Cassazione Civile, Ordinanza n. 24456/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un fabbricato classificato in categoria D/8. La società contribuente aveva autoliquidato l'imposta secondo il criterio del valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale. Il Comune, dopo che nel 2010 era stata attribuita d'ufficio una rendita catastale definitiva e non impugnata, aveva rideterminato l'imposta chiedendo la maggiore ICI dovuta. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo che la nuova rendita avesse efficacia solo dal 26 ottobre 2010 e che non potesse operare retroattivamente; aveva inoltre richiamato un precedente giudicato esterno relativo all'anno 2009. Il Comune ha proposto due motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992, dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che, per i fabbricati già iscritti in catasto ma privi di rendita, il criterio contabile vale solo in via provvisoria e che, una volta notificata la rendita, essa può essere utilizzata anche per annualità ancora accertabili; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo che il precedente richiamato dalla CTR non costituiva giudicato esterno vincolante, trattandosi di decisione di puro diritto e non di accertamento di fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo solo quanto alla negazione del giudicato esterno, chiarendo che il precedente richiamato dalla CTR non precludeva la diversa soluzione giuridica. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che l'immobile era già iscritto in catasto dal 1986 e che l'applicazione del metodo contabile era solo provvisoria fino all'attribuzione della rendita definitiva nel 2010; pertanto, una volta notificata la rendita, il Comune poteva riliquidare l'ICI anche per l'annualità 2010 ancora suscettibile di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio del valore contabile opera in via provvisoria fino all'anno di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita; una volta attribuita la rendita, l'imposta va determinata sulla base catastale e la rendita può essere utilizzata anche per annualità ancora accertabili o liquidabili.
art. 74, comma 1, L. 342/2000
La notifica degli atti attributivi o modificativi della rendita costituisce condizione della loro efficacia, ma non impedisce l'utilizzo della rendita notificata per annualità d'imposta ancora sospese o non definite.
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre gli accertamenti di fatto e non impedisce a un diverso giudice di compiere autonome valutazioni giuridiche; non esiste un vincolo di precedente giurisprudenziale analogo allo stare decisis.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della legittimità del meccanismo impositivo, ma non sviluppato autonomamente come ratio decisiva.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente per affermare la coerenza del prelievo con la capacità contributiva, senza autonoma statuizione decisiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che ha delimitato il vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Per i fabbricati del gruppo catastale D già iscritti in catasto ma privi di rendita definitiva, il metodo contabile di determinazione della base imponibile ICI ha carattere provvisorio e cede, una volta attribuita la rendita, al criterio catastale anche per le annualità ancora accertabili.
- La notificazione della rendita catastale è condizione della sua efficacia, ma la rendita notificata può legittimamente essere utilizzata dall'ente impositore per rideterminare l'imposta dovuta in relazione a periodi d'imposta non ancora definiti.
- Il giudicato esterno non si forma su mere affermazioni di diritto: esso vincola nei limiti dell'accertamento in fatto e non preclude a un diverso giudice di interpretare autonomamente la norma applicabile.
- Nei rapporti tributari relativi all'ICI, l'iscrizione del bene in catasto fa emergere un regime impositivo obbligatorio, non opzionale, che non dipende dalla scelta del contribuente di richiedere o meno la rendita, quando l'immobile sia già catastalmente censito.
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