Regolamento (UE) 2026/382
Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina la franchigia doganale basata su soglia per le spedizioni di modesto valore prevista dal regolamento (CE) n. 1186/2009, ritenuta non più giustificata nel contesto di un sistema doganale digitalizzato e vulnerabile ad abusi. Per agevolare il passaggio, introduce una misura transitoria di due anni con un dazio forfettario di 3 EUR per articolo per determinate spedizioni fino a 150 EUR, soprattutto nell’ambito del regime IOSS e delle spedizioni postali. Sono inoltre previste valutazioni periodiche della Commissione sulla deviazione dei flussi commerciali e sulla disponibilità della futura infrastruttura informatica doganale centralizzata dell’Unione.
Eliminazione della franchigia doganale basata su soglia per le spedizioni di modesto valore e introduzione di una misura transitoria semplificata dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di merci contenute in spedizioni con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 EUR. Incide sui dazi all’importazione previsti dal regolamento (CE) n. 1186/2009, sopprimendo la franchigia oggi prevista per le spedizioni dirette da paesi terzi a persone nell’Unione. In via transitoria, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, si applica un dazio forfettario di 3 EUR per articolo alle spedizioni che beneficiano dell’esenzione IVA ex articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE oppure che sono contenute in spedizioni postali ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Per gli altri operatori non registrati per il regime IOSS resta applicabile la tariffa doganale comune. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Eliminazione della franchigia doganale basata su soglia
Il regolamento interviene sul regime delle franchigie doganali previsto dal regolamento (CE) n. 1186/2009, con l’obiettivo di eliminare la franchigia per le spedizioni di modesto valore fino a 150 EUR. La scelta è motivata, nei considerando, dal mutato contesto del commercio elettronico, dall’elevato volume di piccoli pacchi importati nell’Unione e dall’abuso sistematico della soglia mediante sottovalutazione e frazionamento artificiale delle spedizioni.
Contesto e finalità della modifica
Il legislatore evidenzia che, dopo l’eliminazione dell’esenzione IVA all’importazione per i beni di valore non superiore a 22 EUR operata dalla direttiva (UE) 2017/2455, il mantenimento della franchigia doganale fino a 150 EUR ha creato asimmetrie e spazi di abuso. In un ambiente doganale ormai digitalizzato, in cui sono disponibili dati elettronici per tutte le merci importate, la franchigia non è più considerata necessaria per evitare oneri amministrativi sproporzionati; al contrario, la sua soppressione è ritenuta funzionale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri.
Soppressione della franchigia nel regolamento (CE) n. 1186/2009
L’articolo 1 sopprime integralmente il capo V del titolo II del regolamento (CE) n. 1186/2009. Ne consegue la rimozione della franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di valore intrinseco totale non superiore a 150 EUR spedite direttamente da un paese terzo a una persona situata nell’Unione.
Misura transitoria dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028
Per facilitare l’attuazione concreta della soppressione, l’articolo 2 introduce una misura temporanea valida dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028. Per le spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 EUR si applica un dazio doganale di 3 EUR per articolo, anziché la franchigia eliminata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l’importazione dei beni è esente da IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE;
- le merci sono contenute in spedizioni postali ai sensi dell’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Il considerando evidenzia che il trattamento semplificato si fonda sull’uso degli strumenti digitali esistenti a livello nazionale e dell’Unione e tiene conto delle limitazioni tecniche derivanti dall’aumento delle operazioni doganali da gestire.
Ruolo del regime IOSS e degli altri operatori
La misura transitoria è concepita in particolare per gli operatori economici registrati e aderenti al regime speciale IOSS (import one-stop shop) di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, nonché per le spedizioni postali. Per contro, per gli altri operatori non registrati per il regime IOSS continua ad applicarsi la tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.
Monitoraggio dei flussi commerciali e rischio di arbitraggio
L’articolo 3, paragrafo 1, introduce un controllo ravvicinato della Commissione sulla possibile deviazione dei flussi commerciali, in particolare dal regime IOSS verso un regime non IOSS per evitare il dazio forfettario temporaneo. La Commissione deve effettuare la prima valutazione entro il 1° ottobre 2026 e successivamente ogni mese; se accerta una deviazione dei flussi commerciali, può presentare, se del caso, una proposta per estendere la misura transitoria di cui all’articolo 2 a tutte le merci contenute in spedizioni fino a 150 EUR complessivi.
Verifica della futura infrastruttura informatica doganale
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, entro il 1° dicembre 2027 la Commissione deve valutare se l’infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione per riscuotere i dazi all’importazione sulle spedizioni per la vendita a distanza sarà realisticamente operativa entro il 1° luglio 2028. Se la risposta è negativa, la Commissione può presentare, se del caso, una proposta di proroga della misura transitoria. Il regolamento collega quindi la durata del regime temporaneo all’avanzamento della digitalizzazione doganale dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione dal 1° luglio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Soppressione della franchigia basata su soglia
L’articolo 1 sopprime il capo V del titolo II del regolamento (CE) n. 1186/2009, eliminando così la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di valore intrinseco totale non superiore a 150 EUR spedite direttamente da un paese terzo a una persona nell’Unione.
Misura transitoria con dazio forfettario
L’articolo 2 prevede che, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, sulle spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 EUR si applichi un dazio doganale di 3 EUR per articolo, in luogo della franchigia soppressa, se l’importazione è esente da IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE oppure se le merci sono contenute in spedizioni postali ai sensi dell’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Valutazione sulla deviazione dei flussi commerciali
L’articolo 3, paragrafo 1, impone alla Commissione di valutare entro il 1° ottobre 2026 e poi mensilmente se vi sia deviazione dei flussi commerciali. Se constata tale deviazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di applicazione della misura transitoria di cui all’articolo 2 a tutte le merci contenute in spedizioni fino a 150 EUR complessivi.
Valutazione sull’infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione
L’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che entro il 1° dicembre 2027 la Commissione verifichi se l’infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione per riscuotere i dazi all’importazione sulle spedizioni per la vendita a distanza sarà realisticamente operativa entro il 1° luglio 2028. Se ritiene che non lo sarà, presenta, se del caso, una proposta di proroga della misura transitoria.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° luglio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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