Regolamento (UE) 2026/358
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/358 della Commissione, dell’11 febbraio 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Batog de sturion (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/358 della Commissione iscrive la denominazione "Batog de sturion" come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione. L’atto dà seguito a una domanda presentata dalla Romania e pubblicata senza che siano state presentate opposizioni nei termini previsti dalla normativa applicabile. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica protetta "Batog de sturion" ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Batog de sturion" (IGP), riconosciuta nell’ambito del sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata presentata dalla Romania e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano opposizioni presentate secondo la procedura applicabile.
Iscrizione dell’indicazione geografica "Batog de sturion" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/358 della Commissione iscrive la denominazione "Batog de sturion" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.
Origine e iter della domanda
Secondo i considerando, la domanda di registrazione era stata presentata dalla Romania ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Per tale ragione, la pubblicazione della domanda era avvenuta secondo il regime previgente previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale circostanza consente la registrazione definitiva dell’indicazione geografica.
Effetti dell’iscrizione nel registro
L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Batog de sturion" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto pratico dell’atto è il riconoscimento formale della tutela UE della denominazione come IGP, con conseguente applicazione del relativo regime di protezione.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP "Batog de sturion"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Batog de sturion" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali e assenza di opposizioni
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Romania e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile ex articolo 90, paragrafo 2, il riconoscimento può essere confermato con l’iscrizione nel registro.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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