Regolamento (UE) 2026/342
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/342 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna rapidamente gli elenchi UE delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle informazioni epidemiologiche trasmesse dai paesi interessati. Per il Canada e il Regno Unito vengono inoltre riattivate alcune zone precedentemente sospese, ritenute nuovamente affidabili dopo abbattimento totale, pulizia e disinfezione. L’intervento modifica gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 e opera con urgenza per proteggere la sanità animale nell’Unione e limitare perturbazioni degli scambi.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi con paesi terzi relativi a partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, ai fini dell’ingresso nell’Unione europea. Riguarda in particolare le voci elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetto sulle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Le modifiche incidono sull’autorizzazione all’ingresso dalle zone specificamente delimitate; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli elenchi UE per pollame, materiale germinale e carni fresche da Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE di elenco dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, disciplinato dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La misura è motivata dall’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, con l’obiettivo di proteggere la sanità animale nell’Unione e garantire aggiornamenti immediati delle autorizzazioni commerciali.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla presenza del paese o territorio in appositi elenchi conformi all’articolo 230, paragrafo 1. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati. In tale impianto, gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 sono quelli specificamente dedicati, rispettivamente, al pollame e materiale germinale di pollame e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ragioni dell’intervento
Il testo dà conto di nuovi focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti, con istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e attuazione di una politica di abbattimento totale. Le autorità dei paesi interessati hanno trasmesso alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate. Per il Canada e il Regno Unito, la Commissione ha invece valutato positivamente le informazioni aggiornate relative a precedenti focolai, ritenendo cessata la minaccia sanitaria che aveva giustificato la sospensione dell’ingresso di alcune zone.
Effetti sulle zone del Canada e del Regno Unito riaperte all’ingresso
Per il Canada, vengono sostituite le righe relative alle zone CA-2.283, CA-2.294 e CA-2.309 nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B. Per il Regno Unito vengono sostituite le righe delle zone GB-2.394, GB-2.417, GB-2.423, GB-2.425 e GB-2.427. In sostanza, queste zone tornano autorizzate per le categorie di prodotti elencate nelle tabelle, dopo che il Canada e il Regno Unito hanno comunicato l’abbattimento totale e il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.
Nuove sospensioni per Regno Unito e Stati Uniti
A fronte dei nuovi focolai, il regolamento sospende l’ingresso nell’Unione dalle zone di recente insorgenza. Nel Regno Unito sono aggiunte le zone GB-2.464 e GB-2.465; negli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.1247, US-2.1248, US-2.1249, US-2.1250, US-2.1251, US-2.1252, US-2.1253, US-2.1254 e US-2.1255. Le descrizioni delle zone, riportate nell’allegato, precisano la localizzazione geografica e il perimetro delle aree soggette a restrizione mediante riferimento a coordinate GPS e a un raggio di 10 km.
Ambito materiale delle modifiche agli allegati
Le modifiche riguardano l’allegato V, relativo alle partite di pollame e materiale germinale di pollame, e l’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le tabelle sono aggiornate in modo coerente con la gestione della sanità animale: per ciascuna zona sono indicati lo stato di autorizzazione, le categorie di prodotti interessate e le date rilevanti collegate ai focolai e alle misure sanitarie.
Urgenza, entrata in vigore e applicabilità
La Commissione evidenzia la necessità di una produzione di effetti urgente, sia per proteggere la sanità animale nell’Unione sia per evitare perturbazioni inutili degli scambi con Canada e Regno Unito. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Fondamento normativo e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). La finalità è aggiornare gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, in coerenza con la situazione sanitaria notificata da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Sospensione dell’ingresso per nuove zone colpite da HPAI
A seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti, l’ingresso nell’Unione è sospeso per le zone interessate dai focolai recenti. Per il Regno Unito ciò riguarda le zone GB-2.464 e GB-2.465; per gli Stati Uniti le zone da US-2.1247 a US-2.1255. Le zone sono definite con riferimento a circoli di raggio 10 km attorno agli stabilimenti/aree colpite, con coordinate geografiche riportate nell’allegato.
Ri-autorizzazione di zone precedentemente sospese
Il regolamento ri-autorizza l’ingresso nell’Unione per alcune zone del Canada e del Regno Unito che erano state sospese in precedenza per focolai di HPAI. La Commissione ha ritenuto sufficienti le garanzie fornite da tali paesi sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate, incluse politica di abbattimento totale, pulizia e disinfezione. Le zone interessate comprendono, per il Canada, CA-2.283, CA-2.294 e CA-2.309; per il Regno Unito, GB-2.394, GB-2.417, GB-2.423, GB-2.425 e GB-2.427.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, viene modificato per le partite di pollame e materiale germinale di pollame; l’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene modificato per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le tabelle sono aggiornate per riflettere sia le sospensioni sia le riaperture, con indicazione delle zone, delle categorie di prodotti interessate e delle date rilevanti di conferma dei focolai e di applicazione delle misure.
Categorie di prodotti interessate
Le voci modificate riguardano le categorie elencate nelle tabelle degli allegati, tra cui pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per l’allegato V compaiono le sigle BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20; per l’allegato XIV le sigle POU, RAT e GBM, secondo la struttura delle tabelle vigenti nel regolamento 2021/404.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando relativo all’urgenza precisa che le modifiche devono produrre effetto rapidamente per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Regno Unito.
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