Cassazione Penale, Sentenza n. 30225/2026 del 07/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
Nel corso di un arresto in flagranza eseguito nei confronti di più indagati, il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di convalida per il capo originariamente qualificato come riciclaggio e poi riqualificato come ricettazione, ha convalidato l'arresto per altri capi e ha applicato gli arresti domiciliari per ricettazione, uso di segni distintivi contraffatti e altra violazione richiamata nel provvedimento, rigettando invece la richiesta con riferimento a un contestato danneggiamento per mancanza di dolo. Il pubblico ministero ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che l'apposizione su un'autovettura di targhe di provenienza illecita integrasse il delitto di riciclaggio e che sussistesse la quasi flagranza necessaria alla convalida dell'arresto, valorizzando il rinvenimento di elementi materiali compatibili con una sostituzione appena avvenuta delle targhe; ha inoltre censurato l'esclusione del danneggiamento, assumendo che la fuga per sottrarsi ai controlli, condotta con guida pericolosa, esprimesse almeno dolo eventuale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla mancata convalida per il capo di ricettazione/riparametrato riciclaggio, perché la convalida anche solo per alcuni reati rendeva insussistente l'interesse del pubblico ministero a impugnare la sola parte non convalidata, e comunque la motivazione del GIP sulla qualificazione giuridica del fatto era congrua e non sindacabile in cassazione come mera alternativa lettura del fatto. Quanto al danneggiamento, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del GIP sull'assenza di dolo, osservando inoltre che per quel reato non era stata chiesta la convalida dell'arresto e che la pena edittale non consentiva l'applicazione di alcuna misura cautelare; pertanto anche sotto tale profilo mancava l'interesse a ricorrere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse proposta in assenza di interesse processuale quanto alla mancata convalida del capo riqualificato in ricettazione/riciclaggio, poiché l'arresto era stato comunque convalidato per altri reati e non si determinava alcuna situazione illegittima della restrizione della libertà. Inoltre ha escluso vizi logici o giuridici nella motivazione del GIP sia sulla qualificazione del fatto come ricettazione e non riciclaggio, sia sull'insussistenza del dolo di danneggiamento, rimarcando anche che per quest'ultimo non era stata chiesta la convalida e non era comunque applicabile una misura cautelare per limiti edittali.
Norme richiamate
art. 648 bis c.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'apposizione di targhe di provenienza illecita integrasse riciclaggio, ma la Corte non accoglie tale lettura e valorizza la motivazione del GIP sulla diversa qualificazione del fatto.
art. 382 c.p.p.
richiamato nel ricorso in relazione ai presupposti dell'arresto in flagranza e della quasi flagranza.
art. 391 c.p.p.
richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina della convalida dell'arresto.
art. 42 c.p.
richiamato nel ricorso per sostenere l'esistenza dell'elemento soggettivo nei fatti contestati, in particolare per il danneggiamento.
art. 635 c.p.
norma evocata per il contestato danneggiamento; la Corte condivide la valutazione del GIP circa la mancanza di dolo, anche eventuale.
art. 568, comma 4, c.p.p.
richiamato come parametro dell'interesse ad impugnare; la Corte ribadisce che l'interesse sussiste solo quando l'impugnazione è diretta a rimuovere una decisione che incide concretamente sulla libertà personale o evita illegittime riserve di pena.
art. 314, comma 2, c.p.p.
citato in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte osserva che la convalida anche solo parziale esclude la configurabilità di una detenzione sine titulo nei termini rilevanti per tale disciplina.
art. 657 c.p.p.
richiamato con riferimento al principio di fungibilità della detenzione; la Corte esclude che la restrizione possa essere considerata sine titulo ai fini dell'utilizzabilità per eventuali reati precedenti.
art. 280 c.p.p.
richiamato per escludere la possibilità di applicare una misura cautelare per il danneggiamento, in ragione del limite di pena edittale.
art. 192, comma 7-bis, D.lgs. 185/1992
norma riportata nel provvedimento impugnato come titolo cautelare per uno dei capi; il testo la collega alla condotta di fuga e alla sua qualificazione giuridica.
Massime di principio
- In caso di arresto eseguito per più reati, l'interesse del pubblico ministero a ricorrere contro la sola mancata convalida di uno dei capi difetta quando l'arresto sia comunque stato convalidato e la misura sia stata applicata per altri reati, perché non si determina una illegittima compressione della libertà personale né una riserva di pena utilizzabile per fatti precedenti.
- L'impugnazione del pubblico ministero non può risolversi in una mera prospettazione di una lettura alternativa del fatto rispetto a quella accolta dal giudice di merito: quando la motivazione sull'inquadramento giuridico è congrua e logicamente coerente, la Corte di cassazione non può sostituirvi una diversa ricostruzione fattuale.
- La configurabilità del danneggiamento richiede un accertamento dell'elemento soggettivo; la condotta di fuga o di guida pericolosa può integrare altri illeciti o fattispecie diverse, ma non consente automaticamente di inferire il dolo di danneggiamento, neppure eventuale, in assenza di specifici elementi dimostrativi.
- L'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: difetta quando il capo censurato non è stato oggetto di richiesta di convalida o quando, per limiti edittali, non sarebbe comunque applicabile alcuna misura cautelare correlata a quel reato.
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