esclusivamente questioni di diritto o di palese illogicità
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) in base all'art. 616 c.p.p., specie se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
- Quando la decisione di legittimità non comporta la rimessione in libertà, è necessario notificare la sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative del c.p.p.
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