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Sentenza

Sentenza n. 20/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto di liquidazione CTU n. 18847 del 15.12.2023 e della correlata sentenza n. 4151/2024, depositata in data 09.09.2024 dal Tribunale di Salerno, notificati in data 22.10.2024, non opposta, emessa all’esito del Giudizio n. R.G. 11254/2019;

Giustizia amministrativa202500384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno e del correlato decreto di liquidazione CTU relativo al pagamento delle spese di consulenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno n. 4151/2024, emessa all'esito del giudizio civile R.G. 11254/2019, nonché del correlato decreto di liquidazione CTU n. 18847 del 15 dicembre 2023. La sentenza aveva posto definitivamente a carico dell'Azienda Ospedaliera le spese di consulenza, liquidate in complessivi euro 2.861,64, oltre accessori di legge, detratto l'acconto già corrisposto. Il titolo era stato notificato all'amministrazione il 22 ottobre 2024, con attestazione di conformità, ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi dedotto la persistente mancata esecuzione dell'obbligo di pagamento e chiesto l'ottemperanza, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione non si è costituita e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la regolare notificazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e la persistente mancata esecuzione. Ha ordinato all'Azienda Ospedaliera di corrispondere al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, le somme dovute in forza del titolo esecutivo. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia. Il commissario dovrà insediarsi entro novanta giorni dalla richiesta formale del ricorrente, previa attestazione della scadenza del termine assegnato e della persistente inottemperanza, e compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali adeguamenti di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa nonché il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato, fermo il rispetto dei limiti previsti dall'art. 159, comma 5, TUEL. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Azienda Ospedaliera e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, rimborso forfettario, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, inclusi i poteri conformativi ed esecutivi del giudice e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo è stato ritenuto necessario prima dell'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    Il commissario ad acta deve rispettare i limiti relativi alle somme impignorabili e verificare l'esistenza e la legittimità delle deliberazioni rilevanti ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la regolare notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni consentono di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione del pagamento dovuto.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata e l'assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, consentono di ritenere provata la persistente inottemperanza al giudicato.
  • In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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