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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22473/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre censure: (1) violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen., per aver erroneamente riconosciuto l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio invece che la fattispecie del mezzo fraudolento, con conseguente mancata declaratoria di non doversi procedere per assenza della condizione di procedibilità; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 624 cod. pen. per presunta incertezza indiziaria sull'identificazione dell'imputato; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dato l'esiguità del danno e le caratteristiche della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (destinazione a pubblico servizio) perché il carburante e le monete nei portamonete non hanno una destinazione immediata e funzionale all'erogazione di un pubblico servizio ma rilevan carattere essenzialmente commerciale; ha precisato che l'aggravante richiede un nesso funzionale diretto fra la cosa sottratta e il servizio pubblico, e non può estendersi a qualsiasi bene presente in un'attività aperta al pubblico. Inoltre ha chiarito che l'aggravante della esposizione alla pubblica fede opera su un piano diverso e non incide sulla procedibilità d'ufficio. Poiché in assenza di querela e senza l'aggravante che rende procedibile d'ufficio il reato, mancava la condizione di procedibilità, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di procedibilità; gli ulteriori motivi sono stati ritenuti assorbiti e non decisivi per una pronuncia più favorevole.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'aggravante per "cosa destinata a pubblico servizio" richiede che la cosa sottratta abbia una destinazione immediata e funzionale all'erogazione del pubblico servizio; non è sufficiente la mera presenza del bene in un'attività aperta al pubblico o la sua utilità sociale.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul furto; è stata richiamata dai motivi di ricorso relativi all'accertamento dell'identità dell'autore, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sulla procedibilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata eccepita dal ricorrente; la Corte ha osservato che, anche se invocata, la questione è rimasta assorbita dall'annullamento per difetto di procedibilità e non è stata ritenuta comunque sufficiente a determinare un esito più favorevole.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La riforma è stata richiamata in relazione all'incidenza dell'aggravante sul regime di procedibilità: dopo la riforma, l'esistenza dell'aggravante può incidere sulla procedibilità d'ufficio, per cui la qualificazione dell'aggravante era determinante anche sotto il profilo procedurale.

  • Sez. 3, n. 13132 del 27/02/2025 (Nicolicchia)

    Sez. 3, n. 13132 del 27/02/2025

    Precedente di legittimità richiamato dalla Corte territoriale che aveva ritenuto l'aggravante con riferimento a denaro contenuto in una colonnina automatica (pubblica utilità); la Cassazione ha precisato che quel caso riguardava la nozione di "pubblica utilità" e beni strettamente inseriti nel ciclo funzionale del servizio, non sovrapponibile al caso di specie.

Massime di principio

  • Per ritenere integrata l'aggravante della "destinazione a pubblico servizio" la cosa sottratta deve avere una destinazione immediata e funzionale all'erogazione del servizio pubblico; non basta la mera presenza in un luogo aperto al pubblico o l'utilità sociale del bene.
  • Il carburante detenuto e venduto da un distributore costituisce, di regola, un bene a destinazione commerciale e non può essere automaticamente qualificato come "cosa destinata a pubblico servizio" prima della sua cessione.
  • Il denaro o gli incassi possono rientrare nell'aggravante solo se integrati nel ciclo funzionale del servizio (es. incassi custoditi in apparecchiature automatiche funzionali all'erogazione); la valutazione è casistica e richiede un nesso funzionale diretto.
  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede opera su un profilo diverso e non incide sul regime di procedibilità d'ufficio previsto per l'aggravante della destinazione a pubblico servizio.
  • In assenza di querela e senza una aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, il procedimento non può essere iniziato o proseguito: la qualificazione dell'aggravante può dunque determinare l'estinzione della procedibilità.
  • Le questioni relative all'identificazione dell'autore e alla tenuità del fatto possono essere rilevanti sul piano del merito, ma diventano irrilevanti se il processo è annullato per mancanza della condizione di procedibilità.

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