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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/286

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori

Normativa europea32026R0286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede una deroga mirata ai divieti di immissione sul mercato previsti dal regolamento (UE) 2024/573 per alcuni chiller utilizzati nella produzione di semiconduttori. La Commissione giustifica la deroga con l’assenza, allo stato attuale, di soluzioni alternative pienamente idonee sul piano tecnico, di sicurezza e di prestazioni. L’autorizzazione è temporanea, subordinata all’etichettatura prevista dalla disciplina generale sui gas fluorurati e limitata al periodo 1 gennaio 2027-31 dicembre 2029.

Autorizza, in via derogatoria e temporanea, l’immissione sul mercato di determinati refrigeratori fissi (chillers) impiegati nella fabbricazione di semiconduttori, nonostante i divieti del regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra.

Ambito di applicazione

Si applica ai refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori e rientranti in due categorie: (i) chiller con capacità di raffrescamento fino a 12 kW inclusi, contenenti o dipendenti da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150; (ii) chiller con capacità di raffrescamento superiore a 12 kW, funzionanti a temperature inferiori a -50 °C, contenenti o dipendenti da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750. La deroga opera nell’Unione ed è rilevante ai fini del SEE; si applica dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2029. È condizionata all’etichettatura conforme all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Non riguarda gli altri refrigeratori o usi diversi dalla fabbricazione di semiconduttori.

Deroga per l’uso di gas fluorurati in determinati chiller per semiconduttori

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 autorizza, in via eccezionale e temporanea, una deroga ai divieti del regolamento (UE) 2024/573 relativi all’immissione sul mercato di taluni refrigeratori fissi (chillers) contenenti gas fluorurati a effetto serra. La misura risponde all’esigenza di garantire la continuità operativa di apparecchiature essenziali per la fabbricazione di semiconduttori, in un contesto nel quale, secondo la Commissione, non esistono ancora soluzioni alternative pienamente disponibili per tutte le applicazioni interessate.

Contesto normativo e presupposti della deroga

Il regolamento si fonda sull’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, che consente alla Commissione di autorizzare deroghe in presenza delle condizioni previste da tale disposizione. I considerando richiamano che, dal 1 gennaio 2027, l’allegato IV, punto 7, lettera b), vieta l’immissione sul mercato dei chiller fissi fino a 12 kW contenenti o dipendenti da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, salvo i casi in cui siano necessari per requisiti di sicurezza nel sito di attività. Nello stesso momento, l’allegato IV, punto 7, lettera d), vieta l’immissione sul mercato dei chiller fissi oltre 12 kW contenenti o dipendenti da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 750, con la medesima eccezione di sicurezza.

Richiesta delle autorità tedesche e motivazione tecnica

Il 18 luglio 2025 le autorità competenti tedesche hanno chiesto alla Commissione di autorizzare una deroga per due categorie di chiller destinati alla fabbricazione di semiconduttori. Si tratta, da un lato, di chiller fino a 12 kW con GWP pari o superiore a 150 e, dall’altro, di chiller oltre 12 kW che operano a temperature inferiori a -50 °C con GWP pari o superiore a 750. Secondo la richiesta, tali apparecchiature sono parte integrante della maggior parte degli impianti di semiconduttori e sono essenziali per il controllo della temperatura dei wafer e delle componenti critiche durante il processo produttivo.

La richiesta evidenzia che, allo stato, non esistono sul mercato chiller conformi ai divieti del regolamento 2024/573 per l’impiego nei semiconduttori. Pur essendo in corso investimenti e sviluppi di soluzioni alternative, come quelle basate su CO2 o a basso GWP, non vi sarebbe ancora una tecnologia in grado di soddisfare simultaneamente i requisiti di temperatura, sicurezza e prestazioni per tutte le applicazioni del settore. Viene inoltre sottolineato che la transizione entro il termine originario risulterebbe impraticabile, con rischio di interruzioni operative e costi sproporzionati.

Valutazione della Commissione

La Commissione dichiara di aver valutato la richiesta e di ritenere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573. Alla luce delle circostanze eccezionali, la Commissione ritiene opportuno concedere un periodo sufficiente per evitare perturbazioni del mercato nella fornitura di apparecchiature essenziali e per consentire una conversione graduale verso soluzioni alternative. È espressamente affermato che un periodo di tre anni è ritenuto sufficiente per completare la conversione evitando costi sproporzionati.

Contenuto della deroga

L’articolo 1 disciplina in modo distinto le due categorie di apparecchiature:

  • per i chiller fino a 12 kW, è autorizzata l’immissione sul mercato nonostante il divieto dell’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento 2024/573, a condizione che siano etichettati secondo l’articolo 12, paragrafo 2;
  • per i chiller oltre 12 kW che operano sotto -50 °C, è autorizzata l’immissione sul mercato nonostante il divieto dell’allegato IV, punto 7, lettera d), sempre con obbligo di etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2.

La deroga è quindi strettamente limitata all’uso nella fabbricazione di semiconduttori e non comporta un’esenzione generale dalle regole sui gas fluorurati.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita: il regolamento si applica dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2029. Ne deriva che la deroga opera per un periodo determinato di tre anni, coerente con la motivazione della Commissione volta a favorire la transizione tecnologica senza compromettere la continuità produttiva.

Disposizioni principali

Deroga per chiller fino a 12 kW

È autorizzata l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) con capacità di raffrescamento fino a 12 kW inclusi che contengono o dipendono da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, se utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori. La deroga si applica in relazione al divieto dell’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 ed è subordinata all’etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Deroga per chiller oltre 12 kW a bassa temperatura

È autorizzata l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) con capacità di raffrescamento superiore a 12 kW, funzionanti a temperature inferiori a -50 °C, che contengono o dipendono da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750, se utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori. La deroga incide sul divieto dell’allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573 ed è subordinata all’etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Fondamento della deroga e valutazione della Commissione

La Commissione ha valutato la richiesta presentata dalle autorità competenti tedesche il 18 luglio 2025 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo e ha considerato che, in ragione delle circostanze eccezionali, fosse opportuno concedere un periodo sufficiente per evitare perturbazioni del mercato e costi sproporzionati nella conversione a soluzioni alternative.

Durata di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2029. La deroga è quindi temporanea e limitata a un periodo di tre anni.

Come è indicizzato

Materieambientegas fluorurati a effetto serraprodotti e apparecchiature refrigerantiindustria dei semiconduttorimercato interno

Testo integrale

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