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Ordinanza

Ordinanza n. 10440/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1288/2024 pubbl. il 04/07/2024 RG n. 2486/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non compiuta esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1288/2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1288/2024, pubblicata il 4 luglio 2024 e passata in giudicato. Nel corso del giudizio ha inoltre chiesto la revoca del Commissario ad acta, rilevando presumibilmente criticità nello svolgimento dell'incarico; il testo non specifica ulteriormente le ragioni della richiesta. Il Commissario ad acta non ha presentato deduzioni. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate sullo stato di esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza né deciso sulla richiesta di revoca del Commissario ad acta. Ha disposto la convocazione del Commissario ad acta, individuato nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per materia, alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026, per fornire informazioni sullo stato dell'esecuzione. Nell'ordinanza il Collegio ha ricordato che il Commissario ad acta, quale longa manus del giudice, può sostituirsi alle amministrazioni inadempienti, inclusa la Ragioneria Territoriale dello Stato, e può sollecitare gli adempimenti amministrativi, trasmettendo eventualmente gli atti alla Corte dei conti e all'OIV per l'accertamento di possibili responsabilità di funzionari pubblici, anche ai fini della performance.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta non fornisce deduzioni e occorre verificare lo stato di esecuzione del giudicato, il giudice può convocarlo a una successiva camera di consiglio per acquisire informazioni prima di adottare ulteriori determinazioni.
  • Il Commissario ad acta, quale longa manus del giudice dell'ottemperanza, può sostituirsi alle amministrazioni necessarie all'esecuzione del giudicato, anche quando si tratti di amministrazioni diverse da quella formalmente destinataria dell'obbligo, come la Ragioneria Territoriale dello Stato.
  • Nell'esercizio dei poteri connessi all'attuazione del giudicato, il Commissario ad acta può sollecitare le amministrazioni coinvolte e, ove ne ricorrano i presupposti, trasmettere gli atti alla Corte dei conti e all'organismo indipendente di valutazione per l'eventuale accertamento di responsabilità di funzionari pubblici, anche ai fini della performance.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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